Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
0452 7 /03 EL I DLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto | VENDITA POLETANZA SEZIONE SECONDA CIVILE SIMULA ZONE_PLO PAGAMENTO PREZZO_PR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 13289, - Presidente Dott. Mario SPADONE - --- - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI 15855/99 - Cron.1034 Consigliere Dott. GI SETTIMJ --- Rep. 1258 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Dott. Sergio DEL CORE Ud.13/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: -- NC nella qualità di legale CA — rappresentante della s.d.f. F.LI CA NC NN, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12. presso 10 studio dell'avvocato ZACÇO G, difeso dall'avvocato MALTESE SALVO, giusta delega in atti;
ricorrente -Т
contro
IL NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA --- AMMANNATI 3, presso 10 studio dell'avvocato LIDIA SANTORO RUO, difeso dall'avvocato NN MARIA MANENTI, giusta delega in atti;
2002
- controricorrente -
1648 -1- e sul 2° ricorso n° 15855/99 proposto da: IL NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMMANNATI 3, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SANTORO RUD difeso dall'avvocato NN MARIA MANENTI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale
contro
FLLI CA DI NC & NN DF;
intimato avverso la sentenza n. 401/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 13/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Rosario RUSSO che ha concluso per Generale Dott. rigetto di entrambi i ricorsi. _2_ Svolgimento del processo Con citazione notificata il 15 febbraio 1992, AN GI propose opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Modica il 21 gennaio precedente, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla società di fatto F.LI RI V. e G. la somma di lire 252,238.087, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per una fornitura di attrezzature agricole. Eccepi anzitutto che aveva già versato un acconto pari al 25% del prezzo, pattuito nel minore importo di lire 250.048.680, comprensivo di IVA, c che il residuo 75% avrebbe dovuto essere corrisposto mediante un mutuo agevolato agrario non erogato dall'istituto di credito mutuante per fatto imputabile alla creditrice istante. Lamento inoltre la mancata consegna di una barra falciante, per la quale era stato convenuto il prezzo di lire 8.500.000. Oltre alla revoca dell'ingiunzione, domandò la condanna della società ricorrente alla consegna dell'attrezzo sopra indicato al risarcimento del danno per il ritardo nella misura di lire 1.000.000. La s.d.f. F.LI RI V. e G. contestò la fondatezza della spiegala opposizione. Negò di avere riscosso alcun acconto, che peraltro avrebbe dovuto essere versato dall'acquirente al momento della erogazione del mutuo bancario. Dedusse che la barra falciante non era stata consegnata, sol perché il AN non aveva provveduto a ritirarla Chiese, infine, il risarcimento del danno conseguente alla sopravvenuta svalutazione monetaria. Assunta una prova per testi, l'adito tribunale, con sentenza 24 febbraio 1995, rilevato che in corso di causa alla creditrice istante era stata 2 corrisposta la somma di lire 155.712.096 e ritenuto non provata l'eccepita simulazione della prodotta quietanza di acconto, previamente revocando l'opposta ingiunzione, condanno il AN a pagare alla s.d.f. F.LI RI V. e G., la minore somma di lire 31.824.414, oltre interessi legali dal 17 gennaio 1992, e detta società a consegnare al AN la barra falciante, compensando interamente tra le parti le spese di lite. Decidendo sull'impugnazione proposta dalla s.d.f. F.LI RI V. e G., e in via incidentale dal AN, la Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 16 ottobre 1998, in parziale accoglimento del gravame principale e rigettato l'incidentale, condannò il AN al pagamento, in favore della società appellante, della maggiore somma di 34.013.800 nonché al rimborso della metà delle spese processuali del doppio grado, compensando tra le parti l'altra metà. La motivazione esposta a sostegno di queste conclusioni, può essere riassunta, per la parte che in questa sede interessa, nelle seguenti proposizioni. Circa la dedotta simulazione assoluta della quietanza relativa al pagamento dell'acconto nella misura del 25%, del tutto inutilizzabili erano le acquisite risultanze della esperita prova testimoniale, impingendo nel divieto di siffatta prova prevista dal doppio combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c. e degli artt. 1324 e 1417 c.c. Dal contenuto della prodotta quietanza (costituito soltanto dalla concisa locuzione “per quietanza del 25% + I. V.A. 19%", seguita dalla indicazione in lettere di dette percentuali e, poi, dalla sottoscrizione del rappresentante della società dichiarante) non era dato desumere che la stessa, come preteso dal AN, avesse riguardato anche il saldo dell'1.V.A. dovuta sull'intero importo indicato nella fattura n. 68/91 del 9 maggio 1991. Inoltre, con fo 3 stesso atto di opposizione all'ingiunzione non era stato minimamente eccepito alcun fatto estintivo all'infuori dell'acconto del 25% sul conispettivo della fornitura poi ritenuto dal Tribunale effettivamente versato. Peraltro, era implausibile che fosse stato effettuato un pagamento di imposta di rilevante importo non contestuale alla estinzione del credito corrispondente al relativo imponibile omettendosene un'ulteriore e specifica menzione in quietanza. Stante l'inadempienza del AN, la mancata consegna della barra falciante da parte la s.d.f. F.LI RI V. e G. costituiva legittima sospensione dell'adempimento. Attesa la situazione di sostanziale soccombenza del AN, era giusto porre a suo carico la metà delle spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sopra compendiata sentenza la s.d.f. F.LI RI V. e G. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il AN che ha anche proposto ricorso incidentale per tre motivi. Motivi della decisione Be Be I ricors: vanno přelimina te iti rx art. 335 c.p.c Col primo motivo del ricorso principale, la s.d.f. F.LI RI V. e G. denuncia la violazione degli artt. 1324, 2712 e 2726 c.c. Premesso che all'udienza del 7 maggio 1992, ne aveva disconosciuto, ai sensi dell'art.2712, la conformità all'originale, la fotocopia della quietanza prodotta in giudizio dal AN non poteva avere la valenza probatoria di un "documento". Del resto, era stato provato che la quietanza non era diretta al AN, non in possesso del suo originale, ma alla banca mutuante allo scopo di regolare i rapporti di privilegio e garanzia sui macchinari venduti. In tal senso non si poteva fare questione circa l'ammissibilità della prova 4 testimoniale di cui agli artt.2726 e 2722 c.c., non vertendo detta prova su fatti contrari al contenuto della quietanza, ma sulla natura della dichiarazione, sul soggetto cui era diretta e che avrebbe potuto utilizzarla, nonché sulla ragione che portò alla sua redazione. La questione del disconoscimento della fotocopia della quietanza ai sensi dell'art.2712 c.c., non risulta dedotta coi motivi di appello esaminati dal giudice di seconde cure né riportata nelle conclusioni precisate dall'allora appellante in esito a quel giudizio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente e sulla base di quali specifiche enunciazioni nell'ambito di tali atti lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questionc stessa (così, Cass. 9941/1996, 9861/1998,7194/2000). Nella specie, la qui sollevata questione della non conformità della fotocopia della quietanza all'originale non risulta trattata dal giudice di secondo grado, toma allora perfettamente applicabile, nella specie, il postulato testé menzionato, derivandone, come detto, l'inammissibilità della doglianza. Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2724 c.c. Ad avviso della ricorrente, la corte di appello ha errato nel ritenere applicabile al caso concreto l'art. 1417 c.c., che limita la possibilità di ricorrere alla prova testimoniale onde dimostrare la sussistenza di un contratto dissimulato tra le parti. Al contrario, nel caso in esame I'accordo simulatorio intercorse non con il AN, terzo rispetto a esso, ma con la banca mutuante, essendosi inteso dissimulare in favore di quest'ultima la rinuncia sia al privilegio spettante al venditore di macchinari il quale non ha percepito il prezzo sia al patto di riservato dominio menzionato tra le condizioni contrattuali. Anche a ammettere che la simulazione sia stata concepita col AN, ne era ugualmente ammissibile la prova testimoniale in deroga al disposto dell'art. 1417, giacché, ai sensi dell'art. 2724 n. 1, c.c., sussisteva un principio di prova per iscritto proveniente dalla persona contro la quale la domanda era diretta, ovverosia la fotocopia contestata senza successiva produzione dell'originale, che faceva apparire verosimile il fatto allegato. In ogni caso poiché, come sostenuto da altra giurisprudenza della Suprema Corte, una quietanza non può avere natura negoziale costituendo solo una dichiarazione della parte che la rilascia di aver ricevuto una determinata somma, senza vincolare anche la parte cui è diretta, è possibile una indagine concreta circa la rispondenza a verità del suo contenuto. Il motivo contiene doglianze in parte inammissibili c, per il resto, infondate. Tanto la questione riguardante le parti effettive dell'accordo simulatorio a dire del ricorrente concluso tra di lui e la banca al fine di consentire al AN di ottenerne il finanziamento, quanto quella concernente l'esistenza nella specie di un principio di prova per iscritto, con conseguente inoperatività sotto i due profili dell'art. 1417 c.c., non risultano minimamente trattate nella sentenza qui impugnata né riportate nelle conclusioni precisate dall'allora appellante in esito al giudizio di secondo grado. In virtù dei sopra richiamati principi la questione deve presumersi come inammissibilmente sollevata per la prima volta in questa sede. Peraltro, sia detto per mera completezza, non si vede quali riflessi sull'ammissibilità della prova della simulazione avrebbe l'ipotesi di considerare il AN terzo rispetto all'accordo simulatorio. Difatti, ove la simulazione sia opposta dai contraenti o da uno di essi a terzi trova applicazione per il regime probatorio il combinato disposto dall'art. 1417 e 2722 c.c. con la conseguenza che la simulazione assoluta del contratto può essere dimostrata da uno dei contraenti nei confronti del terzo con prova testimoniale nei limiti sua ammissibilità, sicché ove il contratto sia consacrato in un documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un patto contrario al contenuto di esso stipulato contemporaneamente, la prova per testi non è ammessa dalla norma di cui all'art. 2722, salvo le eccezioni al divicto stabilite dal successivo art. 2724 c.c. Resta l'altra questione specifica relativa alla ammissibilità della prova per testimoni della simulazione della quietanza in quanto atto non negoziale ma unilaterale. Sulla questione si è registrato un contrasto tra le sezioni semplici di questa Suprema Corte. Per alcune sentenze il mezzo istruttorio della testimonianza è ammissibile, in quanto l'ultimo comma dell'art. 1414 del codice civile ("Le 7 precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario") prevede come possibile la simulazione anche degli atti unilaterali, la cui prova, essendo diretta a dimostrare l'inesistenza o la nuLItà della dichiarazione confessoria di avvenuto pagamento, non trova ostacolo, né nell'art.2730 del codice civile, il quale limita la revoca ai soli casi di errore o di violenza della confessione, che sia stata, però, realmente resa, né nell'art. 2726 dello stesso codice, in quanto l'oggetto della prova non è il pagamento o la remissione di un debito, ma la simulazione assoluta della quietanza, in base a un accordo concluso tra il dichiarante e il destinatario, per un pagamento in realtà non eseguito (sent.n.739 del 1966, 2716 del 1988). Con altre pronunce, la prova testimoniale si è ritenuta, invece, inammissibile, ma le ragioni addone a sostegno di questo orientamento non sono state sempre le stesse. Con alcune decisioni si è affermato che "T'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore o violenza) che l'art.2732 c.c. richiede siano provati, perché venga meno l'efficacia della confessione, onde sono irrilevanti il dolo e la simulazione" (sent.nm.5955 del 1979,328 del 1990, 8229 del 1994). Con altre si è considerata ostativa all'ammissione della prova per testimoni la norma dell'art.2726 c.c., in base al rilievo che questa, avendo esteso al pagamento il divieto, sancito dall'art 2722 del codice civile, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, ha escluso che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un patto, 0 5 come l'accordo simulatorio, anteriore o contestuale alla quietanza e contrario ad essa, che del pagamento costituisce la prova documentale. E si è anche osservato che questa conclusione è coerente con la disposizione dell'art. 1417 del codice civile, secondo cui la prova della simulazione dedotta da una delle parti per l'accertamento del negozio dissimulato lecito, incontra gli stessi limiti stabiliti dall'art.2722 c.c. per la prova testimoniale, la quale, pertanto, se l'atto simulato è scritto, non è ammissibile contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un fatto contrario al suo contenuto (sent.n.7021 del 1997). Con recente sentenza, la n.6877 del 13/5/2002, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto giuridicamente corretto tale secondo orientamento, per le ragioni espresse dalle sentenze più recenti. Ed infatti, poiché l'oggetto della prova diversamente da quel che sostiene la ricorrente, è costituito non dal pagamento, ma dall'accordo simulatorio, che è lo strumento attuativo della simulazione (nel caso concreto della quietanza), essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica dell'atto apparente, nei cui confronti si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) ad esso aggiunto e contrario, la sua dimostrazione può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'art. 2722 del codice civile. In altri termini le Sezioni Unite hanno enunciato il principio per cui "non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c. c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.” Col terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli art.2721, 2722 e 2726 c.c., la ricorrente ascrive alla corte del merito di avere considerato applicabile al caso in esame l'art. 2726 c.c., che estende ai pagamenti il divieto di prova testimoniale previsto per i contratti;
la norma in questione disciplina infatti l'ipotesi del debitore che ha pagato e non può provare con testi di aver pagato: fattispecie completamente diversa dalla "quietanza" di pagamento che viene rilasciata dal creditore soddisfatto. Peraltro, pure a far rientrare la quietanza nel concetto di pagamento, si rende comunque applicabile l'art.2721, 2° comma, che ammette di provare per testi anche il pagamento, in presenza di determinate circostanze, quali nella specie, il finanziamento agevolato, il privilegio sulle attrezzature tra banca e venditore, la finalità intesa perseguire con la quietanza, e la mancata produzione dell'originale della quietanza. Pertanto, anche a comprendere crroneamente la quietanza (documento) nel concetto di pagamento (operazione materiale da documentare), le prove testimoniali ammesse dal giudice di primo grado ed erroneamente anche da questo non tenute in considerazione, andavano esaminate e valutate. 10 Il mezzo si rivela inammissibile per difetto di causalità del preteso errore, investendo una ratio decidendi concorrente ma autonoma rispetto a quella, in grado da sola di reggere la sentenza, infondatamente censurata con il precedente motiva. Quand'anche in altri termini il motivo si rivelasse fondato, la decisione si reggerebbe sull'altra ratio decidendi (impossibilità di provare con testi la simulazione di una quictanza), como detto, infondatamente attaccata dal ricorrente. D'altra parte sia detto anche qui per debito di ragione- la doglianza è nel contempo infondata - per le ragioni esposte dalle Sezioni unite nella sentenza summenzionata circa l'estensibilità al pagamento delle limitazioni della prova per testi - ē inammissibile, laddove lamenta per la prima volta in questa sede la violazione dell'art. 2721 c.c., comma 2, c.c. (la cui applicabilità è peraltro rimessa al potere assolutamente discrezionale e come tale insindacabile del giudice di merito). Col quarto motivo (erroneamente indicato come quinto in ricorso), si denunziano violazione e falsa applicazione dell'art.2735 c.c. Uno dei testi escussi, rileva la ricorrente, ha riferito che il AN gli confesso di non aver mai versato il 25% del prezzo della attrezzatura, invitandolo a frapporre i suoi buoni uffici per dirimere la controversia. Essendo ammissibile provare per testi la confessione stragiudiziale, nessuna norma di legge impediva alla corte d'appello di tenere conto della predetta deposizione. Il motivo è all'evidenza inammissibile. Avendo la corte rilevato l'inammissibilità della prova per testi in quanto esperita in violazione dell'art. 1417 c.c., la predetta prova resta inutilizzabile in toto. 11 Con il primo motivo del ricorso incidentale, il AN denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., omesso esame di documenti;
omessa pronuncia e vízi motivatori su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c) Nell'escludere l'avvenuto integrale pagamento della fattura di lire 250,048,680, la corte etnea ha ignorato che al momento di ricevere la somma di lire 155.712.096 la s.d.f. F.LI RI I'11 novembre 1992 rilasciò una seconda quietanza recante la dicitura "a saldo". Detta quietanza, non revocata ne disconosciuta, chiarisce la portata di quella controversa rilasciata all'atto del pagamento dell'acconto, dimostrando la fondatezza dell'eccezione secondo cui al momento dell'emissione della fattura, e prima del perfezionamento del mutuo, alla società fornitrice è stato corrisposto il 25% del prezzo oltre IVA al 19% sull'intero imponibile. Del resto, poiché la somma di lire 155.712.096 versata a saldo corrisponde al 75% circa dell'importo dei macchinari oggetto della fornitura al netto dell'IV.A., è evidente che la quietanza relativa all'acconto è stata rilasciata a riconoscimento del pagamento del 25% dell'imponibile oltre l'I.V.A. per l'intero. Tale interpretazione della quietanza in questione è inoltre coerente, sul piano della logica, con la prassi commerciale. Seguendo il ragionamento dei giudici di merito si perviene, invece, alla illogica conclusione che, al momento della consegna dei macchinari e della successiva emissione della fattura (9/5/91), la s.d.f. F.LI RI avrebbe ricevuto per I.V.A. dal AN soltanto la somma di lire 9.980.935, di gran lunga inferiore a quella che la società medesima doveva versare all'Erario (pari a lire 39.923 729) allo stesso titolo su tutto l'imponibile. - 12 La sussistenza di una seconda quietanza rilasciata "a saldo" dalla s.d.f. F.LI RI all'atto di ricevere la somma di lire 155.712,096, non risulta dedotta coi motivi di appcllo esaminati dal giudice di seconde cure té riportata nelle conclusioni precisate dall'allora appellante incidentale in esito a quel giudizio. Valgono pertanto anche in questa occasione le considerazioni svolte esaminando il primo motivo del ricorso principale;
e cioè che per evitare una pronuncia di inammissibilità della censura, il ricorrente il quale lamenti la omessa pronuncia su una eccezione o la mancata valutazione di un documento ha l'onere non solo di indicare il contenuto della richiesta c del documento, in quest'ultimo caso anche per consentire la verifica della sua decisività, ma anche di specificare in quali atti e con quali precise frasi, nell'ambito di tali atti, l'abbia proposta innanzi al giudice di merito. Con il secondo motivo del suo ricorso, il AN denuncia la violazione dell'art. 1460 cc. e omesso esame di un documento decisivo (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Erroneamente i giudici del merito, nel rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento per la mancata consegna della barra falciante. hanno ritenuto legittima cosiffatta sospensione dell'adempimento facendo ricorso al principio "inademplendi non est adimplendum”. Di contro, nessun inadempimento vi fu da parte del AN, e la relativa eccezione, mai addotta dalla venditrice, non poteva essere sollevata d'ufficio e, per espressa previsione contrattuale, la s.d.f. F.LI RI doveva adempiere per prima alla consegna dei macchinari mentre il AN avrebbe dovuto corrispondere il prezzo pattuito al momento della erogazione del mutuo agrario agevolato. 13 Il motivo è destituito di fondamento. Con affermazione non contestata con il motivo in esame, la corte del merito ha chiarito che la legittima sospensione dell'adempimento relativo alla barra falciante ("inademplendi non est adimplendum") era stata ritenuta dai primi giudici e tale statuizione venne contrastata dal AN con l'appello incidentale soltanto sotto il profilo del merito, deducendosi infondatamente l'insussistenza di un inadempimento da parte di esso appellante incidentale. Non è quindi affatto vero che la corte abbia d'ufficio esaminato l'eccezione in parola, avendo solo affermato che sulla proponibilità della stessa si era formato il giudicato. Col terzo e ultimo motivo, il AN, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 1220 c.c. nonché contraddittoria motivazione (art. 360, nn.3 e 5, c.p.c.), si duole di essere stata condannato alla metà delle spese del doppio grado del giudizio che più correttamente avrebbero dovuto far carico alla s.d.f. F.LI RI, rifiutatasi di riscuotere il residuo prezzo nonostante gli inviti rivoltile prima ancora del deposito del ricorso monitorio. Peraltro, la società predetta andava anche condannata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire i danni arrecati al AN promuovendo espropriazione immobiliare (nonostante l'invito a riceversi la somma di lire 155.712.096) in forza del decreto ingiuntivo (dichiarato provvisoriamente esecutivo), e opponendosi a qualsiasi riduzione del pignoramento anche dopo aver ricevuto detto saldo. Il motivo contiene censure a vario titolo inammissibili. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non 14 possono essere poste, neanche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi certamente non ricorrente nella specie e al caso in cui, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e erronee (cfr., e plurimis, Cass. nn. 9840/1996, 5174/1997, 4347/1999, 14576/1999, 5390/2000, 8889/2000, 3272/2001, 5988/2001). Sulla richiesta di condanna della società al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, il ricorrente non ha neanche fatto cenno all'atto difensivo o del processo in cui avrebbe formulato una tale domanda. Per i principi ripetutamente richiamati nel corso della presente disamina, si deve presumere pertanto la novità della domanda medesima. La reciproca soccombenza giustifica di per sé la integrale compensazione delle spese del presente grado
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Cosi deciso in Roma, il 13 dicembre 2002 Il Consigliere estensore 11 Presidente десSergio vel ae Dott. Mario Spadone Dott. Sergio Del Core Juhlam WHERE C1 Catania ESPOUTNIC Roma 27 MAR 2003 IL CANCELERE CI