Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 474 cod.pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) ha per oggetto la tutela della fede pubblica e richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce, laddove il reato di cui all'art.517 cod.pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purchè detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2007, n. 31482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31482 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 19/06/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA AR - Consigliere - N. 1475
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 036244/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA AR N. IL 04/02/1955;
2) IL FA N. IL 27/05/1935;
avverso SENTENZA del 22/05/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA AR;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
MO AR e OB RA sono stati condannati nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Rovigo del 25 febbraio 2004 e della Corte di Appello di Venezia del 22 maggio 2006 - anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile OS RT spa perché ritenuti responsabili del delitto di cui all'art.474 c.p. perché detenevano per la vendita merce con il marchio contraffatto.
Con due ricorsi, sostanzialmente identici, MO e OB hanno dedotto la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione ed hanno rilevato che il falso era grossolano e che nei fatti tutto al più sarebbe stato configurabile il reato di cui all'art. 517 c.p.. I motivi di ricorso sono infondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché in molti punti contestano le valutazioni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione. In ordine ai problemi prospettati è necessario porre in evidenza che l'indirizzo giurisprudenziale più recente (vedi ad esempio Cass. 14 dicembre 2000, Ndong, n. 13031), che ha superato precedenti contrasti, ha chiarito che la fattispecie di reato prevista dall'art.474 c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
Quanto detto è fondato su una corretta interpretazione letterale e logico - sistematica della norma in esame.
Infatti l'art. 474 c.p. non punisce soltanto chi metta in vendita oggetti con marchio contraffatto, ma chiunque metta comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi falsi;
l'attività del mettere in circolazione è evidentemente molto più ampia del porre in vendita.
Si vuol dire cioè che la tutela del marchio e/o del segno distintivo non si esaurisce nel momento della vendita del prodotto con il marchio contraffatto, ma segue, per così dire, il prodotto stesso durante la sua esistenza, proprio perché non mira, come si è già detto, a tutelare i consumatori, ma piuttosto a garantire l'affidamento dei cittadini nel marchio.
Quindi non si tratta di una tutela apprestata per il consumatore perché a ciò provvede l'art. 517 c.p., ma di una tutela del marchio in quanto tale e, quindi, della fede pubblica nel senso dinanzi delineato.
La collocazione di tale norma tra i delitti contro la fede pubblica conferma quanto si è affermato.
È necessario, inoltre, rilevare che il delitto di cui all'art. 474 c.p. è un reato di pericolo e non di danno;
ciò significa che per la sua configurazione non è assolutamente necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno; anzi, come è stato rilevato da un filone giurisprudenziale (vedi Cass. 5 marzo 1999, Derretti n. 03028) per ravvisare il delitto in questione non è per nulla necessaria una situazione tale da indurre in inganno il cliente sulla genuinità della merce.
Inoltre proprio perché il delitto in discussione è un reato non contro la libera determinazione del consumatore, ma contro la pubblica fede, non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la contraffazione sia intuibile in ragione delle modalità della vendita (per esempio vendita su bancarelle di prodotti che solitamente vengono venduti in negozi autorizzati). Si tratta di condizioni che possono eventualmente mettere in allarme l'acquirente, ma che non sono per nulla rilevanti una volta che il prodotto sia stato comunque messo in circolazione.
È quasi superfluo rilevare in proposito che il danno per il titolare del marchio è notevole, perché, al di fuori delle iniziali condizioni di vendita spesso assai particolari, quando il prodotto è in circolazione sarà molto difficile per una persona normale e non competente in quello specifico settore merceologico distinguere il prodotto originale da quello con marchio contraffatto. Se sono corrette tali osservazioni è evidente che non può parlarsi, con riguardo alla fattispecie in esame, di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione sia tale da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno.
In ogni caso, pur volendo accedere, per amore di discussione, ad impostazioni diverse si può parlare di grossolanità del falso e, quindi, di inidoneità della azione a trarre in inganno non il compratore, ma chiunque, soltanto quando il falso sia immediatamente percepibile ictu oculi, cosa che è stata esclusa nel caso de quo dai giudici di merito con valutazione che, siccome è sorretta da logici argomenti, non censurabile in sede di legittimità.
Quanto, infine, più specificamente alla differenza tra il reato di cui all'art. 474 c.p. e quello di cui all'art. 517 c.p. va detto che le due figure criminose delle condotte incriminate. Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha per oggetto la tutela della fede pubblica e, quindi, richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce, che siano protetti dallo Stato, mentre il reato di cui all'art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti. Ora nel caso di specie i giudici del merito hanno rilevato che il marchio originale dei prodotti era stato coperto con la apposizione di altro marchio riportante la scritta OS ecc. ecc. in modo da fare apparire quei prodotti come propri della famosa casa costruttrice di utensili per la casa.
Non si trattava, quindi, come hanno spiegato i giudici del merito, di una semplice imitazione del marchio originario atta a trarre in inganno, ma di una vera e propria contraffazione del marchio originale.
Questa è una valutazione di merito che in quanto sorretta da una motivazione non manifestamente illogica non è censurabile in sede di legittimità.
Le considerazioni che precedono rendono evidente l'infondatezza del motivo di impugnazione ed impongono di rigettare i ricorsi e di condannare i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007