Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito di presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dall'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 non possono essere surrogati da altri atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2013, n. 11049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11049 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/02/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 176
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 32268/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KA BU N. IL 03/05/1981;
MD IU AD N. IL 03/05/1987;
avverso la sentenza n. 11233/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 14/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 luglio 2011 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, per quanto .di interesse nel presente giudizio di legittimità, condannava AM AB e Md DI AD alla pena di Euro 100,00 di ammenda ciascuno ritenendoli colpevoli del reato di cui all'art. 650 c.p. perché non osservavano provvedimenti legalmente dettati dall'Autorità per ragioni di giustizia, in particolare non ottemperavano all'invito a presentarsi presso la stazione CC. Porta Cavalleggeri di Roma per essere accompagnati presso l'ufficio stranieri della Questura;
in Roma il 26.1.2007.
Avverso detta sentenza proponevano appello gli imputati e la Corte adita, rilevatone l'inammissibilità dappoiché proposto contro condanna alla sola pena pecuniaria e quindi in violazione dell'art.593 c.p.p., comma 3, ne ordinava la trasmissione al giudice di legittimità, a mente dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Coi gravami in parola i ricorrenti denunciano violazione dell'art.650 c.p.p., sul duplice rilievo della illegittimità dell'ordine che si assume inottemperato e della necessità di affidare la regolarizzazione dello straniero irregolare alla disciplina specifica di tipo amministrativo prevista dall'ordinamento. La difesa ricorrente depositava altresì motivi aggiunti ad ulteriore sostegno delle esposte ragioni.
2. Il ricorso è fondato.
Con riferimento alla contestazione di cui all'art. 650 c.p. in esame rammenta il Collegio che ha di recente affermato questa sezione della Corte di legittimità che non risponde del reato previsto dall'art.650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 non possono essere validamente surrogati da altri atti
(Cass., Sez. 1, 01/04/2009, n. 19154). A sostegno del richiamato principio di diritto la Corte ha rammentato che l'art. 650 c.p. è una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela (cfr. Sez. 1, 14.2.2000, sent. n. 0 1711, imp. Di Maggio, riv. 215341;
Sez. 1, 3.3.2000, sent. n. 0 2653, imp. Parla, riv. 215373). Giova pertanto osservare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., è necessario:
a) che l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta;
e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
b) che l'inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
c) che il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui.
Per provvedimento dato per "ragione di giustizia" deve poi intendersi qualunque provvedimento od ordine, autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero, degli ufficiali di polizia giudiziaria, mentre per "ragioni di sicurezza pubblica" devono intendersi tutti i provvedimenti ovvero gli ordini amministrativi autorizzati da una norma giuridica a tutela della sicurezza collettiva, intesa come preventiva eliminazione di situazioni pericolose per i consociati. La ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi in precedenza indicati e non comprende gli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per questi fini (v. Sez. 1, 7.5.1999, sent. n. 0 5755, imp. Di Giovanni ed altri, rv.213241; Sez. 6, 21.1.1999, n. 00 784, rv. 213904; Sez. 1, 2.4.2001, n. 12924, rv. 218297), mentre la ragione securitaria, per la sua incidenza sui diritti di libertà ed autodeterminazione individuale soggiace ad un rigido principio di tipizzazione. Alla luce di questi principi la sentenza impugnata non può essere condivisa, in quanto l'invito a presentarsi presso l'ufficio di Polizia in vista di possibili esiti negativi per l'interessato, quale, ad esempio, l'espulsione, non può validamente surrogare l'ordine di allontanamento, tipizzato dall'ordinamento giuridico, di competenza del Questore, attuativo del decreto prefettizio di espulsione, e la precisa sequenza procedimentale stabilita dalla legge a tal fine. Invero il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 regola l'esecuzione dell'espulsione amministrativa, stabilendo nel testo all'epoca vigente che: 1) in via prioritaria, il decreto del Prefetto deve essere eseguito con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera;
2) qualora ciò non sia possibile, perché occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso un centro di permanenza temporaneo e assistenza (comma 1); 3) quando non sia possibile neppure il trattenimento presso un centro ovvero siano trascorsi i termini di permanenza, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (comma 5 bis). La normativa prefigura, dunque, una precisa sequenza di forme di esecuzione dell'espulsione, ciascuna delle quali è subordinata all'impossibilità di porre in essere quelle che, gradatamente, la precedono: ditalché, poiché l'ordine di allontanamento presuppone l'impossibilità sia di accompagnamento immediato alla frontiera sia il trattenimento presso un centro di permanenza, deve conseguentemente ritenersi che il Questore debba dare conto nella motivazione del provvedimento delle condizioni fissate dalla legge per l'esercizio del potere di assegnare allo straniero il termine di cinque (ora sette) giorni per lasciare il territorio italiano. Pertanto, in vista dell'espulsione dell'imputato, la competente Autorità di pubblica sicurezza avrebbe dovuto procedere esclusivamente nei modi e nelle forme espressamente previste a tal fine e nel rispetto della sequenza procedimentale stabilita dal testo unico in materia di immigrazione.
Non ignora certo il Collegio il diverso orientamento espresso in passato dalla sezione prima della Corte sulla questione giuridica qui delibata (Cass., 21.9.2005, n. 36054; 23.9.2004, n. 41101) ma trattasi di tradizione interpretativa da ritenersi allo stato motivatamente superata da indirizzo ermeneutico di contrario segno. S'impone, pertanto, l'annui lamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché in fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013