Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto assoluto di giurisdizione del giudice penale in favore del giudice civile in ordine alla domanda di rilascio promossa dal proprietario di un complesso immobiliare occupato dai beni del complesso aziendale di un'impresa confiscata in via definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2010, n. 21063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21063 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1437
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 44893/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU AT, N. IL 03/06/1974;
avverso l'ordinanza n. 33/2009 TRIBUNALE di CROTONE, del 15/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Monetti Vito, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la conversione del ricorso in opposizione e per la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone. RILEVA IN FATTO
1. - Con provvedimento, deliberato il 15 ottobre 2009 e depositato in pari data, il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella dichiarata funzione di giudice della misure di prevenzione, ha respinto le richieste avanzate nell'interesse di NO SA, proprietario del complesso immobiliare, denominato IL Granaio, sito in Crotone alla via Nicoletta, a) per il rilascio dell'immobile, già concesso in comodato a IG IL (cognato dell'instante), e occupato dai beni del compendio aziendale della impresa Runway, confiscata a IL dal giudice della prevenzione;
b) gradatamente per la corresponsione di indennità di occupazione o per la stipula di contratto di locazione. Il Tribunale ha motivato: la considerazione del "rapporto di stretta affinità col figlio del preposto" e del titolo gratuito del godimento dell'immobile ostano all'accoglimento della istanza principale;
quanto alle istanze gradate, la confisca non costituisce titolo per la novazione del rapporto contrattuale gratuito con quello oneroso.
2. - Ricorre per Cassazione l'interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Romualdo Truncè, mediante atto recante la data del 29 ottobre 2009, depositato il 30 ottobre 2009, col quale sviluppa tre motivi, dopo aver premesso di essere affatto estraneo al procedimento di prevenzione e immune da ogni provvedimento.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 666 c.p.p., art.178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p. censurando che il
Tribunale ha proceduto de plano, senza che ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 666 c.p.p., comma 2, così violando il contraddittorio e il diritto di difesa.
2.2 - Con il secondo motivo il difensore denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, opponendo che l'immobile, di cui il ricorrente ha reclamato il rilascio, non è stato ne' sequestrato, ne' mai confiscato.
2.3 - Con il terzo motivo il difensore denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla reiezione delle istanze gradate, ribadendo: il ricorrente è persona affatto estranea al procedimento di prevenzione;
la confisca concerne la azienda Runway dell'impresa esercitata nell'immobile; è pacifica la proprietà del ricorrente;
ne' l'immobile è stato sottoposto a provvedimento cautelare o ablatorio;
l'occupazione da parte dello Stato (con i beni aziendali confiscati) del complesso immobiliare è illegittima;
lo Stato deve rilasciare l'immobile ovvero, in alterativa, corrispondere l'indennità dovuta per la occupazione ovvero ancora stipulare un contratto di locazione;
irrilevante è il rapporto di affinità del ricorrente "con il figlio del proposto". 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 18 febbraio 2010, osserva: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, avverso i provvedimenti assunti dal giudice della esecuzione è esperibile la opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 676 c.p.p.. 4. - Deve in limine rilevarsi di ufficio, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, il "difetto assoluto della giurisdizione penale" in favore del giudice civile, secondo la connotazione "radicale" dalla "macroanomalia (..) assimilabile al ed. eccesso di potere giurisdizionale", che - al di là dei "più ristretti profili considerati dall'art. 20 c.p.p. per le ipotesi meno gravi di violazione delle regole sulla giurisdizione da parte del giudice ordinario rispetto a quello speciale - militare e costituzionale - o viceversa" - questa Corte a Sezioni Unite ha individuato e fissato, là dove il provvedimento del giudice risulti "esorbitante" rispetto ai "limiti interni ed oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e il ramo penale nella distribuzione della jurisdictio" (Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 25, Di Dona, massima n. 214694; cfr. inoltre, in tema di difetto della giurisdizione del giudice civile nei confronti di quello penale:
Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2002, n. 39406, Bellavia, massima n. 225407 e Sez. 4, 26 aprile 2007, n. 22483, Murgia, massima n. 237011). Nella specie, sono assolutamente pacifici e non formano oggetto di alcuna impugnativa o questione di sorta, il provvedimento ablatorio adottato dal giudice della prevenzione nei confronti di persone diverse dal ricorrente e il diritto di proprietà di costui sull'immobile (non oggetto ne' di sequestro, ne' di confisca). Orbene, la controversia tra il ricorrente, proprietario del suolo, e la Agenzia pubblica (peraltro neppure evocata nel procedimento), proprietaria del compendio aziendale confiscato, in ordine al concorso dei rispettivi diritti (in relazione alla occupazione conseguente alla perdurante allocazione dei beni confiscati nell'immobile del ricorrente) e in ordine alle facoltà relative al godimento dell'immobile (occupato), appartiene al giudice civile, in quanto si fa questione di situazioni giuri-diche di diritto privato, circa l'esercizio di diritti reali e circa il loro contenuto, senza che alcun rilievo abbia la circostanza genetica dell'acquisto dei titoli - affatto pacifici e incontestati - delle contrapposte pretese (v. Cass., Sez. 1, 28 aprile 2009, n. 20793, Frangiamore, massima n. 244172).
Consegue l'annullamento senza rinvio il decreto impugnato.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato per difetto di giurisdizione del giudice penale.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010