Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
È legittima la sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen. anche nei confronti di soggetto che si trovi, all'atto dell'emissione dell'ordine di carcerazione, in stato di detenzione domiciliare per altra condanna definitiva, in attesa dell'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 16813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16813 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1218
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 29744/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GO VI N. IL 22/06/1977;
avverso l'ordinanza n. 585/2009 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 24/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale, nella persona del Cons. Dott. GALASSO, chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da OB VI di revoca o annullamento dell'ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura, rilevando che l'art. 656 c.p.p., comma 5, era stato interpretato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che non poteva essere sospeso l'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve se il condannato si trovava già in stato di espiazione pena per un altro titolo in esecuzione o per una custodia cautelare. Detto istituto infatti mirava ad ottenere che, chi non fosse già detenuto e potesse beneficiare di misure alternative, non fosse costretto prima ad entrare in carcere e poi a chiedere la misura alternativa.
Nel caso di specie il condannato si trovava in regime di detenzione domiciliari in esecuzione di altra pena e quindi nei suoi confronti non poteva trovare applicazione ne' l'art. 656, comma 5, visto che non era in stato di libertà, ne' il comma 10 dello stesso articolo, visto che non era agli arresti domiciliari per questa condanna ma per altro titolo esecutivo.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 656 c.p.p., osservando che il suo caso era del tutto particolare visto che al momento dell'emissione dell'ordine di carcerazione per scontare la pena detentiva breve egli non era libero, ma non si trovava neppure in carcere, visto che stava scontando una pena definitiva per diverso titolo in stato di detenzione domiciliare.
La Corte rileva che sulla questione sottoposta all'esame sussistono due orientamenti;
un primo orientamento afferma che la sospensione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, va disposta anche nei confronti di coloro si trovano in stato di custodia cautelare per altro fatto (Sez. 1^, 3 ottobre 2002 n. 38511, rv. 222530; Sez. 1^, 22 giugno 2004 n. 37174, rv. 230023; Sez. 1^, 4 febbraio 2009 n. 5995, rv. 243362), in quanto la misura della custodia cautelare è in se un fatto provvisorio legato a vicende contingenti;
un secondo orientamento afferma, invece, che la sospensione non opera nei confronti di coloro che si trovino in carcere, o per espiazione di una pena definitiva o in stato di custodia cautelare per il medesimo fatto o per altro (Sez. 5^, 2 marzo 2006 n. 12620, rv. 234547).
Vi sono poi numerose decisioni che ritengono che, comunque, il giudice dell'esecuzione debba pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni per beneficiare delle misure alternative, quando il soggetto si trova in stato di custodia cautelare, visto che lo stato detentivo incide solo sulla eseguibilità pratica della misura che dovrà essere postergata alla cessazione della custodia cautelare. Il collegio ritiene che sia necessario distinguere tra varie situazioni che possono verificarsi nel momento in cui viene in esecuzione una pena detentiva breve ed in particolare il caso in cui il soggetto è libero, quello in cui il soggetto è in fase di esecuzione di una pena, quello in cui il soggetto è in stato di custodia cautelare;
inoltre è necessario distinguere i casi in cui tali situazioni riguardano il titolo per il quale viene emesso l'ordine di carcerazione oppure altro titolo.
Quando il soggetto nei confronti del quale viene emesso il titolo esecutivo si trova in carcere per effetto di una misura cautelare emessa per il medesimo fatto, la sospensione è vietata perché non avrebbe alcun senso evitargli il carcere visto che vi si trova già. Parimenti è vietata la sospensione nel caso in cui questo soggetto si trovi in carcere in esecuzione di altro titolo definitivo. Invece se egli si trova in carcere per una misura cautelare emessa per un altro fatto non si ritiene che debba escludersi la sospensione del titolo definitivo, visto che quella misura cautelare può venir meno per un qualunque motivo e quindi ben può il giudice valutare la concedibilità di misure alternative per il titolo in esecuzione. Diverso ancora è il caso in cui il soggetto, al momento dell'esecuzione, non è detenuto in carcere ma si trova sottoposto ad altra misura.
Se egli si trovasse agli arresti domiciliari in esecuzione di una misura cautelare per lo stesso fatto, l'art. 656 c.p.p., comma 10, prevede esplicitamente la sospensione;
se fosse sottoposto agli arresti domiciliari per altro fatto, dovrebbe valere lo stesso principio sopra enunciato e cioè che trattandosi di una misura cautelare per sua natura provvisoria, sarebbe irrilevante ai fini del divieto di sospensione.
Se il soggetto, invece, si trovasse in fase di esecuzione di una pena per altro titolo esecutivo, in relazione al quale avesse usufruito di una misura alternativa, quale ad esempio la detenzione domiciliare, dovrebbe ritenersi equo interpretare la sua situazione come quella di colui che non è detenuto in carcere e quindi a lui dovrebbe ritenersi applicabile la sospensione.
Il collegio ritiene conforme allo spirito della legge questa interpretazione della norma, visto che la L. n. 165 del 1998 ha modificato l'art. 656 c.p.p. proprio allo scopo di ridurre il sovraffollamento nelle carceri italiane, ampliando l'accesso alle misure alternative ed evitando l'obbligatorio, fino a quel momento, passaggio in carcere prima di accedervi.
Tra i presupposti di operatività della sospensione vi è la condizione che il condannato non si trovi in carcere per lo stesso fatto per cui deve disporsi l'esecuzione o non sia già detenuto in carcere per altra condanna definitiva.
Quindi, conformemente a quanto previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 10 per il quale sussiste l'obbligo di sospensione anche nel caso in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per lo stesso fatto per il quale deve iniziare l'esecuzione, dovrà ritenersi possibile la sospensione anche quando il soggetto si trovi in stato di detenzione domiciliare in esecuzione di un'altra condanna definitiva,, in attesa che il giudice valuti la possibilità di concedergli una misura alternativa alla detenzione.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010