Sentenza 26 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
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La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa, per necessità o per destinazione, alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza che, anche ove dotato di collegamento con il cellulare del proprietario, rimane un mero strumento di ausilio per la individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 14 settembre 2022 (dep. 6 ottobre 2022), n. 37901 Presidente Sabeone – Relatore Sessa …
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Tribunale Nola, 27/04/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 27/04/2021), n.918 Giudice: Raffaella de Majo Reato: 110,624,625 n. 2 e 7 c.p. Esito: Condanna (mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice monocratico del Tribunale, dott.ssa Raffaella de Majo, alla pubblica udienza del 27.4.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivi contestuali nei confronti di: - (...), nato a nato a (...) il (...), residente in (...); difeso di ufficio dall'avv. (...), assente sostituita dall'avv. (...) per delega orale. Libero, assente - (...), nata a (...) il (...), ivi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2020, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2020 |
Testo completo
01509-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1516/2020 ROSSELLA CATENA Presidente - UP 26/10/2020 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 228/2020 MARIA TERESA BELMONTE BARBARA CALASELICE RENATA SESSA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA NA nato a [...] il [...] LL LI nato a [...] il [...] LL SI nato a [...] il [...] UL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. BLANCA MARCELLO si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, che aveva assolto AJ NN, CH IA, CH SI, AN NI dal reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, ha dichiarato i predetti imputati colpevoli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, li ha condannati ciascuno alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa. In particolare, i quattro sono imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110,624, 625 n. 5 e 7 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano di un barattolo di nutella del peso di cinque kg, due salami, una confezione di vino ed altra merce che non si è riusciti ad inventariare, esposti per la vendita negli scaffali all'interno dell'autogrill di Messina Tramestieri sito sulla tangenziale autostrada A20 direzione PA/ME, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede e dall'essere il fatto commesso da quattro persone riunite.
2. Relativamente alle posizioni di EL IA, EL SI, AJ NN, è interposto ricorso per cassazione con atto a firma dell'avv. Marcello Bianca, articolato in un solo motivo. Con esso si deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La Corte di appello, nel sovvertire la pronuncia di assoluzione del giudice di primo grado, che aveva invece escluso la sussistenza della circostanza di cui trattasi, richiama a conforto una decisione giurisprudenziale concernente il caso ben diverso in cui la merce, esposta in supermercati su appositi banconi, era soggetta alla vigilanza fisica del personale di servizio e non anche da un complesso sistema di videosorveglianza installato precipuamente allo scopo di evitare il fenomeno del "taccheggio", ossia il furto di merce esposta nei servizi commerciali. Il significato dell'aggravante disciplinata dall'art. 625, comma 1, n. 7) c.p., con cui si sanziona con maggiore severità il furto avente ad oggetto "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede", richiede che la pubblica fede si identifichi con "il senso di affidamento verso la proprietà altrui nel quale confida colui che debba lasciare un bene incustodito". In relazione al particolare caso in cui il bene esposto alla pubblica fede coincida con la merce posta in vendita sui banconi dei supermercati, si segnala un precedente non più recente della Cassazione secondo cui la presenza della placca antitaccheggio non sarebbe sufficiente ad escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, trattandosi di un dispositivo non idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sul bene. Per quanto non condivisibile ad avviso della difesa, questo orientamento di legittimità consente di cogliere il punto focale per cui l'esclusione dell'aggravante è consentita se l'impianto di rilevazione è in grado di tracciare, all'interno del locale, ogni singolo spostamento della merce, come abitualmente avviene con idoneo impianto di videosorveglianza ( impianto nel caso di specie particolarmente efficace tant'è che a distanza di ore attraverso di esso era possibile individuare i colpevoli ) .
3. Relativamente alla posizione di AN NI, è interposto ricorso per Cassazione con atto a firma dell'avv. Felice Gambaduro, articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo si eccepisce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p.. Premesso che l'imputato sarebbe stato erroneamente ritenuto colpevole (unicamente sulla scorta di un riscontro fotografico e di un profilo facebook riferibile ad un anonimo), si ritiene la motivazione del giudice d'appello, relativa alla ritenuta configurazione del reato "aggravato" ex art. 625, n. 5 e 7 c.p., errata e priva di fondamento giuridico. Ai sensi, infatti, del quarto comma dell'art. 131-bis c.p., "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale". Nel caso in esame, quindi, l'ammontare della pena edittale massima prevista per il reato di furto (semplice), unitamente alla considerazione circa l'esiguo valore della merce sottratta e la non abitualità del comportamento dei prevenuti, consente di ritenere applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante, con argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle già svolte nell'altro ricorso, e sopra riportate, alle quali si rimanda per evitarsi inutili ripetizioni. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. I motivi posti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati.
1.Il motivo, comune ai due ricorsi, che attinge la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., sub specie della esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato. Se da un lato è vero, infatti, come assumono i ricorrenti, che integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 - dep. 02/01/2020, BEVILACQUA ISABELLA, Rv. 27838301), è anche vero, però, che non è sufficiente ai fini della esclusione dell'aggravante in parola qualunque tipo di controllo a distanza. Come è stato, in maniera nettamente prevalente, da questa Corte affermato, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015 - dep. 11/11/2015, Cacopardo e altri, Rv. 26568101). E, sia pure sotto parziale diverso angolo visuale, è stato affermato che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 21/01/2016, Scalambrieri, Rv. 26580801). Secondo questo Collegio, ciò che rileva è che il sistema di videosorveglianza non è idoneo ad escludere la esposizione della pubblica fede del bene perché,non assicurando un controllo costante e diretto, non fa venir meno la situazione di affidamento alla pubblica fede che gli avventori e clienti devono riporre rispetto al bene medesimo, che rimane, pertanto, in una siffatta evenienza, comunque affidato all'altrui senso di rispetto;
e ciò perché, in altri termini, solo un controllo 4 costante e diretto è incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti. Il sistema di videosorveglianza rappresenta, rectius si risolve, piuttosto, come evidenziato dagli stessi ricorrenti sia pure ad altro fine - in un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui.
1.2.Il residuo motivo articolato nell'interesse del AN è generico ed in ogni caso non si confronta con quanto congruamente motivato nella pronuncia di merito in punto di ricostruzione del fatto e di riconducibilità dello stesso anche all'imputato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ). Nel resto esso introduce tema delle aggravanti, poi sviluppato unicamente in relazione a quella dell'esposizione alla pubblica fede con il secondo motivo, rispetto al quale valgono, come già evidenziato in premessa, le considerazioni e i principi sopra esposti.
2. Alla pronunzia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Rossella Catena J illy Cares addi 14/ SEN 201 шк IL FUNCT 5