Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORIE Richiesta copia studio 0 22 18 / 02 dal Sig. D'AMATI per diritti 1.55 15-02-02 ME EL POPOLO ITALI ------------ IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DICHIARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A PATERNITA" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NATURALE - Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO R.G.N. 7199/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere 10407/00 PLENTEDA - Consigliere Cron. 5395 Dott. Donato Consigliere Rep.619 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 06/11/01Dott. Giuseppe Maria BERRUTI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio ROMA, VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE PAGGI LEA, elettivamente domiciliata in 2.55 per diritti ANAPO 20, presso l'avvocato CARLA RIZZO, che la il 15 FEB. 2002 IL CANCELLIERE rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENZO TOSTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente E VAR E DEV
contro
AS TR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso l'avvocato FILIPPO GIUSEPPE CAPUZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente 2001 e sul 2° ricorso n° 10407/00 proposto da: 2257 -1- BA RC, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso l'avvocato GIOVANNI Ozzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AS TR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso l'avvocato FILIPPO GIUSEPPE CAPUZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 187/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente principale l'Avvocato Rizzo che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito per la resistente l'Avvocato Capuzzi che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso in via principale per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1991 PA AS conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, dopo esserne stata autorizzata, RC TO e EA AG, rispettivamente figlio e moglie del defunto RE TO, chiedendo che si dichiarasse che ella era figlia naturale di quest' ultimo. L' attrice deduceva che la propria madre NA AS aveva avuto una lunga relazione con il predetto, il quale all' epoca era sposato con LE AL ed era padre di un bambino nato dal matrimonio, che da detta relazione extraconiugale ella era nata l' 8 gennaio 1950, e che anche dopo l' interruzione del legame con la propria madre il TO aveva continuato ad adempiere ai propri doveri paterni, provvedendo alla sua educazione ed al suo mantenimento. -Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 22 gennaio 13 febbraio 1997 il Tribunale accoglieva la domanda. Proposti separati appelli dai convenuti ed appello incidentale dalla AS limitatamente alla disposta compensazione delle spese, con sentenza del 26 ottobre 1999 - 21 gennaio 2000 la Corte di Appello di Roma rigettava le impugnazioni del TO e della AG ed accoglieva quella incidentale dell' AS, condannando i soccombenti a rifondere a quest' ultima le spese del doppio grado. Osservava in motivazione la Corte territoriale che andava disattesa la deduzione di RC TO in ordine al mancato riconoscimento della documentazione a firma del de cuius prodotta in giudizio, atteso che la dichiarazione di non riconoscimento era stata resa nel distinto ed autonomo procedimento di cui all'art. 274 c.c. Rilevava altresì che 1 pur ove non potesse tenersi conto, per effetto di detta dichiarazione, delle missive a firma apparente del TO acquisite agli atti, l' istruttoria svolta consentiva comunque di desumere elementi probatori più che sufficienti a dimostrare la prospettata paternità naturale. Ed invero sulla base della prova testimoniale e della documentazione anche fotografica prodotta era da ritenere accertato che tra il predetto e la madre dell' istante vi era stata una relazione sentimentale all' epoca del concepimento e successivamente alla sua nascita, che l' uomo si era sempre comportato come un padre nei suoi confronti, che la seconda moglie EA AG aveva inviato numerosi biglietti di saluti e di auguri ai figli della stessa attrice anche dopo la morte del coniuge ricordando " NO NZ " e firmandosi come NA EA "." A fronte di tali risultanze riteneva la Corte di merito del tutto irrilevante la prova per testi richiesta dagli appellanti, diretta in particolare a dimostrare che non vi era stata alcuna convivenza tra il TO e la AS e che l' uomo non aveva mai palesato ad alcuno la sua relazione extraconiugale e la nascita di una figlia fino al 1972. Avverso tale sentenza la AG ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo ed illustrato con memoria. RC TO ha proposto ricorso incidentale adesivo deducendo due motivi. La AS ha resistito con distinti controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c. Con l' unico motivo del proprio ricorso la AG, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 175, 176, 244 e 245 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ammesso la prova testimoniale richiesta, già articolata dinanzi al Tribunale all' udienza, dell' 11 gennaio 1993, adottando al riguardo una motivazione attinente solo ad una parte dei capitoli di prova e priva di ogni riferimento ad altri capitoli, relativi a circostanze che invece l' attrice era stata ammessa a provare e che quindi erano state ritenute rilevanti ai fini del decidere. Deduce altresì la illogicità della motivazione adottata in relazione al capitolo n. 4, non ammesso non perchè la circostanza dedotta il presunto atteggiamento paterno del TO nei confronti dell' attrice non fosse rilevante, ma perchè erroneamente valutata in relazione - alla diversa circostanza concernente il comportamento tenuto dalla AG dopo la morte del coniuge. Sostiene inoltre che affermando che quest' ultima aveva continuato dopo tale decesso a farsi chiamare NA in quanto conscia che in realtà il TO era padre di " PA" la Corte di merito ha finito per considerare come provato ciò che era da provare ed ha al tempo stesso omesso ogni motivazione in ordine alla affermata consapevolezza da parte della donna della paternità del coniuge. Deduce ancora che avrebbe dovuto ritenersi rilevante l' accertamento se il TO fosse solito assumere un atteggiamento paterno anche nei confronti di altri soggetti. Osserva infine che nell' escludere la rilevanza del capitolo di prova diretto a dimostrare che il TO aveva sempre affermato di avere un unico figlio la Corte di Appello ha adottato una motivazione 3 contraddittoria, facendo riferimento al diverso fatto della relazione sentimentale con la AS e non considerando che il convincimento del giudice circa la paternità naturale non può fondarsi sulla sola prova di una relazione, dovendo questa trovare riscontro in altre risultanze istruttorie, tali da integrare la " fama " ed il " tractatus". Con il primo motivo del proprio ricorso il TO, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che il non riconoscimento da parte dell' erede delle scritture a firma apparente del de cuius, in quanto effettuato nel diverso giudizio di ammissibilità dell' azione, era ininfluente nel giudizio di merito per la dichiarazione di paternità naturale, essendo stata la relativa dichiarazione rinnovata sin dalla comparsa di costituzione nel secondo giudizio. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, deduce che la Corte di Appello ha motivato in maniera insufficiente in ordine alla mancata ammissione della prova per testi richiesta dallo stesso TO, non ha affatto motivato circa la mancata ammissione della prova articolata dalla AG ed ha valutato erroneamente le prove raccolte. In particolare osserva che detta Corte ha ritenuto irrilevanti i propri capitoli di prova senza affatto spiegare perchè le stesse circostanze fossero rilevanti per l'attrice e non per il convenuto, ha erroneamente affermato non essere meritevole di prova il fatto che la madre dell' attrice non aveva mai attribuito al TO la paternità della figlia e che nessuna corrispondenza vi era stata tra loro dopo la nascita, ha attribuito rilievo ad altri comportamenti del TO meramente formali ed inconferenti, ha ancora valutato in modo erroneo la deposizione del teste Lerner, il quale aveva riferito non soltanto della relazione tra il TO e l' AS, ma anche delle confidenze resegli dal primo circa la sua situazione personale e familiare ed aveva escluso di aver mai saputo dell' esistenza di una figlia naturale. Il primo motivo del ricorso del TO è inammissibile per mancanza di interesse. Ed invero la Corte di Appello, pur ritenendo in via principale la irrilevanza del non riconoscimento ai sensi dell' art. " " ' 214 comma 2 c.p.c., delle scritture del de cuius, per essere stato effettuato dall' erede nel diverso giudizio di ammissibilità dell' azione, ha comunque preso in esame l' assunto di rilevanza di tale dichiarazione ed ha ravvisato la sufficienza ed idoneità degli altri elementi acquisiti - diversi dalla corrispondenza epistolare oggetto del non riconoscimento - a dimostrare il rapporto di paternità naturale. L' unico motivo del ricorso della AG ed il secondo motivo del ricorso del TO, da esaminare congiuntamente in quanto propongono analoghe questioni, sono infondati. -' peraltro chiaramenteI ricorrenti non contestano il principio desumibile dal disposto dell' art. 269 comma 2 c.c. secondo il quale la dimostrazione della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo, e che pertanto il giudice può fondare il suo convincimento su risultanze probatorie dotate di rilievo indiziario, quali l' intensità e la durata di un legame sentimentale, la frequenza degli incontri, la notorietà del rapporto, l' interesse dimostrato dal presunto genitore o dai suoi congiunti nei confronti del soggetto che si assume esserne il figlio, ossia anche su quelle circostanze di fatto che integravano 5 secondo il testo abrogato dell' art. 270 c.c. i concetti di " fama " e di "tractatus e che nella disciplina attuale restano pur sempre " utilizzabili come elementi di giudizio ai fini della prova del rapporto di filiazione (v. tra le tante, più di recente, Cass. 2000 n. 14910; 1999 n. 386; 1998 n. 2944; 1997 n. 7193; 1997 n. 3342 ). Essi tendono invero unicamente a denunciare vizi motivazionali nel rigetto delle rispettive istanze istruttorie e nella valutazione degli elementi probatori posti a base del convincimento del giudice di merito. Peraltro la sentenza impugnata si sottrae alle censure prospettate nei motivi in esame, in quanto ha analiticamente considerato le risultanze della prova testimoniale e la documentazione anche fotografica prodotta dall' attrice in ordine alla esistenza di una lunga ed intensa relazione tra il TO e la madre, protrattasi anche successivamente al concepimento ed alla nascita, ed al ruolo paterno assunto dall' uomo nei suoi confronti nel corso degli anni, sia sotto il profilo economico che sotto quello affettivo ed educativo, e ponendo in evidenza l' univocità e convergenza degli elementi acquisiti, desunti anche dal comportamento tenuto dalla stessa AG dopo la morte del marito nei confronti di PA AS e della sua nuova famiglia, ha ritenuto come pienamente dimostrata la paternità naturale. La motivazione adottata nel disattendere le richieste di prova testimoniale formulate dagli appellanti evidenzia una valutazione di irrilevanza ancorata a tutte le circostanze articolate nei capitoli di prova, in quanto non idonee ad influire sull' accertamento del rapporto biologico di paternità: che poi le argomentazioni svolte al riguardo appaiano più specificamente pertinenti ad alcuni capitoli e non pienamente aderenti al contenuto di altri non vale ad integrare il difetto di motivazione denunciato, emergendo chiaramente dal tenore complessivo di dette argomentazioni il convincimento di non decisività del mezzo istruttorio richiesto ai fini della soluzione della controversia. E' peraltro noto che l' omessa specificazione, nella sentenza impugnata, dei motivi di rigetto delle richieste istruttorie di una parte non dà luogo a vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza stessa si evinca l' irrilevanza e superfluità delle prove richieste ( v. per tutte Cass. 2000 n. 1203; 1995 n. 5106; 1995 n. 2085). Sono peraltro inammissibili in questa sede i profili di censura diretti a contrastare la congruenza degli elementi probatori raccolti ed a sollecitare un diverso apprezzamento delle circostanze esaminate e poste dalla Corte di merito a fondamento del proprio giudizio. I due ricorsi devono essere in conclusione rigettati. La AG ed il TO vanno pertanto condannati al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in favore della resistente, che ha svolto separate attività difensive, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 425,000 , oltre L.
2.500.000 per onorario, a carico di ciascuna delle parti ricorrenti. 7 Così deciso in Roma nella camera di 6 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Лиссий в CORE SUPREMA DI CASSATIONE Prime Se Depositato 15 FEBT 2002 CANCELLIERE consiglio della I sezione civile il IL PRESIDENTE Mpo Ricardo Ra 邻 IL CANCELLIERE Andrea Bianc 109T 129,11 456T 2091 TOT 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 A Registrato in data ........MAR$200 160,10 al n. 131.50. versate €. CENTOSESSANTA/10 p. Il Dirigente Area Servial (euro (Dott.ssa Maris Grazie DI FU O Responsabile Servizio Atti Giudizić 010(Dr. M RACCICHIN E L L D E 002MAR ENTRA EAT? DT