Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 702
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Sentenza 21 novembre 2003

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È illegittimo il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare, il quale, a norma dell'art. 421 bis cod. proc. pen., dichiari l'inutilizzabilità, o altro vizio meramente procedurale, di un atto compiuto dal P.M. nella fase delle indagini preliminari, disponendo che questi provveda a completare le indagini mediante la rinnovazione dell'atto", in quanto l'integrazione prevista dal citato art. 421 bis riguarda esclusivamente gli adempimenti istruttori, e non si estende alla sanatoria dei vizi procedurali. L'ordinanza relativa non è però "abnorme", in quanto non si tratta di provvedimento che, sotto il profilo strutturale, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ne' che, sotto il profilo funzionale, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 702
    Data del deposito : 21 novembre 2003

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