Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6111 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig.F! REPUBBLICA ITALIANA per diritil 3.000 il02.0501 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 61 1 1/0 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE 6/00 Cron. 13367 Cons liere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. 2228 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 21/02/01 Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N T ENZA -SOLE-24 OREdal Sig. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 300 . 27 APR. 2001 OLIVETTI SPA, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l'avvocato PIETRO GUERRA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO VACCARELLA, giusta procura speciale per Notaio Gian Maria Soudaz, di Ivrea, rep. 42844 del 24.5.2000; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richieste copie studio нс dal Sig contro per dirit: 3002 POSTE ITALIANE SPA, già ENTE POSTE ITALIANE, in 11.02.05 st IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, elettivamente 2001 480 presso lo studio FAZZALARI & LUCIFERO, rappresentata e -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dagli ELIO FAZZALARI, FABRIZIO difesa avvocati Rilasciata copia legale al Sig. GUERRA LUCIFERO e SIMONETTA GUADAGNI, giusta procura speciale 2 per diritti L. 16 0.0.2001 per Notaio Pierluigi Ambrosone di Roma, rep. n. 25126 del 28.1.2000 per primi due e giusta procura IL CANCELLERE speciale per Notaio Pierluigi Ambrosone di Roma, rep. n. 24205 del 13.4.1999 per il terzo;
- resistente avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, emesso LIRE 1500 CANCELLERIA il 02/05/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Angelo L 0408381 0408382SPIRITO; السعدي 0408383 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo PASSACANTANDO con le quali si 0408377 0408378 chiede che codesta Suprema Corte, in camera di 0408386 consiglio, voglia annullare il provvedimento di 0408387 sospensione del giudizio civile emesso dal G.I. del 0408388 tribunale di Roma, emesso in data 2.5.2000, con ogni conseguente statuizione di legge. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. per diritti L. il 5 IL CANCELLIERE DE380891 -2- R.G. 11546/2000 Svolgimento del processo Con atto di citazione dell'11 dicembre 1997, la s.p.a. TT convenne in giudizio le Poste TA, perché fossero condannate al pagamento di merce consegnata, col- laudata e, tuttavia, non pagata, nonché di merce ordinata e non ritirata. Le Poste, costituitesi, chiesero che il giudizio venisse sospeso fino alla definizione del processo penale riguardante ipotesi di reato relative alla stipula del contratto di fornitura in oggetto. Con provvedimento del 2 maggio 2000, il Tribunale di Roma, ritenutane l'opportu- nità, dispose la sospensione del giudizio fino alla definizione del procedimento pe- nale. La TT propone ora ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 295 c.p.c., per la cassazione del menzionato provvedimento. Resistono con memoria le Poste TA s.p.a. Motivi della decisione Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall'intimata sul presupposto che nella specie si verterebbe in tema di sospensione fa- coltativa (non necessaria), fondata sull'opportunità di attendere gli esiti del giudizio penale;
sospensione che, come tale, non sarebbe impugnabile ai sensi degli artt. 42 e 295 c.p.c. A tale tesi è agevole rilevare che l'ordinamento processuale conosce solo due tipi di sospensione: quella necessaria dell'art. 295 c.p.c. e quella facoltativa dell'art. 296 c.p.c. La seconda è subordinata all'istanza di tutte le parti ed il giudice ha il potere di- screzionale di sospendere il processo per un periodo non superiore a quattro mesi. Cons. Spirito est.for R.G. 11546/2000 Nella specie, l'istanza di sospensione è provenuta dalla sola Poste TA (l'TT vi si è opposta e vi si oppone) ed il giudice non ha apposto alcun termine alla sospen- sione. Il che porta a ritenere che, qualunque sia il tenore delle espressioni usate nel provvedimento, nella specie si verta in tema di sospensione necessaria ai sensi del- l'art. 295 c.p.c., con conseguente impugnabilità del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., secondo il modello procedimentale del regolamento di competenza. Venendo al merito della questione, va ribadito che nel vigente assetto normativo è stata esaltata la natura eccezionale dell'istituto della sospensione del giudizio civile, soprattutto nel caso in cui essa venga disposta per la concomitante pendenza di un procedimento penale. Infatti, l'ordinamento non è più ispirato ai principi dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, ma a quello antitetico della completa autonomia e separazione tra i due giudizi. Conside- razioni, queste, desumibili sia dal fatto che nel nuovo codice di rito penale non è stato riformulato il principio che era contenuto nel secondo comma dell'art. 3 del- l'abrogato codice, sia dal fatto che nel testo dell'art. 295 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è scomparso ogni riferimento alla cd. pregiudiziale penale. Sicché, l'ambito della sospensione necessaria rimane ormai ristretto alle ipotesi pre- viste dal terzo comma dell'art. 75 c.p.p. e dall'art. 211 disp. att. coord. e trans. c.p.p. sempre in relazione all'art. 654 c.p.p., che regola l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudici civili ed amministrativi, diversi da quelli di danno o disciplinari (per questi concetti, cfr., tra le varie, Cass. 29 maggio 2000, n. 7057). Ipotesi delle quali nessuna ricorre nella fattispecie in esame, in cui risulta la mera pendenza innanzi alla Procura della Repubblica di indagini penali. Cons. Spirito est.
3. Spring 2 R.G. 11546/2000 Il provvedimento impugnato va, dunque, cassato e la società resistente va condan- nata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte cassa il provvedimento impugnato e condanna la società resistente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 316000 وdi cui lire tre milioni per onorari. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001. Il Presidente 100Vir Buldorssone ✓ Estensore 20000 jeyelet pats 270000 ERE Dep Achi UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Registrato in gata in 24248ain. versato 9. 270.000 DUECENTOST AVILA ...) (fire p. Dig Carvizi (D.sca la FILIPPO) Responsabi Giudiziari (Dr. M. RACE CHIN L L E B 3 Cons. Spirito est.