Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare, il quale, a norma dell'art. 421 bis cod. proc. pen., dichiari l'inutilizzabilità, o altro vizio meramente procedurale, di un atto compiuto dal P.M. nella fase delle indagini preliminari, disponendo che questi provveda a completare le indagini mediante la rinnovazione dell'atto", in quanto l'integrazione prevista dal citato art. 421 bis riguarda esclusivamente gli adempimenti istruttori, e non si estende alla sanatoria dei vizi procedurali. L'ordinanza relativa non è però "abnorme", in quanto non si tratta di provvedimento che, sotto il profilo strutturale, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ne' che, sotto il profilo funzionale, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 21/11/2003
Dott. MARZANO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2168
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 037025/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB IN N. IL 16/07/1965;
avverso ORDINANZA del 27/06/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. LORETO D'AMBROSIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
MA IN, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 27.6.2002 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale era stata dichiarata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios da AN PP, RI RA, OR CO e ER GE, nonché dagli imputati di reato connesso ME RE, AM AN e AC CC, e ordinata la restituzione degli atti al P.M. al fine di provvedere a completare le indagini mediante la rinnovazione dell'esame dei soggetti sopra citati e di quanti altri avessero reso dichiarazioni contro altri imputati.
Il GUP ha motivato il provvedimento, rilevando che il P.M., pur avendo depositato la richiesta di rinvio a giudizio in data 11.12.2001, ossia in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 63/2001, non aveva osservato la disposizione di cui all'art. 26 legge citata, che impone al P.M., nella pendenza delle indagini preliminari, di rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. al fine di avvisarli che le loro dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altre persone comporteranno l'assunzione dell'ufficio di testimone in ordine agli stessi.
Il GUP ha, quindi, ritenuto che le indagini risultavano incomplete ed ha attivato il meccanismo processuale di cui all'art. 421 bis c.p.p. (indicato nel provvedimento come art. 491 bis per mero errore di scrittura).
L'MA ha chiesto alla Corte di Cassazione di revocare l'ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 421 bis c.p.p.. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata in quanto il GUP ha ritenuto una "carenza d'indagine" ciò che invece era un atto inutilizzabile, così tentando di sanare contra legem con provvedimento abnorme un vizio procedurale.
2) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha altresì lamentato la carenza di motivazione in ordine all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 421 bis c.p.p., non potendosi recuperare un atto inutilizzabile con un provvedimento illegittimo ed abnorme.
Il primo motivo di ricorso è fondato nel ritenere l'illegittimità dell'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare, ma non si ravvisa l'ipotesi del provvedimento abnorme.
L'art. 421 bis c.p.p., inserito dall'art. 21 legge 16.12.1999 n. 479, dispone che "quando non provvede a norma del comma 4 dell'art. 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare".
L'art. 26 legge 1.3.2001 n. 63, al 2^ comma, prevede poi che "se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste". La norma di cui all'art. 421 bis c.p.p. si inquadra nell'evoluzione che ha subito la funzione dell'udienza preliminare rispetto all'originaria impostazione legislativa, che, lungi dal valorizzarla come udienza "di filtro", aveva causato una rilevante prevalenza dei decreti di rinvio a giudizio rispetto ad ogni altro provvedimento (sentenza di proscioglimento;
rito alternativo), stante anche i limiti istruttori, soprattutto in procedimenti semplici, con notevole inflazione del carico dibattimentale e rallentamento dei tempi di conclusione dei processi.
In tale ottica sono stati modificati gli artt. 422 e 425 c.p.p., con il primo ampliandosi i poteri di integrazione probatoria del giudice, e con il secondo escludendo "l'evidenza" della sussistenza di una causa di proscioglimento per poter pronunciare la sentenza di non luogo a procedere.
La stessa finalità ha l'inserimento nel sistema procedurale dell'art. 421 bis c.p.p., la cui ratio è non solo quella di rendere il più complete possibile le indagini del P.M. (formandosi poi sempre la prova al dibattimento), ma anche di offrire alle parti ed al giudice un quadro degli accertamenti di fatto tale da favorire l'accesso ad un rito alternativo, o, in mancanza, da mettere in condizione il GUP di decidere se prosciogliere o rinviare a giudizio l'imputato sulla base di esaurienti indagini preliminari. Ciò premesso, le espressioni usate dal legislatore, di consentire la restituzione degli atti al P.M. "se le indagini risultano incomplete" e "indica le ulteriori indagini" non possono avere altro significato che quello di procedere ad un'integrazione istruttoria, con esclusivo riferimento al merito del procedimento.
Nella specie, il GUP ha invece inteso "sanare" un'irregolarità che - come dallo stesso giudice precisato nell'ordinanza impugnata - avrebbe causato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da alcune persone sottoposte ad indagini preliminari (art. 64 c.p.p.) ovvero imputate o giudicate in procedimento connesso o per reato collegato (art. 197 bis c.p.p.), in quanto non avvertite che "se renderanno dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumeranno, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone" (art. 64, 3^ comma, lett. c) e art. 197 bis, 2^ comma, c.p.p., così come modificati dalla legge n. 63/2001).
Tale potere del giudice, inteso a sanare un'irregolarità formale in fase di indagini preliminari, esula completamente da quelli conferiti dal legislatore al GUP con l'inserimento codicistico dell'art. 421 bis c.p.p., dovendosi escludere la possibilità che l'integrazione di una lacuna istruttoria possa essere ravvisata anche nell'ipotesi di nullità, inutilizzabilità, o comunque vizio processuale di un atto di indagine, desumendosi ciò non solo dalla dato letterale, ma anche dalla inequivocabile ratio legis.
Il sistema sanzionatorio delle irregolarità procedurali prevede forme di sanatoria (artt. 183 e 184 c.p.p.), ma le stesse fanno espresso riferimento alla irregolarità. Al contrario non è certamente estensibile a tale finalità un potere di integrazione istruttoria ("indica le ulteriori indagini"), che, pur logicamente e giustamente contenuto nel codice di rito (come ad es. l'art. 192), attiene alla completezza dell'indagine preliminare come attività istruttoria di accertamento della sussistenza o meno dei presupposti del fatto oggettivo e di individuazione dei responsabili al fine limitato dell'adozione dei provvedimenti di competenza del giudice dell'udienza preliminare.
Il provvedimento del GUP del Tribunale di Busto Arsizio, pur illegittimo, non è abnorme. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, in assenza di una tipizzazione legislativa dell'"abnormità dell'atto processuale", hanno ritenuto che "l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (Cass. sez. un. 24.11.1999 n. 26; conforme Cass. sez. un.
9.7.1997 n. 11). Nessuna delle due ipotesi ricorre nella specie, in cui il giudice, rimettendo gli atti al P.M., ha fatto uso - anche se errato - di un potere conferitogli da una precisa disposizione legislativa, e cioè dal citato art. 421 bis, non emettendo un provvedimento che, sotto il profilo strutturale, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, ne' determinando, sotto il profilo funzionale, la stasi del processo, che potrà proseguire, anche senza l'adempimento del pubblico ministero all'ordinanza impugnata.
In conclusione, è illegittimo il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare, il quale, a norma dell'art. 421 bis c.p.p., dichiari l'inutilizzabilità, o altro vizio meramente procedurale, di un atto compiuto dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, restituendogli gli atti "affinché provveda a completare le indagini mediante la rinnovazione dell'atto", in quanto l'integrazione prevista dal citato art. 421 bis riguarda esclusivamente gli adempimenti istruttori, e non si estende alla sanatoria dei vizi procedurali. L'ordinanza relativa non è però "abnorme", in quanto non si tratta di atto che, sotto il profilo strutturale, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ne' che, sotto il profilo funzionale, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito dal primo, ed è comunque infondato, non essendovi mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, perché l'ordinanza del GUP, non rivestendo il carattere dell'abnormità, non era impugnabile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.. Non ricorrono, invece, gli estremi per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere la colpa del ricorrente, che ha comunque impugnato un provvedimento illegittimo, e trattandosi di questione che - dalle ricerche effettuate - non ha precedenti giurisprudenziali di legittimità, almeno editi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004