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Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36777 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: la parte civile LL OL nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: TO PIEROL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24 novembre 2020, il Giudice di pace di Bologna - per quanto qui di interesse - condannava RR RP per il reato di percosse, commesso (il 5 dicembre 2013) in danno di ON AO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36777 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/06/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato, dopo aver aggredito verbalmente la persona offesa, l'avrebbe percossa, scaraventandola contro un muro. Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, con sentenza emessa il 24 giugno 2022, ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato a lui ascritto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, la parte civile, ai soli effetti civili, ha proposto ricorso per cessazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa fosse stata smentita dalle dichiarazioni dei testi LB e LI, senza tener conto del fatto che entrambi i testi hanno dichiarato di aver assistito solo a una parte dell'aggressione posta in essere dall'imputato. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe chiarito le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere attendibile la persona offesa. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 581 cod. pen. e 521 e 522 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la decisione del giudice di secondo grado, poiché avrebbe erroneamente ritenuto che il mero strattonamento non integri il reato di percosse. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza. 4. L'avv. Roberto Bruzzi, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, poiché presentato fuori termine. Il medesimo difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata. 5. L'avv. Stefano Ossorio, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2022, dispone che, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente ...». Nel caso in esame il ricorso per cassazione non è inammissibile, atteso che i motivi - e, in particolare, quello sulla riconducibilità dello "strattonamento" alla fattispecie delle percosse - non appaiono manifestamente infondati. Va, tuttavia, escluso che, nel caso in esame, gli atti vadano rinviati alla sezione civile competente, atteso che, come chiarito dalla Sezioni unite di questa Corte, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della disposizione in questione (S.U., 25 maggio 2023). 2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, atteso che l'atto di appello era inammissibile. L'atto di appello avverso la sentenza del giudice di pace, infatti, risulta tardivamente proposto: la sentenza del Giudice di pace era stata depositata fuori termine e notificata correttamente al difensore domiciliatario in data 29 marzo 2021; l'atto di appello è stato presentato solo in data 3 maggio 2021, ben oltre i trenta giorni dalla notifica dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza di primo grado. Appare, dunque, evidente che, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., debba essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Al riguardo, va ribadito che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento>> (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630) Le osservazioni del difensore dell'imputato relative alla presunta inammissibilità del ricorso per cassazione risultano superate sia dall'inammissibilità dell'appello che dalla non manifesta infondatezza dei motivi del ricorso per cassazione. La sentenza di secondo grado, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e conseguentemente deve essere data esecuzione alla sentenza emessa dal Giudice di pace. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello presentato nell'interesse dell'imputato. Dispone l'esecuzione della sentenza emessa il 24 novembre 2020 dal Giudice di pace di Bologna nel procedimento n. 1202/2014, nei confronti di RR RP. Così deciso, il 6 giugno 2023. Il Consigliere estensore Piera ngelo. RI i -2' Il Presidente AR De RI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 SEI 2023 IL FUNZIOI` ILJDZIARIO C zuise V )4 4 NA (; ( \f\e\Q„ / e ej-17 J , .112n2,4\it,v10-- g‘v\ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Q i cccoldittp i n rASI 1erik h A{(14 (2k Ceiv, ffb (I -( u3G0AArt - CA,,I.01e ''t ( tv\Ac-J-q1 CeviteRAAt - '71 1(2,022 e t)é (11?&) (f JÌ)'`11tAit'l't 'big( i? CCA, e 2,Wo - f ( AL U.c,(,)9cAix, 734 / t t, C.Ctilv) Lac,1AffkA: 21 5- /CL( f
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24 novembre 2020, il Giudice di pace di Bologna - per quanto qui di interesse - condannava RR RP per il reato di percosse, commesso (il 5 dicembre 2013) in danno di ON AO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36777 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/06/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato, dopo aver aggredito verbalmente la persona offesa, l'avrebbe percossa, scaraventandola contro un muro. Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, con sentenza emessa il 24 giugno 2022, ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato a lui ascritto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, la parte civile, ai soli effetti civili, ha proposto ricorso per cessazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa fosse stata smentita dalle dichiarazioni dei testi LB e LI, senza tener conto del fatto che entrambi i testi hanno dichiarato di aver assistito solo a una parte dell'aggressione posta in essere dall'imputato. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe chiarito le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere attendibile la persona offesa. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 581 cod. pen. e 521 e 522 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la decisione del giudice di secondo grado, poiché avrebbe erroneamente ritenuto che il mero strattonamento non integri il reato di percosse. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza. 4. L'avv. Roberto Bruzzi, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, poiché presentato fuori termine. Il medesimo difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata. 5. L'avv. Stefano Ossorio, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2022, dispone che, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente ...». Nel caso in esame il ricorso per cassazione non è inammissibile, atteso che i motivi - e, in particolare, quello sulla riconducibilità dello "strattonamento" alla fattispecie delle percosse - non appaiono manifestamente infondati. Va, tuttavia, escluso che, nel caso in esame, gli atti vadano rinviati alla sezione civile competente, atteso che, come chiarito dalla Sezioni unite di questa Corte, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della disposizione in questione (S.U., 25 maggio 2023). 2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, atteso che l'atto di appello era inammissibile. L'atto di appello avverso la sentenza del giudice di pace, infatti, risulta tardivamente proposto: la sentenza del Giudice di pace era stata depositata fuori termine e notificata correttamente al difensore domiciliatario in data 29 marzo 2021; l'atto di appello è stato presentato solo in data 3 maggio 2021, ben oltre i trenta giorni dalla notifica dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza di primo grado. Appare, dunque, evidente che, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., debba essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Al riguardo, va ribadito che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento>> (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630) Le osservazioni del difensore dell'imputato relative alla presunta inammissibilità del ricorso per cassazione risultano superate sia dall'inammissibilità dell'appello che dalla non manifesta infondatezza dei motivi del ricorso per cassazione. La sentenza di secondo grado, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e conseguentemente deve essere data esecuzione alla sentenza emessa dal Giudice di pace. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello presentato nell'interesse dell'imputato. Dispone l'esecuzione della sentenza emessa il 24 novembre 2020 dal Giudice di pace di Bologna nel procedimento n. 1202/2014, nei confronti di RR RP. Così deciso, il 6 giugno 2023. Il Consigliere estensore Piera ngelo. RI i -2' Il Presidente AR De RI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 SEI 2023 IL FUNZIOI` ILJDZIARIO C zuise V )4 4 NA (; ( \f\e\Q„ / e ej-17 J , .112n2,4\it,v10-- g‘v\ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Q i cccoldittp i n rASI 1erik h A{(14 (2k Ceiv, ffb (I -( u3G0AArt - CA,,I.01e ''t ( tv\Ac-J-q1 CeviteRAAt - '71 1(2,022 e t)é (11?&) (f JÌ)'`11tAit'l't 'big( i? CCA, e 2,Wo - f ( AL U.c,(,)9cAix, 734 / t t, C.Ctilv) Lac,1AffkA: 21 5- /CL( f