Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
F REPUBBLICA ITALIANA 0 1 975 /02 UIRE A ICASSAZIONE LA CORT Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARE VIZI JELLA MERCE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 17877/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- 20482/99 4855 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Cron. - Rep. 543 Dott. AR CIOFFI Rel. Consigliere- - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 04/12/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. # 12 FEB. 2002 per diritti domiciliato in ROMA GUARNERI GI, elettivamente IL CANCELLIERE VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, che lo difende unitamente all'avvocato EMANUELE PRINCIPI, giusta delega in atti;
3000
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
NN CA;
DG723953 - intimato e sul 2° ricorso n 20482/99 proposto da: NN CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato DOMENICO2001 CICERONE 28, 1643 PANSINI, che lo difende unitamente all'avvocato G -1- PAOLO MELLA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
RN GI;
intimato - avverso la sentenza n. 1862/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. AR CIOFFI;
udito l'Avvocato Fabio GULLOTTA, difensore del ricorrente principale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'inammissibilità, о in subordine, il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto pubblico del 27 luglio 1981 GI NE ac- quistò, insieme con sua moglie Felicina BA, la proprietà di una villa a due piani, con terreno contiguo e box, sita nel comune di Cre- meno. La vendita di tale immobile gli era stato promessa da AR AN, che non era proprietario, e che fece fronte a tale impegno procurando il trasferimento di proprietà, a GI NE (e sua moglie), direttamente dalla titolare del diritto, tale ES NI. Otto anni dopo GI NE convenne AR Anno- vazzi innanzi al Tribunale di Milano, e chiese che fosse condannato a rimborsargli quanto aveva speso 1) per ottenere il condono per alcu- ne irregolarità edilizie commesse in occasione della costruzione della villa, 2) per dotarla di un depuratore, necessario per il rilascio della licenza di abitabilità, 3) per procurarsi l'assistenza legale necessaria per resistere in giudizio contro la signora AS, proprietaria di un suolo confinante con l'immobile acquistato, che ne aveva rivendicato una parte, e 4) per procurarsi l'assistenza legale necessaria per far fronte alle richieste di colui al quale aveva poi rivenduto l'immobile, e che aveva lamentato la mancata allegazione della domanda di con- dono all'atto pubblico di acquisto, e la errata indicazione dei confini. AR AN si costituì ed eccepì preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva, affermando quella di ES NI, che aveva trasferito la proprietà dell'immobile all'attore con l'atto pubblico di cui innanzi si è detto;
sostenne che comunque la domanda di GI NE era infondata, e ne chiese il rigetto. Il Tribunale accolse l'eccezione di carenza di legittimazio- ne passiva proposta dal convenuto, e rigettò la domanda. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha invece rigettato tale eccezione, ed ha accolto la doman- da di GI NE, per quanto di raGIne. Ha in particolare affermato (ribadendo un principio giuri- sprudenziale affermato da questa Corte nelle sentenze di cui ha puntualmente indicato gli estremi) che quando è stipulato un con- tratto preliminare di vendita di cosa altrui, come nella specie, il con- tratto definitivo di vendita intercorre pur sempre tra coloro che hanno stipulato il contratto preliminare, anche quando colui che ha promes- so la vendita adempie la sua obbligazione procurando il consenso del proprietario del bene al trasferimento del suo diritto a colui che ha promesso l'acquisto; e dunque che anche in tal caso venditore è sempre colui che ha promesso la vendita, con la conseguenza che su di lui ricadono poi tutte le obbligazioni connesse a tale qualità. Quanto alle spese di cui GI NE aveva chiesto il rimborso, la Corte d'appello di Milano ha accolto la domanda per ciò che attiene a quelle che egli aveva sostenuto per provvedere alla re- golarizzazione urbanistica dell'immobile, e per ottenere il rilascio della licenza di abitabilità, osservando che la necessità dell'una e dell'altra non era stata sostanzialmente contestata da AR Anno- vazzi, e che gli esborsi erano stati documentalmente provati. 2 La Corte d'appello di Milano ha per il resto rigettato la do- manda di GI NE, osservando, quanto alle spese da lui so- stenute per difendersi nel giudizio promosso dalla confinante (e di cui innanzi si è detto, sub 3), che l'azione di rivendicazione di quest'ultima non aveva ad oggetto l'immobile che aveva acquistato da AR AN, o una sua parte;
e, quanto a quelle da lui soste- nute per replicare alle richieste di colui al quale aveva poi venduto l'immobile (e di cui innanzi si è detto, sub 4), che egli avrebbe dovu- to, prima di vendere, assicurarsi della regolarità urbanistica dell'immobile, e comunque che non aveva provato di averle effetti- vamente sostenute. Contro tale sentenza GI NE ha proposto ricorso per cassazione, formulando due censure. AR AN ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, per un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti contro la stessa sentenza, e devono essere quindi riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Il difensore del ricorrente principale ha eccepito in udienza l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, perché notificato dopo la scadenza del termine previsto dalla legge. L'eccezione è infondata. 3 Il ricorso principale è stato notificato il 24 settembre 1999; il controricorso ed il contestuale ricorso incidentale sono stati notifi- cati il 3 novembre 1999, dunque meno di quaranta GIrni dopo. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale AR Anno- vazzi censura la sentenza impugnata per aver affermato la sua legit- timazione passiva. Sostiene che la motivazione della sentenza impu- gnata è al riguardo "ermetica, tautologica, e quasi inesistente"; ed inoltre che, applicando al caso di specie la norma di cui all'art. 1458 cod. civ., la Corte territoriale non ha tenuto conto del contenuto es- senzialmente e normativamente obbligatorio del contratto prelimina- re, e del fatto che, quanto alle irregolarità edilizie dell'immobile, egli non aveva prestato alcuna garanzia. La censura è inammissibile. La Corte d'appello di Milano ha dato adeguato conto della statuizione censurata, ricordando ed applicando correttamente il principio giurisprudenziale sintetizzato in narrativa, che il ricorrente incidentale non ha preso in considerazione e criticato. Con i due motivi del suo ricorso GI NE denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 829 primo comma, nn. 4, 5 e 9 e secondo comma cod. proc. civ.; sostiene inoltre che la Corte ter- ritoriale non ha adeguatamente motivato il rigetto della sua domanda di rimborso delle spese che ha sostenuto per procurarsi la necessa- ria assistenza legale per replicare alle pretese della confinante e di colui al quale ha rivenduto l'immobile acquistato, e di cui si è detto in narrativa. 4 Le censure sono entrambe inammissibili. Quella con cui si denunzia violazione di legge è addirittura incomprensibile, dal momento che non si vede come possa essere applicato al caso di specie l'art. 829 cod. proc. civ., che disciplina l'impugnazione del lodo arbitrale, ovvero (se trattasi di un refuso di stampa) l'art. 829 cod. civ., che disciplina la trasformazione dei beni demaniali in beni patrimoniali dello Stato. Quella con cui si denunziano vizi della motivazione non tiene conto di tutte le raGIni per le quali la Corte territoriale ha ne- gato al ricorrente il rimborso detto. Si è accennato in narrativa che la Corte d'appello di Mila- no ha rigettato la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza legale che GI NE aveva affermato di sostenuto per rispon- dere alle pretese avanzate da colui al quale aveva rivenduto l'immobile acquistato da AR AN (e che aveva lamentato la sua irregolarità urbanistica), anche, e comunque perché GI NE non aveva provato di aver effettivamente sostenuto tali spese;
ed ha rigettato la domanda di rimborso delle spese che OR GI NE aveva sostenuto per resistere all'azione di rivendicazio- ne proposta dalla vicina, anche, e comunque perché l'oggetto di quest'ultima è diverso dall'immobile da lui acquistato;
diversità di cui ha dato conto specificando le diverse coordinate catastali dei due beni. 5 Tali considerazioni, che da sole sono sufficienti a giustifi- care la statuizione censurata, il ricorrente non ha esaminato e criti- cato, e neppure menzionato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale di GI NE e quello incidentale di AR AN, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 4 dicembre 2001 Il presidente (Rafaele Corona) permia L'estensore (AR Cioffi)ma ler IL CANCELLIERE C1 -Paolo Talarico PO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Tolatico 20.66 101,149,77 AGENZIA DELL NATE ROMA 2 6 N 200 .
4. Regis to al47316 49.77. (euro CENT OVE/77 2 7 0 IZ 0 6M