Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
L'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria, delegata all'interrogatorio dal pubblico ministero, che è sanzionata attraverso la possibilità di disporre l'accompagnamento forzato, non integra la sussidiaria contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., che opera solo quando la violazione dell'obbligo, imposto da un ordine autorizzato da una disposizione di legge o di regolamento, ovvero da un legittimo provvedimento dell'autorità, non trovi nell'ordinamento altra specifica sanzione la quale, pur costituendo la reazione apprestata dall'ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante, non deve necessariamente rivestire il carattere dell'obbligatorietà, nè quello penale, potendo anche avere natura amministrativa o processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 30772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30772 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 25/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 728
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 003826/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR CE N. IL 14/06/1965;
avverso SENTENZA del 01/12/2005 TRIBUNALE di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO, sulle conformi conclusioni del P.G.. OSSERVA:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale dell'Aquila ha ritenuto AR LL responsabile della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza di convocazione da parte del Corpo
forestale dello Stato e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 100 Euro di ammenda. Il Tribunale rileva che l'invito a comparire era conseguente a delega del P.M. per interrogatorio del AR in qualità di indagato;
ritiene tuttavia configurato il reato, trattandosi di ordine proveniente dall'autorità di polizia e dovuto a ragioni di giustizia. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando erronea applicazione della norma incriminatrice. Questa, per il suo carattere sussidiario, può trovare applicazione soltanto in mancanza di una apposita sanzione, anche soltanto processuale, prevista dalla legge. Nel caso di specie, poiché la P.G. agiva non d'iniziativa, ma su delega del P.M., era applicabile la disciplina prevista, per gli inviti a comparire da quest'ultimo emanati, dall'art. 375 c.p.p., sicché la mancata comparizione era sanzionabile esclusivamente con l'accompagnamento forzato. D'altronde, nell'organo di polizia - in quanto delegato da quello giudiziario - mancava anche la qualifica soggettiva di "autorità" (amministrativa) richiesta dall'art. 650 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'ordine la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 650 c.p., oltreché emesso per una delle ragioni ivi specificate, deve essere "legalmente dato", cioè emanato in forza di poteri attribuiti dalla legge all'ufficio procedente;
a questo la norma non attribuisce quindi un' indiscriminata facoltà di incidere sui diritti di libertà del singolo costituzionalmente garantiti (Cass., Sez. 1^, 13.6/8.8.2000, Minniello). Pertanto, è sanzionabile l'inosservanza dell' invito a comparire all'indagato, emesso d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito delle autonome funzioni investigative assegnatele dagli artt. 55 e 348 c.p.p., comma 1 e art. 350. (Cass., Sez. 1^, 24.5/23.6.1993, P.M. in proc.
Avesani).
Quando invece si tratta, come nel caso di specie, di comparizione disposta su incarico del P.M. (come consentito dall'art. 370 c.p.p., comma 1), i poteri della Polizia giudiziaria traggono la loro origine dalla delega ricevuta e non possono essere più ampi di quelli attribuiti all'organo delegante;
in particolare, trattandosi di invito finalizzato all'interrogatorio, in caso di mancata comparizione l'ordinamento appresta uno specifico rimedio, costituito dalla facoltà, se del caso, di procedere, previa autorizzazione del giudice, all'accompagnamento forzato (art. 375 c.p.p., comma 2, lett. d, e art. 376 c.p.p.). Tale diversificata disciplina trova la sua "ratio" - quando l'atto è compiuto dall'Autorità giudiziaria, o per sua delega - nella prevalenza della funzione di garanzia su quella investigativa. Ne consegue, in tal caso, l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 650 c.p. nei confronti dell'indagato non comparso. Infatti, per costante giurisprudenza, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., in quanto contemplata da norma penale "in bianco" di carattere sussidiario, è operante solo quando la violazione di un obbligo imposto da un ordine autorizzato da una disposizione di legge o di regolamento ovvero da un legittimo provvedimento dell'autorità non trovi nell'ordinamento una sua specifica sanzione, la quale, propriamente intesa come reazione apprestata dall'ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante, non deve necessariamente rivestire il carattere dell'obbligatorietà ne' quello penale, ben potendo essere di natura amministrativa o processuale (v., per tutte, Cass., Sez. 1^, 15.4/20.5.1994, P.M. in proc. Avagnano). Poiché la mancata comparizione è nella fattispecie sanzionata tramite l'accompagnamento forzato, resta esclusa l'applicazione della norma sanzionatoria sussidiaria.
Non sussiste quindi l'illecito contestato al ricorrente. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2006