Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
Non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di p.s. ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2010, n. 32974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32974 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 20/05/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1536
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 42820/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D?APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) RI HD RI N. IL 15/08/1971;
avverso la sentenza n. 1528/2006 GIP TRIBUNALE di GROSSETO, del 12/03/2007;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONETTI Vito che chiede l?annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Grosseto, con sentenza del 12.3.2007, assolveva AR MI IC, imputato del reato di cui all?art. 650 c.p. "per non aver osservato l?ordine dell?autorita? di PS ...... con il quale, per ragioni di sicurezza pubblica, lo si invitava a presentarsi presso l?Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto........per regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano..." , con la formula "perche? il fatto non sussiste". A sostegno della decisione il giudice a quo osservava che:
- manca nel nostro ordinamento una norma che attribuisca alla polizia il potere di invitare lo straniero a presentarsi innanzi all?autorita? di P.S. per verificarne la regolarita? della posizione di soggiorno;
- il D.Lgs. n. 286 del 1986, art. 47 ha abrogato l?art. 144 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che disponeva, come e? noto, la possibilita? per la P.S. di invitare in ogni tempo lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui era provvisto e a dare contezza di se?, nonche? di sottoporre lo straniero stesso a rilievi segnaletici;
- l?inottemperanza all?ordine dato a mente dell?art. 144 citato era stato considerato punibile ai sensi dell?art. 650 c.p. da Cass. sez. 1^, 15.5.1996 n. 4873 ed illecito amministrativo da Cass., sez. 3^, 5.9.1996, n. 8249, che aveva ragionato sull?art. 15 T.U.L.P.S., interpretato come norma speciale rispetto a quella penale dell?art.650 c.p. ed invocabile nel caso di specie a mente della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (che ha disciplinato il principio di specialita? tra norma amministrativa e norma penale);
- rispetto alla disciplina del citato 144 citato ed alle esigenze di normazione del 1931, vi sono oggi ben distinte esigenze per regolamentare un fenomeno sostanzialmente e storicamente di dimensioni planetarie, di guisa che la disciplina intervenuta per disciplinare l?immigrazione non puo? non essere ritenuta prevalente e sostitutiva di quella passata;
- il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 riconosce all?autorita? di P.S. poteri ben individuati, descritti ai commi 3 e 4 (poteri di richiedere esibizione di documenti di identificazione e possibilita?
dei rilievi segnaletici in ipotesi di dubbio sulla identita?
personale);
- tra tali poteri di P.S. non v?e? piu? quello di invitare lo straniero per regolarizzarne la posizione, bensi? quello di espellerlo quando manca il titolo di legale permanenza nello Stato (permesso di soggiorno) ovvero di accompagnarlo immediatamente nel gabinetto di polizia scientifica per la identificazione se dubbia;
- in costanza del potere di espulsione, ovvero di trattenimento presso un centro di accoglienza, potesta? di straordinaria incisivita?, l?invito di cui all?art. 144 citato si appalesa all?evidenza di portata amministrativa minima e se ne giustifica pienamente l?abrogazione implicita e la sua eliminazione dal sistema giuridico;
- l?autorita? amministrativa non puo? esercitare un potere non conferitogli dalla legge e quando cio? accade esso deve essere esercitato in funzione della sua causa tipica;
- nel caso di specie le ragioni di sicurezza non appaiono esplicati, di guisa che la sua inottemperanza non puo? ritenersi di rilevanza penale.
2. Si duole di tale sentenza e della sua motivazione il P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, che ne chiede l?annullamento perche?
a suo avviso violato l?art. 650 c.p.. Assume al riguardo il procuratore ricorrente che i poteri attribuiti dal D.Lgs. n. 286 del 1998 all?autorita? di P.S. non escludono il meno invasivo potere di assumere informazioni dal diretto interessato circa la sua posizione di soggiorno in Italia, con quello che ne consegue in caso di inottemperanza.
3. Il ricorso e? infondato.
Ha di recente affermato questa sezione della Corte di legittimita?
che Non risponde del reato previsto dall?art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all?invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell?espulsione dal territorio nazionale, in quanto l?ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 non possono essere validamente surrogati da altri atti (Cass., Sez. 1^, 01/04/2009, n. 19154). A sostegno del richiamato principio di diritto la Corte ha rammentato che l?art. 650 c.p. e? una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero allorche? il provvedimento dell?autorita? rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela (cfr. Sez. 1, 14.2.2000, sent. n. 0 1711, imp. Di Maggio, riv. 215341; Sez. 1, 3.3.2000, sent. n. 0 2653, imp. Parla, riv. 215373).
Giova pertanto osservare che, ai fini della configurabilita? del reato di cui all?art. 650 c.p., e? necessario:
a) che l?inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta;
e cio? per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
b) che l?inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
c) che il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell?interesse della collettivita? e non di privati individui.
Per provvedimento dato per "ragione di giustizia" deve poi intendersi qualunque provvedimento od ordine, autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o piu? agevole l?attivita? del giudice, del pubblico ministero, degli ufficiali di polizia giudiziaria, mentre per "ragioni di sicurezza pubblica" devono intendersi tutti i provvedimenti ovvero gli ordini amministrativi autorizzati da una norma giuridica a tutela della sicurezza collettiva, intesa come preventiva eliminazione di situazioni pericolose per i consociati. La ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi in precedenza indicati e non comprende gli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per questi fini (v. Sez. 1, 7.5.1999, sent. n. 0 5755, imp. Di Giovanni ed altri, rv. 213241; Sez. 6, 21.1.1999, n. 00 784, rv. 213904; Sez. 1, 2.4.2001, n. 12924, rv. 218297), mentre la ragione securitaria,per la sua incidenza sui diritti di liberta? ed autodeterminazione individuale soggiace ad un rigido principio di tipizzazione. Alla luce di questi principi la sentenza impugnata e? pienamente condivisibile, in quanto l?invito a presentarsi presso l?ufficio di Polizia in vista di possibili esiti negativi per l?interessato, quale, ad esempio, l?espulsione, non puo?
validamente surrogare l?ordine di allontanamento, tipizzato dall?ordinamento giuridico, di competenza del Questore, attuativo del decreto prefettizio di espulsione, e la precisa sequenza procedimentale stabilita dalla legge a tal fine. Invero il D.Lgs. n.286 del 1998, art. 14 regola l?esecuzione dell?espulsione amministrativa, stabilendo che:
1) in via prioritaria, il decreto del Prefetto deve essere eseguito con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera;
2) qualora cio? non sia possibile, perche? occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identita? o nazionalita?
ovvero all?acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l?indisponibilita? di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso un centro di permanenza temporaneo e assistenza (comma 1);
3) quando non sia possibile neppure il trattenimento presso un centro ovvero siano trascorsi i termini di permanenza, il Questore ordina alla straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (comma 5 bis). La normativa prefigura, dunque, una precisa sequenza di forme di esecuzione dell?espulsione, ciascuna delle quali e? subordinata all?impossibilita? di porre in essere quelle che, gradatamente, la precedono: di talche?, poiche? l?ordine di allontanamento presuppone l?impossibilita? sia di accompagnamento immediato alla frontiera sia il trattenimento presso un centro di permanenza, deve conseguentemente ritenersi che il Questore debba dare conto nella motivazione del provvedimento delle condizioni fissate dalla legge per l?esercizio del potere di assegnare allo straniero il termine di cinque giorni per lasciare il territorio italiano. Pertanto, in vista dell?espulsione dell?imputato, la competente Autorita? di pubblica sicurezza avrebbe dovuto procedere esclusivamente nei modi e nelle forme espressamente previste a tal fine e nel rispetto della sequenza procedimentale stabilita dal testo unico in materia di immigrazione.
Non ignora certo il Collegio il diverso orientamento espresso in passato dalla sezione prima della Corte sulla questione giuridica qui delibata (Cass., 21.9.2005, n. 36054; 23.9.2004, n. 41101) ma trattasi di tradizione interpretativa da ritenersi allo stato motivatamente superata da indirizzo ermeneutico di contrario segno. S?impone, pertanto, il rigetto del gravame proposto dal rappresentante della pubblica accusa.
P.T.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010