Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc". La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 9293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9293 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AM RI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SILVIO DI DOMIZIO, con studio in 66100 CHIETI SCALO VIALE ABRUZZO, N.35, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA NA & F DI OL CA DITTA, in persona del titolare e legale rappresentante dott. LV IO, questi anche in proprio quale erede del defunto NI LV, nonché AL IA, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati FIORELLO TATONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 269/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione Civile, emessa il 19/5/1998, depositata il 20/08/98;
RG.392/1995,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato FIORELLO TATONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale l'improcedibilità del ricorso, in subordine l'inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. BR TI, con atto di precetto del 10 dicembre 1991, ha intimato alla ditta LV AZ & figli di NI LV, in persona del suo titolare IO LV, ed a IO LV ed LI LV, eredi di NI LV, il pagamento della somma di oltre lire 30 milioni, in base a sentenza di condanna del tribunale di Chieti dell'11 marzo 1988 confermata, per quanto interessa, con sentenza del 15 luglio 1991 della Corte di appello di L'Aquila. LI LV, con atto di citazione del 10 dicembre 1991, ha proposto opposizione al precetto davanti al tribunale di Chieti, sostenendo, per quanto è ancora rilevate, che era erede, in comunione con il fratello IO, di NI LV, originario debitore del TI e che le somme richieste con l'atto di precetto erano eccessive. Altra opposizione al precetto è stata proposta da IO LV, il quale ha indicato le stesse ragioni della sorella.
Riunite le cause di opposizione, il tribunale, con sentenza, ha ridotto la somma richiesta a lire 2.306.000.
2. La decisione è stata impugnata da IO LV, nella qualità di legale rappresentante della ditta LV, e da LI LV ed entrambi hanno dedotto che, con sentenza del 20 gennaio 1995 n. 3805, la Corte di cassazione aveva cassato quella della Corte di appello dell'Aquila del 15 luglio 1991, facendo venir meno il titolo sul quale si fondava l'atto di precetto.
3. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 20 agosto 1998, ha accolto l'appello.
In particolare, la Corte di appello ha dichiarato che il titolo in base al quale il TI aveva iniziato l'esecuzione forzata era costituito proprio dal capo della sentenza cassata e che in conseguenza tutti gli atti della procedura esecutiva erano divenuti inefficaci per effetto del principio secondo il quale la cassazione di una sentenza estende tutti i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, fra i quali quelli della procedura esecutiva.
4. Per la cassazione di questa sentenza BR TI ha proposto ricorso, svolgendo un motivo unico.
Resistono con controricorso la ditta LV, in persona del legale rappresentante IO LV, ed LI LV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è stato proposto tempestivamente e l'eccezione di improcedibilità sollevata dal difensore dei controricorrenti non è fondata.
1.1. L'art. 369 cod. proc. civ., primo comma, stabilisce che "il ricorso (n.d.r.: l'originale del ricorso per cassazione) deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto".
L'art. 134, primo comma, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice stabilisce anche che "gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del Codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione". In questo caso il deposito del ricorso per cassazione si ha per avvenuto a tutti gli effetti alla data della spedizione del plico raccomandato, come specifica il quinto comma della norma prima citata.
1.2. Il ricorso per cassazione proposto da BR TI è stato notificato, per ultimo, il giorno 26 giugno 1999. Il plico raccomandato con il quale il ricorso è stato depositato ai sensi del richiamato art. 134 è stato inviato per posta il giorno 13 luglio 1999.
Dal confronto delle date si ricava che il termine per il deposito del ricorso scadeva il 16 luglio 1999 che è successivo alla data del deposito del ricorso.
Tanto basta avere accertato per escludere l'improcedibilità del ricorso per cassazione, come è stato preannunciato.
2. L'unico motivo del ricorso è rivolto contro il capo della sentenza con il quale è stata dichiarata l'inefficacia del precetto per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. Il motivo non è fondato ed il ricorso per cassazione è rigettato con i motivi che saranno specificati.
2.1. La Corte di appello ha preso atto delle circostanze che la condanna contenuta nella propria sentenza 15 luglio 1991 è stata cassata dalla Corte di cassazione con la sentenza 20 gennaio 1995, n. 3005 e che il capo della sentenza cassata rappresentava il titolo sul quale il TI aveva fondato l'esecuzione. In base a queste circostanze ha ritenuto che la cassazione della sentenza di appello estendeva i suoi effetti caducatori sulla procedura in corso. Il ricorrente si duole del fatto che la decisione è in contrasto con le norme ed i principi sul giudicato sostanziale.
Egli premette in fatto: a) che la sentenza del tribunale di Chieti dell'11 marzo 1988 fu appellata dalla ditta LV in persona del suo titolare IO LV e non dalla coerede LI LV;
b) che il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello fu proposto allo stesso modo dalla ditta LV.
Dalle premesse il TI ricava che la sentenza di condanna del tribunale di Chieti è passata in cosa giudicata nei confronti di LI LV, che non aveva proposto appello, e si duole del fatto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del il giudicato che si era formato: censura di violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 336 cod. proc. civ.
2.2. L'eccezione, con la quale i LV hanno dedotto che i limiti del giudicato non potevano essere dedotti per la prima volta in cassazione, non è motivo di inammissibilità del ricorso, semmai di fondatezza o meno dell'impugnazione.
3. Fatta questa premessa, il problema di diritto posto dal ricorso è quello di individuare gli effetti che la cassazione della sentenza di appello, nella parte in cui su questa si fonda l'intimazione del precetto, ha prodotto sul giudizio di opposizione.
3.1. Per risolvere il problema si deve partire dal principio, contenuto nell'art. 474 cod. proc. civ., che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
3.2. Si deve anche precisare che il titolo esecutivo, che consente l'esecuzione forzata, deve esistere sin dal momento in cui è iniziata l'esecuzione, non può formarsi successivamente e, soprattutto, deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione. Le ragioni della permanenza stanno nella constatazione che il mancato adempimento spontaneo dell'obbligo comporta che l'attuazione del diritto del creditore può essere realizzata attraverso il processo di esecuzione e, per realizzare il diritto di credito, il processo esecutivo modifica il rapporto sostanziale tra creditore e debitore, superando la mancata cooperazione del secondo ed opera con effetto costitutivo.
Tutto ciò presuppone, dunque, che validità ed efficacia del titolo permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto fino a quello del compimento e dell'esaurimento della procedura esecutiva.
La ragione della permanenza del titolo per tutta la durata dell'esecuzione, in definitiva, sta nella logica considerazione che la sopravvenuta mancanza del titolo non giustificherebbe più la permanenza del vincolo costituito dal pignoramento e, soprattutto, come accade nel caso che si sta esaminando, non sorreggerebbe l'esito dell'esecuzione.
La conseguenza ineluttabile che si deve trarre dai principi esposti è che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l'illegittimità dell'esecuzione con effetto (ex tunc), cioè dal momento in cui la circostanza si verificata.
Si deve, infine, aggiungere che quando il titolo esecutivo sia di natura giudiziale la sua caducazione può derivare da fenomeni vari, molti dei quali sono connessi alla sorte delle impugnazioni prodotte contro l'atto giudiziale.
3.3. Si deve, infine, aggiungere che la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva.
4. Nel presente giudizio le parti non discutono sul fatto che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza del tribunale di Chieti dell'11 marzo 1998, confermata, per la parte che ancora interessa, dalla Corte di appello di L'Aquila con la sentenza 15 luglio 1991 e che quest'ultima è stata cassata nel corso del giudizio di opposizione a precetto.
Il ricorrente, piuttosto, contesta che LI LV si possa giovare degli effetti della cassazione della sentenza di appello per il fatto che ella non ha partecipato quale "litisconsorte processuale al giudizio di appello e al giudizio di cassazione" e perché il precetto intimato anche in forza della sentenza di primo grado "per effetto del giudicato era divenuto insensibile alle decisioni pronunciate soltanto ad impulso dell'altro coerede soccombente". Secondo il TI la mancata partecipazione di LI LV al giudizio di appello ed a quello di cassazione si ricava dalle relative sentenze da lui stesso prodotte.
In definitiva, la discussione è impostata dal ricorrente sul fatto che la caducazione della sentenza titolo esecutivo non si è verificata per entrambi i soggetti intimati con l'atto di precetto, ma solo per IO LV, che ha coltivato le successive impugnazioni della sentenza del tribunale fino a conseguire la sentenza rescindente della Corte di cassazione.
La censura è infondata, come quello che travisa la portata delle sentenze prima ricordate, le quali, prodotte dal ricorrente, possono essere lette in ragione del fatto che su di esse si fonda l'esistenza di un giudicato favorevole alla parte che l'ha eccepito.
4.1. Dalle sentenze indicate si ricava che la sentenza di primo grado, quella di appello e quella di cassazione sono state rese nei confronti della ditta LV AZ e F. di NI LV, in persona di NI LV.
Ciò vuol dire che LI LV e IO LV, quest'ultimo in proprio, non potevano impugnare la decisione del tribunale, che non era stata resa nei loro confronti e non potevano proporre neppure ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Questa conseguenza è stata intuita dalla Corte di appello de L'Aquila, la quale ha dichiarato privi di effetto gli atti della procedura esecutiva rispetto ad entrambi i fratelli LI e IO LV.
4.2. Le conclusioni raggiunte sono corrette, anche se la motivazione in concreto adottata non è esatta e deve essere corretta. La Corte di appello sostiene che la cassazione della sentenza di appello del 1991 produceva effetti espansivi esterni sugli atti di esecuzione, ma non si accorge del fatto che non si poteva realizzare l'effetto stabilizzante di provvedimenti o di atti emessi in diversi giudizi, per i quali il provvedimento cassato rappresenta il presupposto logico, per il fatto che atti esecutivi non vi sono stati e non potevano esservi con la sola intimazione del precetto da parte del TI.
Il vero è che, in luogo degli effetti espansivi ipotizzati dalla decisione della Corte di appello, la sentenza rescindente di questa Corte ha prodotto il diverso effetto sostitutivo estintivo della sentenza titolo esecutivo, dal quale nasce l'inefficacia del precetto intimato alla ditta LV AZ e F. di NI LV, in persona di NI LV.
LI e IO LV, successori di NI LV, titolare della ditta omonima, si giovano allora della caducazione della sentenza di condanna fatta valere come titolo esecutivo, come se ne sarebbe giovato il debitore diretto, in base al principio che la sentenza pronunciata contro la parte originaria (in questo caso, si ripete, NI LV) ha effetto verso i successori anche quando essi non siano intervenuti nel processo nel quale la sentenza si è formata:
art. 111, quarto comma, cod. proc. civ.
5. Resta da dire dell'eccezione dei controricorrenti che la limitazione degli effetti della sentenza rescindente non può essere valutata in questa sede, perché il TI non l'ha proposta nel precedente giudizio di appello, nel quale è stato contumace. L'eccezione non è fondata.
Infatti, non solo la deduzione della limitazione del giudicato non è fatto nuovo, ed è un argomento di critica alla sentenza impugnata, della quale è denunciato l'errore di diritto di non avere valutato la limitata portata soggettiva della decisione emessa nel giudizio di cassazione, ma la verifica della persistenza del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto può essere rilevata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio, come è stato anticipato.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente in base al principio della soccombenza e sono determinate in base al valore controverso nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore di IO ed LI LV delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 122.000 oltre onorari liquidati in lire 1.300.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 20 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001