Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
L'atto di acquisto di un immobile successivamente costituito in fondo patrimoniale è suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore, nel concorso delle condizioni di legge dettate dall'art. 2901 cod. civ., anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 cod. civ.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IB AN, AU RU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIPETTA 151, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE DONATO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - FILIALE DI SALERNO, con sede legale e direzione centrale in Roma, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore della filiale di Salerno, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato A. PANINI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE TREZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 118/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 09/01/98 e depositata l'01/04/98 (R.G. 308/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giuseppe TREZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - La corte d'appello di Salerno, con sentenza dell'1.4.1998, ha accolto l'azione revocatoria proposta dalla Banca nazionale del lavoro.
2. - L'istituto di credito aveva convenuto in giudizio i coniugi AN EL e UB IN con la citazione a comparire davanti al tribunale di Salerno, notificata l'11.1.1991.
Vi aveva esposto questi fatti.
I convenuti avevano prestato fideiussione a suo favore per i debiti di tre società. La somma di cui dovevano rispondere come fideiussori ammontava nel suo complesso a L. 218.561.648. Il regime patrimoniale tra i coniugi era quello della separazione dei beni. Il marito, con contratto del 19.12.1988, aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile, locato a terzi, che con successivo atto del 3.1.1989, trascritto il 14.1.1989, aveva costituito in fondo patrimoniale. Questo atto era stato compiuto con la evidente consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore: la moglie era l'amministratrice unica delle tre società di cui i due coniugi erano insieme fideiussori e la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta in sostanziale contestualità con la costituzione in mora dei debitori e dopo che i rapporti con la banca si erano deteriorati. 3. - La cognizione della causa era devoluta al tribunale di Nocera inferiore e la domanda veniva accolta con sentenza del 26.10.1992; la decisione è stata poi confermata dalla corte d'appello. Il giudice di secondo grado ha dichiarato non fondati i due motivi di impugnazione proposti dai convenuti.
Il primo di questi era stato rivolto a sostenere che si possono considerare fatti in pregiudizio del creditore solo atti con cui il debitore dispone dei beni che esistevano nel suo patrimonio quando il credito è sorto: quindi, e solo se fosse stato provato che già a quell'epoca essi disponevano della somma impiegata per acquistare l'immobile, la successiva costituzione di questo in patrimonio familiare avrebbe potuto dar luogo ad una dichiarazione di inefficacia, però nei limiti di valore corrispondenti alla somma spesa e mai con riferimento all'immobile in sè considerato.
4. AN EL e UB IN hanno proposto ricorso per cassazione.
Al ricorso, notificato l'1.7.1988, la Banca nazionale del lavoro ha resistito con controricorso del 5.9.1998.
Motivi della decisione
1. - La cassazione della sentenza è chiesta per due motivi. 2. - Il primo è presentato come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2901 e 2740 cod. civ.). 2.1. - I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che "non possono costituire oggetto della garanzia generica di cui all'art. 2740 - si intende ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc - i beni che non fanno parte del patrimonio del debitore allorquando è sorta l'obbligazione di quest'ultimo, bensì sono entrati a farne parte solo successivamente e, di poi, ne sono usciti (peraltro, prima dell'esercizio dell'azione revocatoria medesima); difatti, nessun pregiudizio può derivare al creditore da una situazione siffatta, dal momento che nessun affidamento aveva potuto riporre sui beni in parola, del tutto inesistenti nel patrimonio del proprio debitore all'epoca della nascita del rapporto di credito-debito". 2.1.1. - È necessaria una considerazione preliminare. L'atto di disposizione che i giudici di merito hanno considerato posto in essere in pregiudizio del creditore è stato un contratto di costituzione di fondo patrimoniale, al quale gli attuali ricorrenti avevano destinato un immobile, a sua volta da loro acquistato dopo che il debito era già sorto.
Il motivo di ricorso non ripropone un aspetto della situazione di fatto invece prospettato con l'appello, ovverosia se per l'acquisto fossero state o no impiegate risorse esistenti nel patrimonio dei debitori già all'epoca in cui il debito era sorto.
Non lo ripropone perché la corte d'appello non vi si è soffermata avendolo considerato non influente ai fini della decisione. È però chiaro che, se l'atto di destinazione a patrimonio familiare avesse interessato un immobile acquistato con risorse esistenti nel patrimonio dei debitori già al momento in cui il debito era sorto, la soluzione della questione che i ricorrenti propongono ora nel motivo non avrebbe potuto apparire problematica.
Il pregiudizio delle ragioni del creditore può infatti ben essere realizzato con l'atto terminale di un'operazione economica, mediante la quale una somma di denaro, che per sè non può essere destinata a patrimonio familiare (art. 167, primo comma, cod. civ.) ed assoggettata al relativo regime quanto alla possibilità d'essere aggredita dai creditori (art. 170 cod. civ.), viene prima convertita in un immobile, il quale è poi destinato a patrimonio familiare perché invece può esservelo.
2.1.2. - La questione di diritto sollevata dai ricorrenti appare per la prima volta sottoposta all'esame di questa Corte. Una questione analoga è stata però più volte discussa a proposito del sequestro conservativo.
E gli orientamenti emersi al riguardo debbono essere tenuti in considerazione, perché se l'azione revocatoria è rivolta a paralizzare gli effetti di atti di disposizione che pregiudicano le ragioni del creditore, il sequestro conservativo (artt. 2901 cod. civ. e 671 cod. proc. civ.) assicura una tutela preventiva contro il rischio di dispersione della garanzia del credito.
La questione e l'orientamento di cui si è detto sono quelli che risultano dal seguente principio di diritto, che nelle decisioni di questa Corte è stato più volte enunciato, sebbene abbia incontrato critiche in dottrina: - "Con riguardo ad obbligazioni contrattuali, l'inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo - integrando il 'fondato timore' di perdere la garanzia del credito a norma dell'art. 671 c.p.c. - solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare alla misura cautelare de qua il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto" (Cass. 6 maggio 1998 n. 4542; 27 maggio 1982 n. 3235; 10 febbraio 1979 n. 920; 7 marzo 1964 n. 491; 23 aprile 1958 n. 1338). La Corte ritiene che la tesi ora sottoposta al suo esame non possa essere condivisa.
E questo per le ragioni di seguito esposte.
2.1.3. - L'art. 2901, primo comma, cod. civ. dà al creditore il diritto di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
La norma indica le ulteriori condizioni che debbono concorrere perché il diritto si configuri, ma queste attengono all'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo acquirente, atteggiamento che rileva in vario modo a seconda della natura dell'atto, a titolo oneroso o gratuito, e del suo seguire o precedere lo stesso sorgere del debito.
La norma non distingue dunque a seconda che l'atto di disposizione riguardi beni entrati a far parte del patrimonio del debitore prima o dopo del debito.
Si tratta allora di stabilire se la distinzione può essere fatta in base all'argomento proposto dai ricorrenti, considerando cioè come atto di disposizione che pregiudica le ragioni del creditore solo quello che modifica in peggio la consistenza del patrimonio del debitore rispetto al momento in cui il rapporto è sorto. Orbene, non mancano nel codice norme che individuano il possibile pregiudizio del diritto di una parte del rapporto obbligatorio nella successiva modificazione delle condizioni patrimoniali dell'altra (artt. 1186, 1461 e 1822 cod. civ.) e ne fanno discendere conseguenze quanto alla attuazione del medesimo rapporto.
La disposizione in esame, al contrario, non contiene alcun riferimento a questo tipo di situazione.
E che il pregiudizio alle ragioni del creditore non possa identificarsi con tale modificazione e che perciò sia configurabile anche nel caso di cui si discute - in cui il debitore dispone di beni entrati nel suo patrimonio dopo che il credito è sorto - si trae dalla funzione dell'azione revocatoria ed in genere dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale tra i quali si colloca. Funzione della prima serie di norme è infatti quella di evitare al creditore il pregiudizio che gli potrebbe derivare dal dover osservare le condizioni pattuite pur in una situazione in cui le mutate condizioni patrimoniali del debitore lasciano prevedere che egli non potrà dal canto suo rispettarle.
Funzione della norma che prevede l'azione revocatoria, come in genere delle norme che configurano altri mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2905 cod. civ.), è invece quella di salvaguardare le condizioni di un utile esercizio del diritto del creditore di conseguire coattivamente quanto gli è dovuto, se manchi lo spontaneo adempimento del debitore (art. 2910 cod. civ.). E siccome, salve le limitazioni previste dalla legge (art. 2740, secondo comma, cod. civ.), il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740, primo comma) e, dunque, il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore dopo che il credito è sorto, ecco che questo diritto è suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che all'epoca in cui il credito è sorto ancora non esistevano nel patrimonio del debitore.
2.1.4. - La soluzione appena proposta può apparire in contrasto con quella che le precedenti decisioni della Corte hanno raggiunto in tema di sequestro conservativo.
Se non che il significato di tale indirizzo richiede d'essere chiarito.
Alla parte, che contratta fidando unicamente o prevalentemente nell'adempimento spontaneo dell'altra, è negato il diritto di bloccarne il patrimonio, per il solo fatto della sua insufficienza ed in presenza di una gestione ordinaria, perché questa non è atta ad ingenerare il timore di perdere quella garanzia che esso offriva nel momento in cui le parti hanno contrattato.
Nella situazione descritta, riconoscere al creditore il diritto di chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore significherebbe avallarne un comportamento contrario a buona fede, in contrasto con quanto dispone l'art. 1175 cod. civ. Ma in presenza di comportamenti del debitore tali da ingenerare il pericolo di un ulteriore depauperamento del suo patrimonio, non potrebbe negarsi al creditore il diritto di conservare a sè la garanzia che esso offriva al momento del sorgere del credito. La consistenza del patrimonio del debitore può d'altro canto conoscere incrementi e questi aumenti - secondo la regola propria della responsabilità patrimoniale - non si sottraggono all'azione esecutiva del creditore, se l'adempimento spontaneo finisca col mancare.
Non si può ritenere che la parte possa liberamente disporre delle attività patrimoniali sopravvenute al sorgere dell'obbligazione, in modo che, quando il debito dovrà essere pagato, esse risultino sottratte alla soddisfazione delle ragioni dell'altra, e questo per il fatto che il creditore non vi abbia fatto affidamento all'inizio. Significherebbe consentire ad una delle parti di tenere rispetto all'adempimento delle proprie obbligazioni un comportamento contrario a buona fede.
2.2. - I ricorrenti svolgono un secondo argomento.
Osservano: - "Anche a voler seguire la tesi dei giudici del merito, questi avrebbero dovuto accertare - e non lo hanno fatto - se, nel caso specifico, la costituzione del fondo patrimoniale oggetto della revocatoria de qua avesse o meno, effettivamente, ridotto le garanzie patrimoniali della BNL, dal momento che i signori coniugi AN EL e UB IN dispongono di un vasto patrimonio, tale da soddisfare ampiamente - se aggredito in executivis - le ragioni creditorie di essa BNL".
Questo argomento non può essere discusso.
Certo, il creditore ha diritto a che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti con cui il debitore dispone del proprio patrimonio, solo se la diminuzione patrimoniale è tale da porre in pericolo la possibilità di conseguire quanto gli è dovuto, non perciò in ogni caso e dunque non quando tale pericolo non si presenti per essere l'attivo patrimoniale sicuramente in grado di soddisfare le passività in caso di espropriazione forzata. Tuttavia, la corte d'appello non ha detto il contrario. La corte d'appello, nell'esaminare l'impugnazione proposta contro sentenza che già aveva accolto l'azione revocatoria, non ha discusso il punto.
Dunque, il vizio in cui i giudici di secondo grado potrebbero essere incorsi non è quello di avere deciso un punto della controversia in modo non conforme a diritto, ma se mai quello di non aver esercitato i propri poteri rispetto a questione che avrebbero avuto invece il dovere di esaminare.
Se non che il giudice di appello non ha il dovere di esaminare sempre ogni punto della controversia già decisa nel merito dal giudice di primo grado e perciò i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere che, avuto riguardo al contenuto della decisione ed a quello dell'impugnazione, nel caso concreto i giudici di appello avevano il dovere di esaminare la questione.
Ma non è questo che hanno dedotto.
3. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 91 dello stesso codice ed al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 di approvazione della tariffa forense).
I ricorrenti sostengono che la liquidazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore, operata per il primo grado in complessive L.
7.006.000 e per il secondo grado in L. 4.900.000, supera i limiti massimi della tariffa, anche se il valore della causa fosse quello di L. 72.500.000 ritenuto dalla corte d'appello. Il motivo è inammissibile.
La deduzione del vizio di violazione dei limiti massimi della tariffa deve essere fatta indicando quali specifiche attività processuali secondo la parte che lamenta il vizio sono state poste in essere dall'altra e quale fosse l'onorario massimo liquidabile per ciascuna attività (Cass. 3 aprile 1999 n. 3267, tra le altre). Questo onere non è stato assolto.
4. - Il ricorso è rigettato.
5. - I ricorrenti debbono essere condannati, in solido tra loro (art. 97 cod. proc. civ.), al rimborso delle spese di questo grado (art. 385 cod. proc. civ.), che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 153.000=, oltre L. 2.500.000 - per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001