Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2007, n. 22483
CASS
Sentenza 26 aprile 2007

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È inammissibile l'impugnazione proposta secondo il rito (e davanti al giudice) civile contro un provvedimento assunto in un procedimento penale (ancorchè gli atti siano poi stati eventualmente trasmessi d'ufficio al giudice penale), vertendosi in un'ipotesi di carenza di giurisdizione e non potendosi, di conseguenza, applicare la disposizione di cui all'art. 568 comma quinto cod. proc. pen. che disciplina il caso di incompetenza del giudice adito. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione avverso decreto di pagamento a favore di consulente tecnico, erroneamente proposta davanti al giudice civile, la Corte - alla luce del principio - ha ritenuto che il Tribunale civile avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il ricorso improcedibile o inammissibile, senza trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza davanti al giudice penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2007, n. 22483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22483
    Data del deposito : 26 aprile 2007

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