Sentenza 4 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento a comparire, deve escludersi la sussistenza, a carico dell'imputato detenuto per un procedimento diverso da quello cui si riferisce la citazione a comparire, di un onere di tempestiva comunicazione al giudice, dinanzi al quale è stato citato a comparire, del suo stato di detenzione: ne consegue che l'impedimento, derivante da tale stato, comunque venuto a conoscenza del giudice, impone a costui di provvedere ai sensi dell'art. 486 cod.proc.pen., primo o terzo comma (sospensione o rinvio del dibattimento): ed invero, l'art. 486, comma quinto, cod.proc.pen., conferisce rilievo al legittimo impedimento del difensore solo se "tempestivamente comunicato", mentre nessun onere di preventiva e sollecita comunicazione è imposto all'imputato dalle disposizioni dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, le quali subordinano la rilevanza dell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento alla sola condizione che questo risulti obiettivamente accertato.. Costituisce, pertanto, legittimo impedimento dell'imputato a comparire in giudizio lo stato di detenzione dello stesso, segnalato dal difensore al giudice prima dell'inizio del dibattimento, anche se tale condizione concerne altro procedimento e non risulta dagli atti per avere l'interessato ricevuto la rituale notifica del decreto di citazione in stato di libertà; ne deriva che, nel caso di rigetto dell'istanza di rinvio presentata in relazione a tale impedimento,deve ritenersi affetta da nullità assoluta, ex art.178 cod. proc.pen., con conseguente nullità dell'intero giudizio e della sentenza,l'ordinanza con la quale, in presenza di siffatta situazione, venga dichiarata la contumacia dell'imputato.
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- 1. Imputato detenuto ha sempre diritto di partecipare al suo processo (Cass. 37483/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile, nulla, peraltro, ostando a che, come altri diritti, anche questo possa essere semmai oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Ove il giudice accerti la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, e la mancanza di una sua dichiarazione di volontà che il processo si svolga in sua assenza, tanto dà di per sé …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14/11/2006 n° 37483Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/1997, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 04/12/1997
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.1773
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.34143/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO DI MESSINAnei confronti di:
CA EN N. IL 28.01.1959
2) CA EN n. il 28.01.1959
avverso sentenza del 24.03.1997 CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico ministero in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per rigetto
Udito, per la parte civile, l'Avv. N. D'Ascola
udito il difensore Avv. G. B. Freni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città in data 1.6.1994, che aveva dichiarato OL TT colpevole del reato di cui all'art. 324, II comma, c.p. (danneggiamento, seguito da incendio, della villa di SI AC, sita in Messina - località Rometta), condannandolo alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione.
La corte territoriale, disattesi alcuni motivi di censura in rito e rigettata un'istanza di rinnovazione del dibattimento, ha integralmente condiviso la decisione dei primi giudici, sia in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato (raggiunto dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da SI NE, testimone delle minacce profferite dal OL all'indirizzo dei suoi genitori, che egli sospettava autori di un danneggiamento subito dalla propria autovettura ed ai quali lo contrapponevano, da tempo, rapporti di reciproca ostilità, atteso il disfavore mostrato dai coniugi SI per la relazione sentimentale coltivata dalla figlia NE con il prevenuto medesimo) che in punto di qualificazione giuridica del reato, originariamente contestato come violazione dell'art. 423 ma già dai primi giudici derubricato in quella dell'art. 424, II comma, c.p.. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso sia il P.G. che l'imputato.
Il primo lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del reato, ritenendo, nella specie, integrati tutti gli elementi costitutivi dell'originariamente contestato delitto di incendio, ivi incluso quello soggettivo, costituito dalla volontà dell'agente (anticipata anche nelle minacce che precedettero il fatto) di cagionare un vero e proprio incendio e del tutto compatibile con la contestuale intenzione di danneggiare l'immobile.
Il difensore del OL, per contro, deduce:
1) - nullità del giudizio e della sentenza di appello, ex artt. 178, lett. c), e 185 c.p.p. per omesso avviso al condifensore avv. Traclè dell'avviso del rinvio del dibattimento disposto all'udienza del 24.3.1997 per impedimento dell'avv. Freni;
2) - nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia del OL pronunciata nel giudizio di primo grado all'udienza del 9.3.1994, atteso il legittimo impedimento dell'imputato, di cui era stato rappresentato ed accertato all'udienza medesima lo stato di detenzione per altro procedimento, irrilevante essendo che costui avesse o meno richiesto la traduzione per presenziare al giudizio;
3) - inutilizzabilità, ex artt. 195, III comma, C.P.P., della deposizione di SI AC, che riferì "de relato" quanto appreso dalla figlia circa le minacce profferite dall'imputato, in difetto di audizione, sul punto, della fonte diretta, che avrebbe dovuto essere disposta d'ufficio, a nulla rilevando che la stessa fosse già stata esaminata prima del padre e fosse nuovamente stata chiamata a deporre dopo di lui, ma su diverso argomento;
4) - violazione della legge processuale per la mancata rinnovazione del dibattimento mediante escussione dei testi AM A. RI e GE TA e per l'acquisizione di documentazione attestante l'avvenuto risarcimento del danno;
5) - violazione dell'art. 192, I e II comma, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della prova indiziaria, attesa la ritrattazione della teste SI NE al dibattimento, le plurime incongruenze e carenze investigative afferenti l'affermazione di responsabilità del OL e l'omesso vaglio di ipotesi alternative;
6) - nullità del giudizio di primo grado e della sentenza per omesso avviso al secondo difensore, assente alla prima udienza, del rinvio del dibattimento ad altra udienza;
7) - violazione della legge processuale sul punto della ribadita qualificazione del fatto come violazione dell'art. 424, II co., c.p., evincendosi dal contesto motivazionale che la corte avrebbe inteso ritenere il OL responsabile del reato di cui all'art. 424, I co., c.p., trovando, peraltro, ostacolo ad una formale derubricazione nel disposto dell'art. 597 c.p.p., che non consentirebbe al giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella precedente, di tal che il secondo giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato dall'accusa contestata e rimettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso la Pretura per l'esercizio dell'azione penale in ordine all'ipotesi meno grave, di competenza del pretore;
8) - illegittimità costituzionale dell'art. 597, III comma, C.P.P., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost., per la mancata previsione della predetta possibilità di modificazione della qualificazione giuridica del fatto;
9) - erronea applicazione degli artt. 59 e 62, n. 2), C.P. per il diniego dell'attenuante della provocazione, in difetto dei doverosi accertamenti sull'ipotesi, formulata dall'imputato, circa l'attribuibilità ai coniugi SI del danneggiamento della propria autovettura;
10) - difetto di motivazione circa il ribadito diniego delle attenuanti generiche, asseritamente affidato a stereotipi, in violazione dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.. Iniziando l'esame dal ricorso dell'imputato, infondato è il primo motivo, essendo stato il condifensore avv. Traclò ritualmente avvertito per la prima udienza del giudizio di appello, fissata per il 16.9.1996, e non essendogli, pertanto, dovuto alcun ulteriore avviso per le successive udienze cui il processo venne rinviato in prosecuzione e senza rinnovazione del decreto di citazione, a nulla rilevando che all'udienza in cui fu disposto il rinvio (per impedimento dell'altro difensore avv. Freni) l'avv. Traclò non fosse comparso.
Fondato è, invece, il secondo motivo, risultando dagli atti che uno dei difensori del OL segnalò al tribunale, prima dell'inizio del dibattimento, lo stato di detenzione del prevenuto, sia pure per causa non concernente il giudizio in questione, e che il collegio, pur prendendo atto di tale situazione, respinse l'istanza di rinvio, ritenendo che sarebbe stato onere dell'interessato comunicare tempestivamente il proprio impedimento onde consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per la sua traduzione all'udienza. Così opinando, i primi giudici hanno aderito ad uno degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di impedimento dell'imputato detenuto per causa diversa e sopravvenuta ne' risultante dagli atti per avere l'interessato, come nella specie, ricevuto la rituale notifica del decreto di citazione in stato di libertà.
Detto orientamento (v., tra le altre, Cass. 2.6.1992, Rotondo, Foro it., Rep. 1993, voce contumacia, n. 4; 7.2.1991. Bellon, id. Rep. 1992, voce cit., n. 8; 18.12.1990, Borrelli, id., Rep. 1990, voce cit., n. 23; 1.3.1989, id., Rep. 1991, voce cit., n. 13; 11.7.1988, Caputo, ibid., n. 12 e 29.1.1987, Margiotta, id., Rep. 1988, voce cit., n. 7 nonché, recentemente, sez. V, 4.2.1997, n. 174, Doria) è, peraltro, contrastato da opposto e pur frequentemente ribadito orientamento, che nega l'esistenza, a carico dell'imputato, di un onere (di tempestiva informazione e ritiene che l'impedimento derivante dallo stato di detenzione, comunque venuto a conoscenza del giudice, imponga a costui di provvedere ai sensi dell'art. 486, I o III comma, C.P.P. (v. Cass. 14.2.1991, Mereu, Foro it., Rep. 1992, voce contumacia, n. 7; 28.5.1990, Millocca, id., Rep. 1991, voce cit., n. 18; 5.5.1988, Frate, id., Rep. 1990, voce cit., n. 22;
21.2.1989, Saccucci, id., Rep. 1991, voce cit. n. 20 e, da ultimo, sez. VI, 10.3.1997, n. 5989, Valle). Questo collegio ritiene di dover aderire a tale secondo e più garantistico orientamento, sulla base di argomenti testuali desumibili dalla formulazione della legge processuale, che all'art.486, co. 5, C.P.P. conferisce rilievo al legittimo impedimento del difensore solo se "tempestivamente comunicato" mentre nessun onere di preventiva e sollecita comunicazione è imposto all'imputato dalle disposizioni dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, le quali subordinano la rilevanza dell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento alla sola condizione che questo risulti obbiettivamente accertato.
Alla valenza interpretativa di tale argumentum a contrario si aggiunge il chiaro disposto dell'art. 587, IV comma, c.p.p., secondo cui "l'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta... ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento", dal che deve trarsi che la nullità della dichiarazione di contumacia è determinata dalla coeva esistenza della prova, comunque acquisita, dell'impedimento dell'imputato, ancorché non da costui tempestivamente comunicato: ne' l'assolutezza o la legittimità dell'impedimento costituito dal sopravvenuto stato di detenzione, da rapportare alla obbiettività della situazione considerata, vengono meno sol perché l'imputato abbia omesso di darne per tempo comunicazione all'autorità giudiziaria, come pure avrebbe avuto facoltà, ma non (per le ragioni dianzi dette) obbligo od onere di fare.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso determina l'annullamento tanto della sentenza impugnata che di quella del primo giudice e, conseguentemente, il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio, attesa la natura assoluta, ex art. 178, lett. o), c.p.p., della nullità denunziata.
Devono ritenersi logicamente assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso svolti dall'imputato nonché l'esame del ricorso proposto dal P.G..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza in data 1.6.1994 del Tribunale di Messina e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Messina. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1998