Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SU RF MA0 1 114 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Opposizione SEZ IVILE alla esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20864/99 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere 2419 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep.342 TRIFONE Dott. Francesco - Ud. 11/10/02 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTESA GESTIONE CREDITI SPA, in persona dei funzionari avv. Ettore Fattibene e avv. Fernando Fesce, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, difeso dall'avvocato ERCOLE DI BIASE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZZ ZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V 2002 MOSCARINI, che 10 difende unitamente all'avvocato 1920 RAFFAELE DE ANGELIS, giusta delega in atti;
1 и з -· controricorrente avverso la sentenza n. 539/99 della Corte d'Appello di BARI, seconda sezione civile emessa il 23/4/1999, depositata il 08/06/99; RG. 598/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GARGANI BENEDETTO;
udito l'Avvocato MOSCARINI LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato re Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 25.9.1987 il presidente del tribu- nale di Foggia ingiungeva il pagamento immediato della somma di lire 189.399.077 a favore della Cassa di Ri- sparmio di Puglia di Bari nei confronti dell'Associazione Provinciale Produttori Ortogrumari ed Agricoli di Foggia e del fideiussore NA ZZ, il quale garantiva la obbligazione dell'associazione. In virtù del suddetto titolo escutivo la Cassa di Risparmio procedeva al pignoramento immobiliare in dan- no del ZZ, il quale proponeva opposizione alla ese- cuzione assumendo che la garanzia fideiussoria si era estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto il cre- 2 per. ditore procedente, dopo avere attivato in precedenza al- tra procedura esecutiva nella forma della espropriazio- ne di un credito del debitore di lire 304.990.500, aveva rinunciato al pignoramento presso terzi. L'adito tribunale di Lucera con sentenza del 9.5.1996 riteneva ingiustificata la rinuncia della Cas- sa di Risparmio ed accoglieva la opposizione alla ese- cuzione, con condanna della banca opposta alle spese Sulla impugnazione della Cassa di Risparmio, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza di pri- mo grado con condanna dell'appellante alle spese del grado. I giudici di appello consideravano chein virtù di sentenza irrevocabile -resa dalla medesima Corte di ap- pello di Bari in tema di opposizione al decreto ingiun- tivo ed intervenuta dopo che era iniziata l'esecuzione- il credito originario della banca era stato ridotto al- la misura complessiva di lire 141.835.460; che il sud- detto giudicato dava atto dell'avvenuto incasso da par- te della banca di somme diverse a parziale pagamento del debito dell'Associazione Provinciale e demandava alla sede esecutiva la determinazione dell'eventuale residuo credito;
che la dimostrazione della esatta mi- sura attuale del suo credito incombeva alla banca, la quale non aveva adempiuto al relativo onere probato- зна 3 rio, in difetto del quale era insussistente la stessa persistenza del credito;
che la sopravvenuta insussi- stenza del credito assorbiva le altre doglianze del gravame. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso la società Intesa Gestione Crediti s.p.a., nella qualità di cessionaria di tutti crediti della Cassa di Risparmio di Puglia, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Resiste con controricorso NA ZZ. La società soccombente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo della impugnazione -denuncian- do la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2909 C.C. e 324 c.p.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente assume che, nella interpretazione del giudicato relativo alla opposizione a decreto in- giuntivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che non era configurabile anche la statuizione secondo cui l'accertamento in concreto del credito della Cassa di Risparmio procedente doveva tener conto anche delle somme incassate successivamente dalla banca stessa in altre procedure esecutive promosse per il recupero del medesimo credito. zu Precisa, pertanto, la società ricorrente che il giu- dicato riguardava soltanto la determinazione del credi- to in ragione di complessive lire 141.835.460 oltre interessi. La censura non è fondata. La questione posta dalla società ricorrente, con ri- ferimento alla violazione delle norme di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., riflette la asserita erronea in- terpretazione del giudicato esterno (quello, cioè, de- rivante dalla sentenza resa in tema di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base della esecuzione) e, su tale presupposto, richiede a questa Corte di legittimità di rilevarne la applicabi- lito previo accertamento della sua esatta portata, in senso più limitato rispetto a quella indicata dal giu- dice di appello. La richiesta della società ricorrente, pertanto, sostanzialmente richiama sul punto il principio di re- cente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez.un., 25 maggio 2001, n.226), che ha equiparato il giudicato esterno a quello interno, sia ai fini della rilevabilità d'ufficio, sia quanto ai poteri di diretta interpretazione da parte della Cassazione. Il principio suddetto, tuttavia, nella specie non è applicabile. 5 hy T Questo giudice di legittimità, infatti, successi- vamente chiamato a stabilire se la statuizione in og- getto delle Sezioni Unite sia applicabile anche alla sentenza posta a base dell'esecuzione ed oggetto di op- posizione ex art. 615 c.p.c., ha stabilito (Cass., n.14727/2001) che la interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudi- cato, cui il giudice dell'esecuzione è chiamato a dare attuazione, si risolve nell'apprezzamento di un fat- to, come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, senza che possa di- versamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità. E' stato, perciò, posto in rilievo dalla predet- ta sentenza n.14727/2001 che in sede di esecuzione la sentenza passata in cosa giudicata, pur ponendosi quale giudicato esterno (in quanto decisione assunta fuori del processo esecutivo), non opera come decisione della li- te,bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non Va intesa come momento ter- minale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condi- zione necessaria e sufficiente per procedere ad essa. Escluso, per quanto innanzi rilevato, che della sen- 6 ص ح tenza definitiva in tema di opposizione a decreto in- giuntivo questo giudice di legittimità possa procedere a diretta interpretazione, deve aggiungersi che del det- to titolo esecutivo, che attualmente è a base della in- trodotta esecuzione, la interpretazione fornita dal giu- dice di merito è immune da vizi logici e giuridici e non è, percò, sindacabile da questo giudice la complessi- va valutazione, che il giudice di appello ne ha dato, nel senso della accertata sussistenza di un credito della società procedente nella misura originaria di lire 141.835.460, suscettibile di riduzione eventuale per ef- fetto dell'intervenuto incasso di pagamenti parziali, da dedurre secondo calcolo demandato alla sede escutiva. Con il secondo motivo di impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.- la società ricorrente assume che la Corte di merito ha errato nell'applicazione del criterio di di- stribuzione dell'onere della prova nella parte in cui ha dato atto che l'accertamento della sussistenza di un residuo credito a favore del creditore procedente si doveva risolvere in una statuizione negativa non avendo la Cassa di Risparmio provato di avere conteggia- lirepagamento della somma di to, oltre l'avvenuto riscossia suo favore, anche gli importi 111.684.500 7 4 3 eventualmente in altre procedure esecutive. Il motivo è fondato e deve essere accolto. Nella interpretazione del titolo esecuti- vo, consistente nel giudicato formatosi nella causa di opposizione alla ingiunzione, il giudice di merito aveva accertato in lire 141.835.460 il credito della società procedente ed aveva anche stabilito che, nella sede ese- cutiva, si sarebbe dovuto tener conto dei pagamenti par- ziali successivi al fine di determinare l'attuale con- sistenza del credito azionabile "in executivis". In tal modo si stabiliva -secondo quanto assume in controricorso lo stesso resistente- l'onere per il cre- ditore di rendere il conto delle somme riscosse, al fi- ne di procedere, secondo semplice criterio aritmetico, al calcolo di quanto eventualmente ancora spettategli. A detto onere il creditore ha adempiu- to, poiché, indicando l'avvenuto pagamento a suo favore della somma di lire 111.684.500 (e così implicitamente escludendo che fossero state versate altre som- me), rendeva possibile la determinazione del preteso suo credito residuo nei termini di certezza ed esigibilità richiesti per il titolo esecutivo. La ritenuta insussistenza del credito poteva deri- vare, pertanto, soltanto dall'accertamento di altri fatti estintivi, la cui dimostrazione era a carico del debito- 8 и з re esecutato e non poteva discendere dal fatto che il creditore non avesse dimostrato il fatto negativo del mancato incasso da parte sua di somme in altre procedu- re esecutive. Di conseguenza, risultando violato il criterio di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la impugnata sentenza deve essere cassatacon rin- vio ad altra sezione dedella Corte di appello di Bari per nuovo esame della questione circa la sussistenza di un credito attuale della società procedente. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. La sentenza di appello, che è stata cassata con rinvio in accoglimento del secondo motivo di impugna- zione, aveva confermato quella di primo grado nella con- siderazione della insussistenza stessa del credito ed aveva, perciò, ritenuta assorbita la questione relativa estinzione della garanzia fideiussoria ex art. alla 1957 c.C.,della cui fondatezza la banca appellante con- testava con l'appello l'affermata sussistenza. La società creditrice che era rimasta soccombente in primo grado nella opposizione ex art, 615 c.p.c. in base alla “ratio decidendi" diversa dall'altra adottata dal giudice di secondo grado siccome logicamente preva- lente- con il ricorso per cassazione non doveva ripro- зи 9 porre il tema della erroneità della decisione del tri - bunale che aveva dichiarato la estinzione della fide- iussione, giacchè su detto tema בטת vi era stata deci- sione suscettibile di giudicato implicito. L'impugnazione per cassazione, pertanto, non può ca- sere ritenuta, in virtù dell'omessa riproposizione della questione ex art. 1957 c.c., improcedibile (siccome assume il resistente} ovvero inammissibile secondo conclusione del P.M. ,non essendo sul punto intervenuto il giudica- to implicilo e dovendo la questione essere rissaminata dal giudice di appello,insede di rinvio, nella eventua- lità che la nuova decisione debba rifiutare la "ratio decidendi della insussistenza del credito garantizo.
P.Q.M.
La Corto rigetla il primo motivo del ricorso prin- cipale e ne accoglie il secondo;
cassa in reldzione la impugnata sentenza rinvia, anche per le spese del pre- gente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Roma, 11 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mina Alella Depositata in Cancelleria 24.1.03 Arak 10