Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Risponde del delitto di concorso in concussione l'estraneo, libero professionista, che non si limiti a farsi portavoce presso la vittima, sua cliente, della richiesta di denaro e a rappresentare le possibili conseguenze negative degli accertamenti, nella specie fiscali, che il pubblico ufficiale richiedente potrebbe svolgere in danno, ma si attivi per il buon esito dell'illecita operazione, da un lato assicurando al pubblico ufficiale la minore esposizione possibile nel rapporto con la vittima, dall'altro, offrendosi di anticipare, per conto della vittima, l'esborso della somma di denaro richiestale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2008, n. 42795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42795 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1185
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 000004/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN UR, N. IL 27/07/1964;
avverso SENTENZA del 27/06/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa MATERA Lina;
sentito il P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il ricorrente l'avv. Coppi Franco Carlo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza in data 16-2-2002, con la quale il GUP del Tribunale di Alessandria, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato IN AU colpevole del reato di cui agli artt. 110, 56 e 317 c.p. e, con la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni uno e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. L'addebito mosso all'imputato era di avere, nel settembre 2000, in concorso con CC ER (giudicato separatamente), pubblico ufficiale con qualifica di vigile tributario - quest'ultimo abusando dei suoi poteri relativi alla certificazione delle superfici imponibili al tributo comunale denominato TA e il IN in qualità di geometra di fiducia della società Edilcentro, che personalmente, su indicazione del CC, effettuava la richiesta alla persona offesa -, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad indurre RO AN AR, socio accomandatario della predetta società, a versare allo stesso la somma di L.
4.000.000 per attenuare le conseguenze fiscali dell'accertamento dell'area sottoponibile a AR (rappresentata in L. 80.000.000 circa ma in realtà di L. 21.645.000).
La Corte territoriale, dopo avere individuato, sul piano oggettivo, una pluralità di comportamenti posti in essere dal IN, essenziali ai fini del buon esito del tentativo di concussione, ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui il prevenuto avrebbe agito nell'esclusivo interesse della propria cliente, quale mero e coartato nuncius del pubblico ufficiale disonesto, ponendo in evidenza, sotto il profilo soggettivo, le condotte dell'imputato che dimostrano l'esistenza di un vero e proprio accordo criminoso tra quest'ultimo e il CC: a) è stato il IN ad indicare al CC l'esistenza del terreno poi utilizzato dal vigile per gonfiare il calcolo della TA;
b) l'imputato ha accettato di agire da schermo protettivo nei confronti del CC, abboccando i clienti alla trattativa, dichiarandosi disponibile ad anticipare lui la somma di L.
4.000.000 richiesta dal funzionario e non rivelando a nessuno il nome del CC e il suo numero di telefono;
c) il prevenuto ha stimolato la RO non solo dichiarandosi disponibile ad anticipare la somma, ma dandole anche garanzie circa il buon esito della vicenda, facendo riferimento ad altre pratiche che col "CC si sono così risolte".
Ricorre il IN, a mezzo del suo difensore, denunciando con un primo motivo il difetto e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla condotta concorsuale dell'imputato nel reato di tentata concussione. Il ricorrente, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di concorso dell'estraneo nel delitto di concussione, pone in evidenza vari profili di illogicità del ragionamento seguito dalla Corte di Appello, rilevando, in particolare: a) che la semplice disponibilità manifestata dal IN a farsi latore delle pretese del CC e a riferire a quest'ultimo la decisione assunta dalla propria cliente, non costituisce elemento idoneo a comprovare la colpevolezza dell'imputato; b) che l'affermazione secondo cui solo l'iniziativa del IN, il quale aveva rivelato al CC l'esistenza del terreno di Casabagliano di proprietà dell'Esposito, concesso in comodato d'uso alla Edilcentro, avrebbe permesso al CC di gonfiare abusivamente i calcoli della tassa, risulta smentita dalle dichiarazioni del AV (l'altro vigile al quale era affidato l'accertamento), da cui si evince che furono i soci della predetta società ad evidenziare proprio a lui (che poi materialmente effettuò le misurazioni del terreno che costituirono la base per il calcolo della TA) l'esistenza di tale terreno;
c) che, in ogni caso, nessuna rilevanza causale può essere attribuita all'asserita indicazione, da parte del prevenuto, dell'esistenza del terreno utilizzato dalla Edilcentro in comodato, dovendo il medesimo effettivamente essere conteggiato ai fini del calcolo della TA;
d) che, in assenza dell'autocertificazione, solo successivamente rilasciata dalla RO, il tributo, calcolato in base agli usuali criteri, non poteva ammontare ad importo inferiore agli L. 80.000.000 prospettati dal CC, per cui tale stima non poteva considerarsi "palesemente gonfiata"; tant'è che, sulla base delle misure effettuate dal AV, gli uffici comunali emisero le relative cartelle per il predetto importo;
e) che il IN, quando ha dichiarato di essersi reso conto della "illiceità" della pretesa iniziale, ha inteso far riferimento alla pretesa avanzata dal CC per "aggiustare la pratica", e non all'ammontare del tributo dovuto;
f) che il ricorrente, pur non avendo rivelato il nome del vigile, aveva comunque fornito alla parte lesa gli elementi fattuali necessari al suo riconoscimento;
g) che la conoscenza, manifestata dal IN alla propria cliente, di precedenti casi di "definizione illecita" delle pratiche da parte del CC, non può costituire dimostrazione di pregressi accordi concussivi con quest'ultimo; h) che il fatto che il ricorrente, attesa la momentanea indisponibilità economica della RO, si sia dimostrato disponibile ad anticipare la somma richiesta dal CC, trova giustificazione nel tentativo del professionista di agevolare la propria cliente, incorsa in una pesante vertenza tributaria. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.192 c.p.p., comma 2, e la contraddittorietà ed assenza di motivazione, in relazione alla valutazione degli indizi utilizzati dalla Corte di Appello per ritenere provato l'accordo criminoso tra il IN e il CC e il conseguente stato soggettivo di dolo dell'imputato. Sostiene, infatti, che gli elementi indizianti indicati dal giudice del gravame si prestano ad una interpretazione non univoca e sono privi dei necessari caratteri della gravità, precisione e concordanza.
DIRITTO
I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché possa ravvisarsi il concorso dell'extraneus nel delitto di concussione, occorre che questi abbia posto in essere atti o comportamenti riconducibili alla condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice;
e cioè che abbia, con la propria condotta, contribuito a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione e di soggezione, funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, che costituisce elemento essenziale del reato, tentato o consumato. Ciò, in particolare, non si può ritenere nel caso di chi si limiti a fare da semplice latore della proposta concussiva, specie quando i suoi rapporti professionali con il soggetto passivo rendano logico il suo coinvolgimento da parte dell'autore del reato (Cass. Sez. 6, 10-10- 2001 n. 42772). Più in generale, la prova della collusione tra il privato e il pubblico funzionario non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto, dai rapporti personali intercorsi tra le parti, con riferimento al fatto specifico, o da altri elementi di contorno che concretamente dimostrino il raggiungimento di un'intesa col pubblico ufficiale o, quanto meno, una qualche pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito (Cass. Sez. 6, 12-2-2005 n. 5447). Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello si è pienamente attenuta a tali principi, avendo evidenziato una serie di comportamenti tenuti dal IN, idonei a rivelare come quest'ultimo non si sia limitato a farsi latore presso la propria cliente RO della richiesta concussiva del CC, ma abbia agito d'intesa con quest'ultimo, rendendosi compartecipe del reato ascrittogli.
In particolare, il giudice distrettuale ha rilevato:
a) che è stato il IN e non la RO, come invece sostenuto dalla difesa, ad indicare al CC l'esistenza del terreno poi utilizzato dal vigile per gonfiare il calcolo della TA: il vigile AV fu condotto sul terreno solo nel corso del secondo sopralluogo, quando il CC aveva già appreso dal IN della sua esistenza attraverso l'esibizione delle planimetrie, che erano conservate nel suo studio e non nella sede dell'Edilcentro;
b) che l'imputato ha accettato di agire come vero schermo protettivo del pubblico ufficiale disonesto: si è accordato con lui per fargli avere notizie circa l'abboccamento dei suoi clienti alla trattativa;
alla RO si è detto disponibile ad anticipare lui la somma di L.
4.000.000 richiesta dal funzionario, assicurando quindi al pubblico ufficiale di evitare rischiosi contatti diretti con i concussi;
non ha rivelato ne' alla RO ne' a suo marito, ne' al suo socio ne' al suo commercialista, il nome del CC, trincerandosi dietro amnesie di cui lui stesso ha ammesso la falsità, riconoscendo in sede di interrogatorio di frequentare da anni il CC e di sapere dove rintracciarlo telefonicamente;
c) che il prevenuto ha stimolato la RO non solo dichiarandosi disponibile ad anticipare la somma, ma dandole anche garanzie circa il buon esito della vicenda, una volta pagati i L. 4 milioni, facendo riferimento ad "altre pratiche che col CC si sono così risolte".
Trattasi di circostanze che del tutto congruamente sul piano logico e giuridico sono state considerate idonee a dimostrare, in linea con i principi giurisprudenziali innanzi enunciati, il concorso dell'imputato nell'attività illecita posta in essere dal pubblico ufficiale disonesto, atteso che il predetto non si è limitato, come dedotto dalla difesa, a rendersi portavoce della richiesta del pubblico ufficiale e a rappresentare alla propria cliente le possibili conseguenze negative degli accertamenti fiscali in corso, ma si è attivato per la buona riuscita dell'operazione illecita, da un lato assicurando copertura al CC, e dall'altro sollecitando la RO a pagare i L.
4.000.000 richiesti dal vigile, offrendosi addirittura di anticipare lui tale somma e assicurando che, con tale pagamento, la pratica sarebbe stata messa a posto.
L'impugnata sentenza, pertanto, resiste alle censure mosse dal ricorrente, basandosi su un impianto motivazionale non meramente apparente, non contraddittorio e non manifestamente illogico, e pervenendo a conclusioni coerenti con la normativa sostanziale di riferimento.
Per il resto, gli specifici punti posti in evidenza nel ricorso ai fini dei dedotti vizi di motivazione e di violazione dell'art. 192 c.p., n. 2, sono diretti, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione della vicenda, invocando una rinnovata lettura degli atti e un diverso apprezzamento della valenza degli elementi indiziari dai quali la Corte di merito ha desunto la prova della collusione tra l'imputato e il pubblico ufficiale.
Ma, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402); e tali limiti di cognizione valgono anche in tema di prova indiziaria, in relazione alla quale il sindacato della Corte di Cassazione deve limitarsi a verificare la correttezza logico- razionale del ragionamento seguito e delle argomentazioni svolte dal giudice di merito per qualificare come indizio una circostanza, non potendo la Suprema Corte esprimere un nuovo giudizio sull'effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi e, quindi, compiere un nuovo accertamento, nel senso di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito (Cass. Sez. 2, 8-6-1993 n. 10834). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008