Sentenza 1 aprile 2009
Massime • 1
Non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2009, n. 19154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19154 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/04/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 323
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 002580/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC EL AM, N. IL 09/10/1985;
avverso SENTENZA del 19/05/2008 TRIBUNALE di CASSINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. BUGGHI V. del Foro di Cassino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 19 maggio 2008 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, dichiarava UC EL MO colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p. a lui contestato in conseguenza dell'inosservanza dell'invito emesso dal Commissariato PS di Cassino il 16 marzo 2006 (notificato in pari data) a presentarsi presso l'ufficio immigrazione del medesimo Commissariato entro le ore 9 del 18 marzo 2006, portando con sè un documento di identità, per essere espulso dal territorio nazionale.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta: a) violazione di legge con riferimento alle modalità di celebrazione del processo, svolto a carico di imputato irreperibile;
in subordine solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 c.p. e art. 159 c.p.p. per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24, 27, 53, 97, 111 e 10 Cost., artt. 6 e 14 CEDU, laddove è consentita la celebrazione del processo a carico di un imputato irreperibile e non prevede che il difensore dello stesso possa chiedere il giudizio abbreviato;
b) violazione di legge con riferimento all'omessa emissione di un nuovo decreto di irreperibilità dopo l'avviso di conclusione delle indagini;
c) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza;
d) violazione di legge e mancanza di motivazione relativamente alla configurabilità del reato per assenza degli elementi costitutivi anche a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione europea;
e) violazione di legge per irregolarità della procedura di espulsione e per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
f) violazione di legge per erronea esclusione dello stato di necessità; g) mancanza di motivazione in ordine al beneficio della non menzione. OSSERVA IN DIRITTO
Il quarto motivo di ricorso, attinente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e avente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri, è fondato.
1. L'art. 650 c.p. è una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela (v. Sez. 1, 14.2.2000, sent. n. 0 1711, imp. Di Maggio, riv. 215341; Sez. 1, 3.3.2000, sent. n. 0 2653, imp. Parla, riv. 215373).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che:
a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta;
e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
b) l'inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui.
Per provvedimento dato per "ragione di giustizia" deve intendersi qualunque provvedimento od ordine, autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero, degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi in precedenza indicati e non comprende gli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per questi fini (v. Sez. 1, 7.5.1999, sent. n. 0 5755, imp. Di Giovanni ed altri, rv. 213241; Sez. 6, 21.1.1999, n. 00 784, rv. 213904; Sez. 1, 2.4.2001, n. 12924, rv. 218297).
2. Alla luce di questi principi la sentenza impugnata è erronea, in quanto l'invito a presentarsi presso l'ufficio di Polizia in vista dell'espulsione non può validamente surrogare l'ordine di allontanamento di competenza del Questore, attuativo del decreto prefettizio di espulsione, e la precisa sequenza procedimentale stabilita dalla legge a tal fine. Invero il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 regola l'esecuzione dell'espulsione amministrativa,
stabilendo che: 1) in via prioritaria, il decreto del Prefetto deve essere eseguito con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera;
2) qualora ciò non sia possibile, perché occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso un centro di permanenza temporaneo e assistenza (comma 1); 3) quando non sia possibile neppure il trattenimento presso un centro ovvero siano trascorsi i termini di permanenza, il Questore ordina alla straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (comma 5 bis). La normativa prefigura, dunque, una precisa sequenza di forme di esecuzione dell'espulsione, ciascuna delle quali è subordinata all'impossibilità di porre in essere quelle che, gradatamente, la precedono: di talché, poiché l'ordine di allontanamento presuppone l'impossibilità sia di accompagnamento immediato alla frontiera sia il trattenimento presso un centro di permanenza, deve conseguentemente ritenersi che il Questore debba dare conto nella motivazione del provvedimento delle condizioni fissate dalla legge per l'esercizio del potere di assegnare allo straniero il termine di cinque giorni per lasciare il territorio italiano.
Pertanto, in vista dell'espulsione dell'imputato, la competente Autorità di pubblica sicurezza avrebbe dovuto procedere esclusivamente nei modi e nelle forme espressamente previste a tal fine e nel rispetto della sequenza procedi mentale stabilita dal testo unico in materia di immigrazione.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009