Sentenza 13 luglio 2004
Massime • 1
Il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quantitativo superiore ai 10 chilogrammi, previsto dall'art. 291 bis, d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 43, come introdotto dalla legge 19 marzo 2001, n.92, presenta caratteri di specialità rispetto alle altri illeciti penali previsti dal testo unico doganale e, pertanto, può essere estinto con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2001 (pagamento alla Dogana della somma richiesta) e non attraverso la forma di estinzione del reato prevista dall'art. 334, d.P.R. n.43 del 1973, per le altre ipotesi di contrabbando.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2004, n. 37095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37095 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 13/07/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 00990
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 004216/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di SONDRIO;
nei confronti di:
1) DA AB, N. IL 20/12/1979;
avverso SENTENZA del 20/10/2003 GIP TRIBUNALE di SONDRIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G. annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
MOTIVAZIONE
BI DA fu rinviato al giudizio del Giudice monocratico del Tribunale di Sondrio perché rispondesse del reato di cui all'art. 291 bis co. 1 D.P.R. 43/73 ("perché introduceva, trasportava e deteneva nel territorio dello Stato un quantitativo di t.l.e. di contrabbando non superiore a dieci chilogrammi...", acc. in Livigno il 22.4.2003).
Il suddetto Giudice, rilevato che l'imputato aveva espletato la procedura di estinzione del reato ex art. 334 D.P.R. 43/73 "avendo pagato i tributi richiesti dall'Amministrazione doganale", dichiarò non doversi procedere nei confronti dello stesso per estinzione del reato "per avvenuto pagamento amministrativo del tributo richiesto". Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal Proc. della Repubb. presso quel Tribunale, il quale ne chiede l'annullamento sostenendo che la declaratoria di estinzione era stata conseguenza dell'erronea applicazione al caso in esame dell'art. 334 D.P.R. 43/73, mentre il reato contestato di cui all'art. 291 bis,
introdotto dalla legge 19.3.2001, poteva essere estinto solo con le modalità previste dall'art. 2 della legge stessa. La difesa ha depositato in questa sede memoria con la quale sostiene che "le due norme non rivestono un rapporto di specialità, bensì prevedono la possibilità che in fasi e tempi diversi possano verificarsi forme diverse di estinzione del reato" e che "nessuna norma esclude esplicitamente l'applicabilità del disposto di cui all'art. 334 D.P.R. 43/73". Al fine di una chiara comprensione del problema è opportuno premettere l'intero excursus procedimentale: l'Agenzia delle Dogane richiese nei confronti dell'attuale ricorrente, in ordine alla violazione di cui al capo di imputazione, il pagamento della somma ai fini dell'estinzione del reato ai sensi e nei termini di cui all'art. 2 l. 92/2001; non avendo il Giordano effettuato il pagamento richiesto, il P.M. esercitò l'azione penale mediante richiesta di emissione di decreto penale, cui seguì da parte dell'imputato richiesta di ammissione all'oblazione; nelle more di tale richiesta, l'Agenzia delle Dogane ammise il Giordano a un nuovo pagamento, questa volta ai sensi dell'art. 334 D.P.R. 43/73; versata, quindi, la somma richiesta, il G.I.P. ha pronunciato la sentenza inizialmente citata di estinzione del reato.
Il ricorso è fondato, essendo giuridicamente esatte le argomentazioni del ricorrente. Deve, in particolare, ritenersi che il trasgressore, che aveva già omesso di versare la somma richiesta dalla Dogana ai sensi e nei termini di cui all'art. 2 l. 92/2001, non poteva essere ammesso al secondo pagamento ex art. 334 D.P.R. 43/73;
le due norme, a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/ 2001, nel disciplinare rispettivamente le modalità di estinzione, si applicano a fattispecie differenti: l'una, ex art. 2 l. 92/2001, al contrabbando di t.l.e.; l'altra, ex art. 334 D.P.R. 43/73, al contrabbando di merci diverse da quello di t.l.e.. Non condivisibile, per contro, è la tesi difensiva secondo cui "le due norme non rivestono un rapporto di specialità, bensì prevedono che in fasi e tempi diversi possano verificarsi forme diverse di estinzione del reato". Infatti, la possibilità dell'applicazione, per così dire, progressiva delle modalità di estinzione (la prima ex art. 2 l. 92/2001 e la seconda, nel caso di mancato pagamento, ex art. 334 D.P.R. 43/73) non è riferibile a dato normativo alcuno. Inoltre, il più recente indirizzo legislativo ha rivelato la tendenza a considerare la materia del contrabbando di t.l.e. diversamente dalle restanti violazioni doganali: la tendenza in tal senso era stata già rivelata dal legislatore del 1994 (con la legge n. 50, Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati); la tendenza si è consolidata e ha preso maggiore sostanza con la legge 92/2001, intitolata anch'essa Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, che ha introdotto una serie di norme specifiche del reato di contrabbando di t.l.e. (art. 291 bis, contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
art. 291 ter, circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
art. 291 quater, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati);
laddove, e quasi in linea di contrapposizione, l'art. 292, immediatamente successivo, stabilisce le sanzioni relative ad altri casi di contrabbando. In un tale contesto, si inserisce la norma più volte citata dell'art. 2 della legge 92/2001, che, come si è visto, prevede possibilità e modalità di estinzione relative specificamente, per l'appunto, al reato di contrabbando di t.l.e.. Risulta evidente che la normativa di recente introduzione disciplina in modo specifico la materia del contrabbando di t.l.e. e, pertanto, rivestendo evidenti connotazioni di specialità rispetto alle restanti norme del D.P.R. 43/73, prevale, relativamente alla complessiva disciplina del reato di contrabbando di t.l.e., sulle previsioni generiche del DPR stesso. La possibilità del concorso di diverse cause estintive è, quindi, nel caso in esame, esclusa dal sistema normativo concretamente vigente.
Devesi, pertanto, concludere che la sentenza impugnata, in quanto inficiata da erronea applicazione dell'art. 334 cit., va annullata senza rinvio;
consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Sondrio per il giudizio ex novo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sondrio.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004