Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 608 cod. pen. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), la condotta del pubblico ufficiale che sottoponga la persona arrestata, di cui abbia la custodia, a misure di rigore non consentite dalla legge e vessazioni, di guisa che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione oltre quella legale, insita nella custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 608 cod. pen. nella condotta di alcuni carabinieri che avevano condotto un minore tratto in arresto nel garage della caserma, dove lo avevano costretto a stare seduto con i piedi sollevati per essere colpito ai malleoli, a subire il gioco del soldato ecc, così ponendo in essere una nuova e diversa costrizione rispetto a quella legale da cui era derivata la lesione della residua libertà del minore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 31715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31715 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 25/03/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 561
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 032393/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NT IO, N. IL 21/04/1964;
2) PI AZ, N. IL 06/01/1964;
avverso SENTENZA del 07/03/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Condoleo Rocco;
Udito il difensore Avv. Bevacqua Rosario.
RITENUTO IN FATTO
NI AO, DI NT IO e PI AZ, carabinieri, comparivano avanti il GUP presso il tribunale di Livorno, per rispondere NI del reato di cui agli articoli 582 e 585, in relazione agli articoli 576, n. 1 e 61, nn. 2 e 9 C.P., per avere, percosso il minore GA IE, nell'immediatezza del suo arresto, con due colpi sferrati con il dorso della mano destra al volto, cagionandogli lesioni della durata superiore a venti giorni (capo A) e DI NT e PI, del reato di cui agli stessi articoli, per avere, in concorso, condotto il predetto minore nel garage della caserma e dopo averlo fatto spogliare, al fine del recupero di sostanza stupefacente, ripetutamele percosso ai piedi, caviglie e gomiti con una paletta da segnalazioni stradali e, dopo la sua rottura, con una stecca di legno, schiaffeggiato sul collo, percosso i testicoli con un calcio e una bacchettata, cagionandogli lesioni guaribili in cinque giorni (capo B); del reato p. e p. dagli articoli 110, 610 e 61, nn. 2 e 9 C.P., per avere costretto il GA, dopo il suo arresto, a togliersi scarpe e calze e a restare seduto tenendo i piedi sollevati, ad effettuare numerosi piegamenti sulle gambe, costringendolo ad asciugare con il sedere dell'acqua caduta in terra ed a subire il c.d. "gioco del soldato", consistito nel farlo stare in piedi con le braccia incrociate e con le mani appoggiate sulle spalle, ricevendo contemporaneamente diversi schiaffi sferrati da dietro, sulle guance;
con l'aggravante di avere commesso i reati per eseguire quello di cui al capo D) e con abuso dei poteri inerenti ad una pubblica funzione (capo C); del reato di cui agli articoli 110 e 608 C.P., per avere, in concorso e nella loro qualità di pubblici ufficiali, costretto, a seguito del suo arresto a togliersi le scarpe le calze e a restare seduto tenendo i piedi sollevati e percuotendolo come indicato al capo B), obbligandolo ad effettuare ripetuti piegamenti sulle gambe, percuotendolo con un calcio ed una bacchettata ai testicoli (capo B), sottoponendo, in tal modo il FOGALE a misure di rigore non consentite dalla legge, consistite nel limitare ulteriormente e senza legittimo motivo ed alcuna concreta necessità, la sua libertà personale, attraverso l'imposizioni di tali condotte, per la durata di circa un'ora e mezza.
In data 21/2/2002, a seguito di giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., il GUP dichiarava DI NT e PI, colpevoli del reato loro ascritto sub C), limitatamente all'episodio della asciugatura dell'acqua con il sedere e all'episodio del gioco del soldato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 ed esclusa quella di cui all'art. 61, n. 2 C.P., li condannava alla pena della reclusione per mesi due. Pena sospesa e non menzione. Risarcimento in solido dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 1200,00. Rifusione delle spese a favore della parte civile.
Assolveva NI AO, dal reato sub A) e DI NT e PI dal reato sub C), per gli altri fatti, perché il fatto non costituisce reato e, questi ultimi, dal reato sub B) per essere l'azione panale improcedibile per difetto di querela.
Assolveva tutti gli imputati dal reato sub D), perché il fatto non sussiste.
Proponevano impugnazione sia il P.G., chiedendo che gli imputati, compreso NI, venissero dichiarati responsabili anche del reato di cui ai capi B) e D), sia DI NT e PI.
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata del 7/3/2003, preso atto che il P.G. aveva rinunciato all'appello nei confronti dell'NI, lo dichiarava inammissibile. Quindi, in parziale riforma della decisione di primo grado appellata dal P.G., nei confronti di DI NT e PI, dichiarava gli imputati, responsabili del reato sub D), in esso assorbito il reato di cui al capo C) e, per l'effetto, con le già concesse circostanze attenuanti genetiche, li condannava ciascuno alla pena di mesi tre di reclusione. Applicava nei loro confronti la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Confermava i benefici di legge. Spese.
Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati, prospettando vari motivi di annullamento.
Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 608 C.P., in relazione all'art. 606, lett. B) c.p.p., in quanto l'ipotesi criminosa si configurava come un delitto contro la libertà personale e non contro l'integrità fisica, perché il suo elemento materiale consisteva nel peggioramento del regime di restrizione della libertà personale al quale il soggetto passivo si trovava legittimamente sottoposto. Pertanto, il semplice impiego della violenza da parte del P.U. non integrava il reato se la restrizione della libertà personale rimaneva inalterata e fossero compiuti comportamenti vessatori quali percosse,offese e inganni, che rimanevano punibili ad altro titolo.
Nella specie, le condotte ascritte agli imputati non rientravano nella previsione dell'art. 608 C.P., in quanto non limitative della residuale libertà personale dell'arrestato.
Infatti, le violenze alle quali fare riferimento erano solo quelle relative al c.d. "gioco del soldato", all'avere costretto il minore ad asciugare il pavimento con il sedere e a percuoterlo con la paletta delle segnalazioni stradali. Le altre condotte erano state, invece, scriminate dal GUP, perché poste in essere dagli imputati nell'adempimento di un dovere (ricerca della sostanza stupefacente), rientranti nelle condotte di cui ai capi A) e C) per i quali gli imputati avevano riportato assoluzione perché il fatto non costituisce reato. La sentenza di prime cure non era stata impugnata su tale punto, per cui la Corte di merito non poteva utilizzare tali condotte per pervenire ad una sentenza sfavorevole agli imputati. Con il secondo motivo, lamentano violazione dell'art. 606, lett. C) c.p.p., in relazione all'art. 591, lett. c) e 597 c.p.p., mancata applicazione del principio del tantum devolutum. Travisamento del fatto.
Secondo i ricorrenti, la Corte non aveva tenuto conto del fatto che l'appello del P.G. non aveva investito la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva assolto i prevenuti dal capo C), per fatti diversi da quelli dell'asciugatura e del gioco del soldato, per cui l'appello doveva ritenersi inammissibile e la relativa condotta degli imputati non poteva essere utilizzata in relazione alla fattispecie di cui all'art. 608 C.P.. Contestano, ancora, gli imputati mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello e relativo alla carenza di prova in ordine alle ipotesi residuali di cui sopra, non giustificata dall'assorbimento delle condotte nel capo D).
Con un quarto motivo, contestano erronea applicazione della legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine all'attendibilità della persona offesa. La Corte aveva omesso qualsiasi analisi della sua credibilità, mentre unici elementi di riscontro erano stati considerati la deposizione del teste Di NN, non sufficiente però a stabilire il tipo di lesioni di cui era portatore il minore, non essendo stato possibile stabilire a quando risalissero. Peraltro, le condizioni del GA non erano tali da attirare l'attenzione, per cui dovevano considerarsi buone. Sussisteva, poi, travisamento del fatto anche con riguardo alle percosse che sarebbero state infette con la paletta di segnalazione, mentre la parte offesa aveva dichiarato che era stato percosso con un bastone.
Concludono per l'assoluzione dal reato di cui all'art. 608 C.p., perché il fatto non sussiste e, in ogni caso, per l'annullamento della sentenza con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non mentano accoglimento e vanno rigettati. Ritiene la Corte che, preliminarmente vada esaminato il motivo con il quale si censura, in maniera non specifica e con mere valutazioni di fatto, l'attendibilità del minore GA IE, parte offesa nel presente procedimento e le cui dichiarazioni hanno costituito la base della ricostruzione effettuata dai giudici di merito.
Infatti, ciò che era stato riferito, ha trovato puntuale riscontro in quanto obiettivamente accertato dall'agente della polizia penitenziaria, che aveva preso nota - per dovere d'ufficio - delle condizioni fisiche del minore all'ingresso nel Centro e che aveva documentalmente attestato come il ragazzo presentasse "contusioni in varie parti del corpo ed in particolare alle caviglie, con ematomi evidenti", mentre aveva dichiarato al Procuratore della Repubblica che il minore zoppicava leggermente, presentava entrambe le caviglie gonfie, e che una era violacea;
che il GA gli aveva mostrato il dente scheggiato e che il lato interno del labbro inferiore portava un segno di sangue coagulato, che gli aveva riferito di essere stato picchiato dai carabinieri.
Le lesioni risultano, poi, confermate da una duplice certificazione medica del pronto soccorso dell'Ospedale di S. Maria Novella e del CPA.
La conclusione che le lesioni erano state procurate al minore nella caserma dei carabinieri - come immediatamente dallo stesso riferito anche al padre e come constatato anche dalla educatrice Giannecchini Fabiola - risulta perciò indiscutibile.
A conferma della piena attendibilità della parte offesa e, quindi, della verità del racconto di quanto perpretato ai suoi danni dagli imputati - a fronte di versioni contraddittorie fornite dai medesimi, che, perciò, risultano palesemente false e di comodo - la corte territoriale richiama puntualmente l'episodio relativo alla paletta, in uso al momento dei fatti proprio agli attuali ricorrenti e che il GA, in un momento non sospetto - a conferma del fatto che era stata utilizzata per percuoterlo - aveva disegnato in maniera precisa lo strumento, indicando la parte che si era staccata, segnando con una linea retta il punto della rottura.
Ne consegue che sono manifestamente infondati, peraltro risolventesi in censure di merito, i motivi con i quali si tenta di effettuare una diversa valutazione delle acquisizioni dibattimentali, diversa e alternativa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito ed inammissibile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata e logicamente corretta.
Infondato risulta anche il motivo con il quale si lamenta che il secondo motivo dell'impugnazione in appello non era stato esaminato, essendo evidente che raccoglimento motivato dell'impugnazione del P:G. in ordine alla violenza privata, caratterizzata dalla costrizione "ad asciugare con il sedere dell'acqua precedentemente caduta a terra e a subire il c.d. gioco del soldato,
consistito.....", comportava di conseguenza il rigetto di quello degli imputati.
Nel merito, va confermata la responsabilità degli imputati, così come ritenuta dalla sentenza impugnata.
L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 608 C.P. - abuso di autorità contro arrestati o detenuti - individua una fattispecie plurioffensiva, in quanto alla libertà personale, quale bene giuridico tutelato in via primaria, si accompagna anche la tutela dell'interesse della pubblica amministrazione all'esercizio corretto delle pubbliche funzioni.
La condotta sanzionata è quella del soggetto agente che sottopone a misure di rigore, non autorizzate e non consentite dalla legge, una persona arrestata o detenuta e che è a lui affidata in custodia, sia pure temporaneamente.
Quindi, risponde del delitto in esame il pubblico ufficiale (ed anche il privato che esegua un arresto in flagranza ex art. 383 c.p.p.) che, rivestito di autorità sulla persona affidata alla sua custodia, la sottoponga a misure di rigore non previste o non consentite dalla legge, per cui la sfera di libertà personale del soggetto passivo, venga ad essere sottoposta ad una ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa.
A tal fine, per configurare il reato de quo - fermo restando che presupposto essenziale del delitto, è la legittimità dell'arresto, ricorrendo in caso contrario l'ipotesi dell'arresto illegale - non è sufficiente porre in essere un qualsiasi atto illecito (sporadico episodio di percosse o di ingiurie) ovvero l'impiego della violenza nei confronti della persona sottoposta a custodia, ma occorre un quidi pluris che renda più ampia, rispetto a quella legale consentita, la restrizione della libertà personale (Cass. Sez. 6^, 11/10/1982, n. 9003, RV 155503). Quindi, l'elemento materiale di tale reato consiste nell'alterare il trattamento legale dell'arrestato o del detenuto, in maniera tale da peggiorare lo stato di limitazione della libertà personale nella quale si trova, sottoponendo a privazione la libertà, della quale il soggetto passivo rimane pur sempre - anche se in via residua - libero di disporne.
Occorre, cioè, che il soggetto attivo - adottando illecite modalità di custodia, abbia determinato una lesione del bene della libertà, inteso in senso stretto. Quindi, non ricorre il delitto a seguito di un qualsiasi generico atto illecito, ma è necessario che l'agente adotti misure di rigore abusive che si estrinsechino in vere e proprie vessazioni, funzionali a rendere ancora più rigide le modalità della custodia.
Pertanto, come avvenuto nella specie, il GA, pur arrestato, conservava una residua libertà di determinazione che era stata illecitamente ridotta - durante il periodo in cui era rimasto nell'autorimessa alla mercè dei carabinieri - costringendolo a rimanere fermo con i piedi sollevati, per essere colpito alle piante dei medesimi e poi ai malleoli, ad asciugare con il fondo dei pantaloni l'acqua versata in terra e a subire il gioco del soldato, facendolo stare in piedi con le braccia incrociate e con le mani appoggiate sulle spalle ricevendo contemporaneamente diversi schiaffi, sferrati da dietro, sulle guance.
Ne consegue che non può certamente revocarsi in dubbio che lo stato di custodia del minore, con tali ulteriori abusive attività, avesse subito una nuova e diversa e volontaria costrizione rispetto a quella legale, dalla quale era derivata la lesione della residua libertà del GA.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna gli imputati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 1200,00, di cui euro 1000,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004