Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4422
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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L'atto di acquisto di un immobile successivamente costituito in fondo patrimoniale è suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore, nel concorso delle condizioni di legge dettate dall'art. 2901 cod. civ., anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 cod. civ.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4422
    Data del deposito : 27 marzo 2001

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