Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/1997, n. 738
CASS
Sentenza 4 dicembre 1997

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In tema di legittimo impedimento a comparire, deve escludersi la sussistenza, a carico dell'imputato detenuto per un procedimento diverso da quello cui si riferisce la citazione a comparire, di un onere di tempestiva comunicazione al giudice, dinanzi al quale è stato citato a comparire, del suo stato di detenzione: ne consegue che l'impedimento, derivante da tale stato, comunque venuto a conoscenza del giudice, impone a costui di provvedere ai sensi dell'art. 486 cod.proc.pen., primo o terzo comma (sospensione o rinvio del dibattimento): ed invero, l'art. 486, comma quinto, cod.proc.pen., conferisce rilievo al legittimo impedimento del difensore solo se "tempestivamente comunicato", mentre nessun onere di preventiva e sollecita comunicazione è imposto all'imputato dalle disposizioni dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, le quali subordinano la rilevanza dell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento alla sola condizione che questo risulti obiettivamente accertato.. Costituisce, pertanto, legittimo impedimento dell'imputato a comparire in giudizio lo stato di detenzione dello stesso, segnalato dal difensore al giudice prima dell'inizio del dibattimento, anche se tale condizione concerne altro procedimento e non risulta dagli atti per avere l'interessato ricevuto la rituale notifica del decreto di citazione in stato di libertà; ne deriva che, nel caso di rigetto dell'istanza di rinvio presentata in relazione a tale impedimento,deve ritenersi affetta da nullità assoluta, ex art.178 cod. proc.pen., con conseguente nullità dell'intero giudizio e della sentenza,l'ordinanza con la quale, in presenza di siffatta situazione, venga dichiarata la contumacia dell'imputato.

Commentari2

  • 1Imputato detenuto ha sempre diritto di partecipare al suo processo (Cass. 37483/06)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022

    Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile, nulla, peraltro, ostando a che, come altri diritti, anche questo possa essere semmai oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Ove il giudice accerti la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, e la mancanza di una sua dichiarazione di volontà che il processo si svolga in sua assenza, tanto dà di per sé …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/1997, n. 738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 738
Data del deposito : 4 dicembre 1997

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