Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta secondo il rito (e davanti al giudice) civile contro un provvedimento assunto in un procedimento penale (ancorchè gli atti siano poi stati eventualmente trasmessi d'ufficio al giudice penale), vertendosi in un'ipotesi di carenza di giurisdizione e non potendosi, di conseguenza, applicare la disposizione di cui all'art. 568 comma quinto cod. proc. pen. che disciplina il caso di incompetenza del giudice adito. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione avverso decreto di pagamento a favore di consulente tecnico, erroneamente proposta davanti al giudice civile, la Corte - alla luce del principio - ha ritenuto che il Tribunale civile avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il ricorso improcedibile o inammissibile, senza trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza davanti al giudice penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2007, n. 22483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22483 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 26/04/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 772
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 8688/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di
GI RG, nato a [...] il [...];
avverso il decreto pronunciato in data 16 aprile 2004 dal Tribunale di Palermo;
nel procedimento
contro
:
CC NO;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 2 marzo 2001, NO CC proponeva opposizione, depositandola presso la Sezione "Volontaria Giurisdizione" del Tribunale di Palermo, avverso il decreto del 6 dicembre 2000 con il quale il pubblico ministero aveva liquidato il compenso al proprio consulente tecnico RG GI per l'attività amministrativo - contabile svolta nell'ambito del procedimento n. 72/1999 r.g.n.r., iscritto a carico dell'opponente e di altri per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e reati tributari. L'opposizione veniva assegnata alla 1^ sezione civile del Tribunale di Palermo che, con ordinanza del 24 maggio 2002, sul presupposto normativo che competente a decidere l'opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari dovuti al consulente tecnico nominato in un procedimento penale è il Tribunale o la Corte di appello "penale" cui appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, rimettendo gli atti al presidente del Tribunale "per i provvedimenti di sua competenza".
In data 12 luglio 2002, a cura della Cancelleria, veniva notificato all'opponente il decreto, emesso dal Presidente della 1^ Sezione penale del Tribunale di Palermo, di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso.
2. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale penale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo gli importi dovuti ai coadiutori del consulente tecnico.
Il Tribunale reputava infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso proposta dal consulente tecnico.
RG GI aveva sostenuto che il Tribunale civile, dinanzi al quale era stato presentato il ricorso, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
Non avrebbe dovuto, in altre parole, trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per una nuova assegnazione;
così facendo, aveva violato sia la disciplina del "riparto di competenza" tra l'autorità giudiziaria civile e quella penale, sia la disciplina dei termini processuali, atteso che, a seguito della trasmissione, l'opposizione era pervenuta al Tribunale penale ben oltre il termine di venti giorni decorrente dalla comunicazione, previsto dal. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, che aveva recepito le disposizioni contenute nella L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11. Riteneva, per contro, il Tribunale applicabile l'istituto della traslatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c.. Precisava che detta disposizione prevede che il giudizio debba essere proseguito mediante la riassunzione della causa davanti al giudice competente entro il termine di sei mesi dalla sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito;
nel caso di specie, l'esercizio di tale facoltà era stato sostanzialmente precluso all'interessato dal provvedimento con il quale il Tribunale civile, dichiarandosi incompetente, aveva ordinato la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la nuova assegnazione.
La declaratoria di perenzione del giudizio di opposizione per la mancata riassunzione ad opera della parte sarebbe stata, in altre parole, contraria allo spirito della norma, che intende sanzionare soltanto il mancato esercizio di tale facoltà imputabile alla parte che ne sia titolare.
L'operatività della traslatio iudicii risponde - osserva il Tribunale - ad un principio dell'ordinamento giuridico, atteso che anche nell'ambito del processo penale è stabilita la regola (art.568 c.p.p.) secondo cui l'impugnazione proposta al giudice incompetente va trasmessa (d'ufficio) al giudice competente.
3. Avverso l'anzidetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RG GI per mezzo del difensore.
3.1. Con il primo motivo ribadisce che il Tribunale penale avrebbe dovuto prendere atto che il Tribunale civile, privo di potestas iudicandi, aveva già trattato il ricorso e, di conseguenza, dichiarare la improponibilità o la improseguibilità del ricorso medesimo.
3.2. Con il secondo motivo afferma che il Tribunale penale avrebbe comunque errato, non dichiarando la inammissibilità o la improcedibilità del ricorso per essere spirato il termine per la sua proposizione.
3.3. Con il terzo motivo deduce che il giudice avrebbe errato a ritenere applicabili gli artt. 50 c.p.c. e 568 c.p.p.. 3.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tratto le dovute conseguenze ("non luogo a provvedere e/o estinzione") dalla mancata comparizione in udienza di entrambe le parti e, in ogni caso, dell'opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo del ricorso è fondato (assorbiti i restanti motivi). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. da ultimo Cass. 5^ 23 ottobre 2002, p.m. in c. Bellavia, RV 225407; v. altresì Cass. S.U. 24 novembre 1999, Di Dona), l'opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore di ausiliario (consulente tecnico) nominato nell'ambito del procedimento penale va proposta "al presidente dell'ufficio giudiziario competente" da individuarsi nel presidente del tribunale o della corte d'appello penali cui appartiene il giudice (o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero) che ha emanato il decreto.
Qualora l'opposizione sia stata proposta innanzi al giudice civile, questi, erroneamente adito, difetta di giurisdizione, e non semplicemente di competenza, giacché l'articolo 1 di entrambi i codici di rito attribuisce ai giudici la funzione loro demandata secondo le norme proprie di ciascuno dei codici stessi. Da ciò consegue che deve essere rilevata la improponibilità o la inammissibilità della impugnazione proposta secondo il rito (e avanti al giudice) civile avverso il provvedimento assunto in un procedimento penale, ancorché gli atti siano stati eventualmente trasmessi al giudice penale, non potendosi nei casi di carenza della giurisdizione applicare il principio fissato all'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p. per l'ipotesi di incompetenza del giudice adito.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale penale di PALERMO ha ritenuto applicabile quest'ultima disposizione, nonché l'art. 50 c.p.c.. 5. Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007