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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15222 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA AN nato a [...] il [...] SI FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15222 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di AR DA e di FI NC, riconosciuti responsabili del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso (fatto commesso in Messina il 22 settembre 2018), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio loro applicato, con conferma nel resto. 2. Propone ricorso per cassazione AR DA con un solo motivo e denuncia omessa motivazione sulle obiezioni mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello, segnatamente su quelle articolate in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto alla stregua di furto semplice e, per l'effetto, in punto di assenza di condizione di procedibilità. 3. Propone ricorso per cassazione anche NC FI, affidandolo a cinque motivi. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 438, 603 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. ed eccepisce la violazione della regola della decisione allo stato degli atti, sottesa alla scelta del rito abbreviato, avendo la Corte di appello, disposto all'esito della camera di consiglio, inaudita altera parte, l'integrazione officiosa del compendio probatorio mediante l'acquisizione dei fotogrammi estrapolati dai filmati, ripresi dagli impianti di videosorveglianza istallati nei pressi del luogo in cui ebbe luogo il furto del motociclo, e dei video in originale. - Il secondo motivo denuncia omessa motivazione a corredo dell'ordinanza di integrazione istruttoria officiosa, non avendo la Corte d'appello dato conto delle ragioni di assoluta necessità, ai fini della decisione, dei documenti acquisiti. - Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 56, comma 3, e 530, comma 1, cod. proc. pen., risultando dagli elementi probatori in atti come gli imputati avessero desistito dal portare a termine il furto del motociclo, non potendosi dire che gli ostacoli, incontrati nel metterlo in moto, o il timore di essere scoperti dalle persone di passaggio avessero funzionato da cause esterne di interruzione dell'iter criminoso. - Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., 6, paragrafo 2, CEDU e 111 della Costituzione, per omessa contestazione, anche in fatto, della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede. - Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole, se non altro per la lieve entità del fatto. t 1 4. Con requisitoria in data 13 febbraio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 5. Con memoria in data 7 marzo 2023, il difensore di FI ha meglio illustrato i motivi di ricorso ed ha evidenziato come la vittima del tentato del furto del motociclo non avesse sporto rituale querela, tanto imponendo alla Corte di trarne le dovute conseguenze in punto di sopravvenuta improcedibilità del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AR DA è generico e manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata si è puntualmente e correttamente risposto ai rilievi di gravame, con i quali si era eccepita l'insussistenza dei requisiti d'integrazione delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede della res oggetto di sottrazione, contestate in riferimento al tentato furto in concorso addebitato al ricorrente. Quanto alla violenza sulle cose, il giudice d'appello ha rilevato che, così come preteso dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974; Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 12487), gli autori del fatto avevano provocato la rottura, il guasto o il danneggiamento del bloccasterzo e delle leve dei freni del motociclo - che, infatti, risultavano spezzate -, di modo che ai fini della funzionalità dello stesso, compromesso in parti essenziali, era senza dubbio necessaria un'attività di ripristino. Quanto all'esposizione alla pubblica fede, il giudice medesimo ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157); «sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res"» (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493) in ordine alla cui esistenza, nel luogo e nel tempo del tentato furto, il ricorrente nulla ha dedotto neppure in questa sede. 2 2. Il ricorso nell'interesse di NC FI è inammissibile. 2.1. Dagli esame degli atti processuali risulta che, all'udienza del 16 settembre 2021, il Collegio di appello, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per la deliberazione, aveva ritenuto assolutamente necessaria un'integrazione officiosa del compendio probatorio, e, pertanto, con ordinanza in pari data, aveva disposto l'acquisizione della documentazione video e fotografica, di cui si dà conto in sentenza. In data 22 settembre, lamentatesi le parti di non avere avuto il tempo di esaminare la documentazione acquisita, il Collegio medesimo aveva loro accordato un differimento dell'udienza onde consentire una più approfondita preparazione della discussione. Da ciò deriva, inequivocabilmente, che la difesa di FI è stata portata adeguatamente a conoscenza dell'iniziativa probatoria della Corte di merito ed ha avuto un tempo congruo per articolare le deduzioni necessarie in relazione ad essa. 2.2. Tanto premesso, devesi ribadire che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258320; conf. Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rv. 266158), nessuna nullità derivando, oltretutto, dalla circostanza che a ciò abbia provveduto dopo essersi ritirato in camera di consiglio (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 274906), sempre che sia stata riconosciuta alle parti la possibilità di esercitare il contradditorio sul tema oggetto di integrazione probatoria officiosa, come accaduto nel caso di specie. 2.3. Alla stregua di tali pacifici principi, il rilievo di assenza di motivazione, circa l'indicazione delle ragioni per le quali la disposta acquisizione dei documenti video e fotografici fosse da considerarsi assolutamente necessaria, è assolutamente generico, emergendo, di contro, ictu ocu/i, come la stessa rispondesse ad una ragione di favore nei riguardi degli imputati, avendo inteso il Collegio di appello verificare direttamente quanto riportato dalla Polizia Giudiziaria nell'annotazione di servizio presente in atti. 2.4. Le argomentazioni sviluppate conducono alla dichiarazione d'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. E' jus receptum che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435; conf. Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677). Ne viene che, 3 nell'ipotesi al vaglio, è stata correttamente esclusa la causa di non punibilità ex art. 56, comma 3, cod. pen., posto che gli imputati, riusciti a rimuovere il motociclo dal luogo in cui era parcheggiato e spostatolo di alcuni metri lungo la strada, non erano riusciti ad impossessarsene, vuoi per le difficoltà operative incontrate, vuoi per il timore che i passanti potessero allertare le forze dell'ordine. 4. Il quarto motivo è, parimenti, manifestamente infondato. In disparte il rilievo che la contestazione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede risulta dal riferimento, contenuto nel capo d'imputazione alla norma che la prevede, ossia l'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., occorre, comunque, dare atto che dalla stessa descrizione del fatto, che indugia sul dato del suo essersi verificato su una strada (come desumibile dai riferimenti «al manto stradale» e all'avere percorso gli innputati«alcune decine di metri»), è pianamente possibile desumere la sussistenza dell'aggravante di cui si discute. Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436, Sorge, si sono espresse affermando che è consentita la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, previa verifica delle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle stesse. La stessa, infatti, non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive: «In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (in motivazione, pag. 11). Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, essendosi il tentativo di furto consumato sulla pubblica via. 5. Il quarto motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche esprime un giudizio in fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, o dell'assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 7, della sentenza impugnata). 6. La rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto pluriaggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale". Invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'11/01/2023, non massimata). 7. Per tutto quanto sopra esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15222 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di AR DA e di FI NC, riconosciuti responsabili del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso (fatto commesso in Messina il 22 settembre 2018), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio loro applicato, con conferma nel resto. 2. Propone ricorso per cassazione AR DA con un solo motivo e denuncia omessa motivazione sulle obiezioni mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello, segnatamente su quelle articolate in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto alla stregua di furto semplice e, per l'effetto, in punto di assenza di condizione di procedibilità. 3. Propone ricorso per cassazione anche NC FI, affidandolo a cinque motivi. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 438, 603 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. ed eccepisce la violazione della regola della decisione allo stato degli atti, sottesa alla scelta del rito abbreviato, avendo la Corte di appello, disposto all'esito della camera di consiglio, inaudita altera parte, l'integrazione officiosa del compendio probatorio mediante l'acquisizione dei fotogrammi estrapolati dai filmati, ripresi dagli impianti di videosorveglianza istallati nei pressi del luogo in cui ebbe luogo il furto del motociclo, e dei video in originale. - Il secondo motivo denuncia omessa motivazione a corredo dell'ordinanza di integrazione istruttoria officiosa, non avendo la Corte d'appello dato conto delle ragioni di assoluta necessità, ai fini della decisione, dei documenti acquisiti. - Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 56, comma 3, e 530, comma 1, cod. proc. pen., risultando dagli elementi probatori in atti come gli imputati avessero desistito dal portare a termine il furto del motociclo, non potendosi dire che gli ostacoli, incontrati nel metterlo in moto, o il timore di essere scoperti dalle persone di passaggio avessero funzionato da cause esterne di interruzione dell'iter criminoso. - Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., 6, paragrafo 2, CEDU e 111 della Costituzione, per omessa contestazione, anche in fatto, della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede. - Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole, se non altro per la lieve entità del fatto. t 1 4. Con requisitoria in data 13 febbraio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 5. Con memoria in data 7 marzo 2023, il difensore di FI ha meglio illustrato i motivi di ricorso ed ha evidenziato come la vittima del tentato del furto del motociclo non avesse sporto rituale querela, tanto imponendo alla Corte di trarne le dovute conseguenze in punto di sopravvenuta improcedibilità del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AR DA è generico e manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata si è puntualmente e correttamente risposto ai rilievi di gravame, con i quali si era eccepita l'insussistenza dei requisiti d'integrazione delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede della res oggetto di sottrazione, contestate in riferimento al tentato furto in concorso addebitato al ricorrente. Quanto alla violenza sulle cose, il giudice d'appello ha rilevato che, così come preteso dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974; Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 12487), gli autori del fatto avevano provocato la rottura, il guasto o il danneggiamento del bloccasterzo e delle leve dei freni del motociclo - che, infatti, risultavano spezzate -, di modo che ai fini della funzionalità dello stesso, compromesso in parti essenziali, era senza dubbio necessaria un'attività di ripristino. Quanto all'esposizione alla pubblica fede, il giudice medesimo ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157); «sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res"» (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493) in ordine alla cui esistenza, nel luogo e nel tempo del tentato furto, il ricorrente nulla ha dedotto neppure in questa sede. 2 2. Il ricorso nell'interesse di NC FI è inammissibile. 2.1. Dagli esame degli atti processuali risulta che, all'udienza del 16 settembre 2021, il Collegio di appello, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per la deliberazione, aveva ritenuto assolutamente necessaria un'integrazione officiosa del compendio probatorio, e, pertanto, con ordinanza in pari data, aveva disposto l'acquisizione della documentazione video e fotografica, di cui si dà conto in sentenza. In data 22 settembre, lamentatesi le parti di non avere avuto il tempo di esaminare la documentazione acquisita, il Collegio medesimo aveva loro accordato un differimento dell'udienza onde consentire una più approfondita preparazione della discussione. Da ciò deriva, inequivocabilmente, che la difesa di FI è stata portata adeguatamente a conoscenza dell'iniziativa probatoria della Corte di merito ed ha avuto un tempo congruo per articolare le deduzioni necessarie in relazione ad essa. 2.2. Tanto premesso, devesi ribadire che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258320; conf. Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rv. 266158), nessuna nullità derivando, oltretutto, dalla circostanza che a ciò abbia provveduto dopo essersi ritirato in camera di consiglio (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 274906), sempre che sia stata riconosciuta alle parti la possibilità di esercitare il contradditorio sul tema oggetto di integrazione probatoria officiosa, come accaduto nel caso di specie. 2.3. Alla stregua di tali pacifici principi, il rilievo di assenza di motivazione, circa l'indicazione delle ragioni per le quali la disposta acquisizione dei documenti video e fotografici fosse da considerarsi assolutamente necessaria, è assolutamente generico, emergendo, di contro, ictu ocu/i, come la stessa rispondesse ad una ragione di favore nei riguardi degli imputati, avendo inteso il Collegio di appello verificare direttamente quanto riportato dalla Polizia Giudiziaria nell'annotazione di servizio presente in atti. 2.4. Le argomentazioni sviluppate conducono alla dichiarazione d'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. E' jus receptum che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435; conf. Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677). Ne viene che, 3 nell'ipotesi al vaglio, è stata correttamente esclusa la causa di non punibilità ex art. 56, comma 3, cod. pen., posto che gli imputati, riusciti a rimuovere il motociclo dal luogo in cui era parcheggiato e spostatolo di alcuni metri lungo la strada, non erano riusciti ad impossessarsene, vuoi per le difficoltà operative incontrate, vuoi per il timore che i passanti potessero allertare le forze dell'ordine. 4. Il quarto motivo è, parimenti, manifestamente infondato. In disparte il rilievo che la contestazione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede risulta dal riferimento, contenuto nel capo d'imputazione alla norma che la prevede, ossia l'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., occorre, comunque, dare atto che dalla stessa descrizione del fatto, che indugia sul dato del suo essersi verificato su una strada (come desumibile dai riferimenti «al manto stradale» e all'avere percorso gli innputati«alcune decine di metri»), è pianamente possibile desumere la sussistenza dell'aggravante di cui si discute. Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436, Sorge, si sono espresse affermando che è consentita la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, previa verifica delle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle stesse. La stessa, infatti, non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive: «In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (in motivazione, pag. 11). Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, essendosi il tentativo di furto consumato sulla pubblica via. 5. Il quarto motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche esprime un giudizio in fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, o dell'assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 7, della sentenza impugnata). 6. La rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto pluriaggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale". Invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'11/01/2023, non massimata). 7. Per tutto quanto sopra esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/03/2023.