Sentenza 9 settembre 2022
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'assistenza, in altro procedimento penale, di una persona offesa (nella specie di un delitto di stalking) non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza.
Commentario • 1
- 1. Art. 23 c.p.p. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2022, n. 11924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11924 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
Testo completo
1 1924-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AL OV -- Presidente - Sent. n. sez. 1798/2022 UP - 09/09/2022 SERGIO BELTRANI - Relatore - R.G.N. 23513/2021 GIOVANNI ARIOLLI AR NU UR NT SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 come convertito;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. IO RA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di concorso in rapina aggravata - in esso assorbito il reato originariamente contestato sub B alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale) deducendo - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al mancato rinvio dell'udienza del 02/05/2019 dinanzi al Tribunale, per legittimo impedimento del difensore derivante dal concomitante impegno professionale dinanzi ad altra A.G. per assistere la p.o. di un reato di stalking, trovandosi in tale qualità nell'impossibilità di chiedere rinvio, e quanto all'affermazione di rrsponsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel complesso, infondato.
1. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza ha già chiarito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che, in tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353 - 01): analogo principio vale, per trasparente identità di ratio, per il concomitante impegno del difensore dell'imputato per la rappresentanza e l'assistenza di una persona offesa.
1.1. Invero, l'art. 420-ter c.p.p. pacificamente non attribuisce rilievo ad eventuali impedimenti a comparire del difensore della parte civile, e persino della stessa parte civile (in tal senso, cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 9511 del 10/02/2022, Musto, Rv. 282937 - 01). E l'art. 23, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che l'assenza delle parti private diverse dall'imputato, regolarmente citate, non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento né la nuova fissazione dell'udienza (il riferimento alla sola udienza preliminare va necessariamente ampliato, in virtù del rinvio all'art. 420-ter operato dall'art. 484 c.p.p.) a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice di rito. Ne deriva inequivocabilmente che la presenza nel processo penale della persona offesa non può in alcun modo ostacolare la sollecita definizione del processo. 1 Non appare, pertanto, illogico né contraddittorio, nell'effettuazione della valutazione comparativa che il giudice è tenuto a chiamare in presenza di una istanza di rinvio per concorrente impegno professionale del difensore, l'aver ritenuto subvalente la necessità di presenza nell'ambito del processo nel quale il difensore instante sia mero patrocinatore di una persona offesa rispetto alla necessità di presenza nell'ambito del processo nel quale il difensore instante sia patrocinatore dell'imputato. Al contrario, sarebbe, a ben vedere, illogico e contraddittorio se l'impedimento dell'avvocato, difensore della persona offesa, pur non potendo condizionare la trattazione del processo nell'ambito del quale egli difende la predetta persona offesa, potesse condizionare la trattazione di altro processo penale, nell'ambito del quale il medesimo avvocato difenda un imputato. In tali casi, spetta necessariamente all'avvocato interessato verificare le concrete possibilità di garantire alla pluralità di soggetti che intenda avvalersi delle proprie prestazioni professionali, la necessaria assistenza difensiva, senza incidere sulla celere trattazione dei rispettivi processi, la cui esigenza ha assunto rilievo costituzionale ex art. 111, comma secondo, della Costituzione (principio della durata ragionevole del procedimento).
2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, ed è comunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.
2.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.
2.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pag. 7 della sentenza del Tribunale (l'imputato fu riconosciuto da molti testimoni come autore della rapina in contestazione), laddove l'atto di appello si era limitato a censurare la valorizzazione di elementi meramente accessori, o che addirittura non erano stati, in realtà, valorizzati dal Tribunale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 2 3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/09/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano Sergio Beltrani Ce Mausolan. рей DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 21 MAR. 2023 L IL FUNZION IO GIUDIZIARIO Claudia Pianet Z A O I C E N 3