Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, a cui si rimedia eventualmente per mezzo dell'accompagnamento coattivo.
Commentario • 1
- 1. Accompagnamento coattivohttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2443 del 24 settembre 1996 «Il decreto del tribunale che disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica in dibattimento incide sulla libertà personale; ne consegue che avverso tale provvedimento, non essendo previsto alcun...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26925 del 20 luglio 2005 «...al rifiuto di assumere l'incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all'art. 133 c.p.p., l'accompagnamento coattivo del perito.» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7765 del 27 febbraio 2002 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2009, n. 47105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47105 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - N. 1008
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 23213/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
SI NI IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 15 maggio 2009 dalla Corte di appello di Catania;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania confermava la condanna di NI IA SI per la contravvenzione continuata di cui all'art. 650 c.p., segnatamente per non avere, in data 24 agosto 2005, 4 febbraio e 15 giugno 2006, ottemperato all'invito rivoltogli dal Comando Stazione Carabinieri di Catania "Nesima" di presentarsi, per ragioni di giustizia, presso la relativa caserma (si trattava di invito a rendere interrogatorio, attività delegata alla polizia giudiziaria dal pubblico ministero). Spiegava la Corte che l'invito era stato notificato sia a mani della moglie, sia a mani dell'imputato e che, pertanto, l'affermazione di responsabilità doveva essere ribadita.
Le riconosciute circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti e, in ogni caso, la pena irrogata (mesi uno e giorni dieci di arresto) era da considerarsi "adeguata alla intenzionalità" dei fatti.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Denuncia la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Rileva che la Corte di merito si è limitata a ribadire l'affermazione di responsabilità, del tutto trascurando di dare risposta ai motivi di appello con i quali si era chiesto di escludere la continuazione e di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Come questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare (v. Cass. 1^ 25 maggio 2006, Vivarelli, RV 234880), l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi, per rendere interrogatorio (art. 375 c.p.p.), alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 c.p.p., comma 1, non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p..
La reazione apprestata dall'ordinamento alla "mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento" è, invero, specificamente contemplata dall'art. 376 c.p.p., che prevede la possibilità che il pubblico ministero, su autorizzazione del giudice, disponga l'accompagnamento coattivo (l'invito deve, tra l'altro contenere il relativo avvertimento).
E la polizia giudiziaria, che - è opportuno rimarcarlo - agisce su delega del pubblico ministero e trae, pertanto, da essa i propri poteri, non può arrogarsi poteri più ampi di quelli attribuiti dalla legge al delegante pubblico ministero.
Non può, in particolare, emanare, nello svolgimento dell'anzidetta attività, la cui disciplina è improntata a preminenti esigenze di garanzia, un provvedimento la cui inosservanza sia penalmente sanzionata. Un provvedimento siffatto, in quanto emesso in carenza di potere, non può, pertanto, definirsi "legalmente dato", sicché la sua inosservanza non integra la contravvenzione di cui all'articolo 650 c.p. (la disposizione - è opportuno ricordarlo - prevede il fatto di chi non osservi un provvedimento "legalmente dato" dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene).
A ciò si aggiunga che detta contravvenzione è "utilmente richiamabile solo nelle ipotesi in cui la violazione di un obbligo imposto da un ordine autorizzato da una norma giuridica ovvero da un provvedimento dell'autorità non trovi in una norma di legge una sua specifica sanzione" (cfr. Cass. 1^ 15 aprile 1994, p.m. in proc. Avagnano, RV 197826; Cass. 6^ 10 marzo 1995, p.m. in proc. D'Amico, RV 201675; Cass. 1^ 13 ottobre 2005, P.G. in proc. Bernardi, RV 232767). E, nel caso di specie - come si è detto - la mancata presentazione, se ingiustificata, è sanzionata con l'accompagnamento coattivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009