Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
E A A T S A O S IC S R O L A T B S P T B U M A 4 R 7 ITALIANA . T n I L 7 8 D A 9 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 I . o N e O z r RIMA CIVILE55 + 7/1079 02 g G L a g CORTE SUPREMA DI CASSAZI e m O L 0 2 0 J L O 9 A 1 . rt D S Z ONE (A Composta dagli Ill Si ri Magistrati: R.G.N.18660/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Giammarco Cron. 4358 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 14/11/01 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:revisione assegno SENT ENZA mantenimento figlio sul ricorso proposto da: CE DE, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 39, presso l'avv. Rosaria Internullo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brafa giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN DE, elettivamente domiciliato in Roma, via Tarvisio 1, presso l'avv. Mauro Maltese, rappresentato e difeso dall'avv. Salvo Maltese del foro di Modica giusta delega in atti;
controricorrente - 2313 1 2001 Caf e
contro
CO UN, elettivamente domiciliata in Roma, via , Tarvisio 1, presso l'avv. Mauro Maltese, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Maltese del foro di Modica giusta delega in atti;
controricorrente avverso il decreto della Corte d'appello di Catania del 10/16.06.99 reso nel proc. 3/99 R.G. a.c.c. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo;
Svolgimento del processo Il tribunale di Ragusa, con la sentenza che dichiarava il divorzio di CE ND da CO NO, poneva a carico del ND un assegno di mantenimento a favore del figlio AN;
con ricorso in data 13.07.98, notificato a NO CO e proposto allo stesso tribunale, CE ND chiedeva la revoca di tale assegno, sostenendo che il figlio, abbandonati gli studi universitari, stava lavorando da vari mesi e quindi con regolarità e continuità, anche se in via ufficiosa, nella impresa agricola della madre, raggiungendo in tal modo piena autosufficienza economica. 2 Caf Il tribunale, disposta la chiamata in causa di AN ND, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito (e di competenza del tribunale di Modica) avanzata dalla NO e dal figlio AN, accoglieva il ricorso con decreto 26.11.98 che CE ND notificava, in data 31.12.98, alle controparti. Il 7.01.99 AN ND depositava reclamo alla Corte d'appello di Catania, mentre NO CO effettuava intervento adesivo volontario;
non si costituiva invece CE ND pur risultando -secondo quanto assume il decreto reclamato- regolarmente notificato. Con decreto in data 10/16.06.99 la Corte d'appello di Catania rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Ragusa, riproposta da AN ND, nell'assunto che nelle ipotesi di litisconsorzio necessario l'eccezione di incompetenza sollevata da uno solo dei litisconsorti è inefficace, mentre l'analoga eccezione, sollevata in primo grado dalla NO, era inammissibile perché proposta -contrariamente a quanto consente l'art. 38, nuovo testo, del C.P.C.- solo alla seconda udienza perché alla prima la NO era mal rappresentata. La Corte accolse però il reclamo nel merito, rilevando che l'onere di provare il raggiungimento dell'autosufficienza era del genitore obbligato;
che CE ND non aveva fornito tale prova e che la non contestazione da parte della NO e del figlio (dovuta, peraltro, alla concentrazione del contraddittorio sulla questione di competenza) non assolveva il ricorrente dall'onere probatorio. Il decreto previa correzione di errore materiale intervenuto nel dispositivo- veniva notificato a CE ND (mediante piego spedito il 29.09.99) che proponeva ricorso con atto notificato il 19.10.99 a AN ND, 3 Caf sostenendo la nullità del giudizio d'appello, per vizio della notifica del reclamo e per omessa ed insufficiente motivazione della decisione. Si costituiva, con controricorso AN ND, resistendo. In ottemperanza all'ordinanza 15.02.01 CE ND notificava, il 13.04.01, il ricorso a CO NO che si costituiva a sua volta, resistendo. Motivi della decisione Il decreto della Corte d'appello che definisce il reclamo avverso il provvedimento emesso, in esito a procedimento camerale, dal tribunale, può essere impugnato solo con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., e quindi limitatamente a vizi di violazione di legge, sostanziale o processuale. Col primo motivo di censura il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 330 cpc, in riferimento all'art. 160 cpc. Assume il ricorrente di non aver avuto rituale notizia del giudizio di impugnazione perché il reclamo proposto da AN ND non gli era stato notificato al domicilio eletto nel ricorso introduttivo in prime cure (in Ragusa, via Matteotti 280, presso e nello studio dell'avv. Cesare Borrometi) ma presso il suo domicilio reale. In conseguenza, era nulla la notifica del reclamo e di tutti gli atti successivi. Replica il resistente AN ND che ai sensi dell'art. 138 cpc la notifica effettuata alla parte personalmente, a mani proprie, esclude la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, che è quello di portare a legale e integrale conoscenza del destinatario l'atto di impugnazione. La notifica a mani del destinatario risultava, nel caso, dal fatto che "sull'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario è apposta la firma dello stesso ing. ND". 4 ich برة La censura è fondata. La notifica dell'atto di impugnazione e tale deve essere qualificato il reclamo avverso il decreto emesso dal tribunale in sede di revisione dell'assegno di mantenimento- va effettuata, ai sensi dell'art. 330 cpc, al difensore che ne è destinatario in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli per il giudizio "a quo" (Cass. 7613/99); in conseguenza, i rilievi del resistente sulla validità della notifica ovunque eseguita a mani proprie sarebbero utili ove riferiti al destinatario (procuratore del ND) ma sono inconferenti oltre che inesatti: la notifica avvenne a mezzo posta e ad opera di u.g. operante al di fuori della propria ستاد النا circoscrizione (Cass. 3288/99)- quando è il destinatario ad essere ferra te in liv, duals. Col secondo motivo di impugnazione si denuncia, sotto l'errata rubrica di vizio di motivazione, un error in procedendo del decreto della Corte territoriale, commesso applicando il disposto dell'art. 346 cpc (le domande non riproposte si intendono rinunciate) al contumace mentre in tale ipotesi (Cass. 11347/98; 7999/92; 4231/83) le eccezioni disattese dal primo giudice debbono essere riesaminate d'ufficio. Pertanto, il motivo è ammissibile, ma va considerato assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che comporta l'annullamento del giudizio sul reclamo per irregolarità del contraddittorio ed il rinvio del processo ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, per il rinnovo del giudizio camerale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.d.A. di Catania. 5 Caf Roma, 14 novembre 2001 Il Cons. est. ATA IN CANCELLER/A 13 FEB. 2002 ON Oggi, 13 FCB. 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Núzzo биоло по Cafро G. 18550/99 Il Presidente wives IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo MA I D E A T A O S n.74) S R O S T P A IS 'IM T 1987 G L A E L R R A arzo T D I L D E A m T , 6 I N O N E Legge L S G L E O O B rt.19 A D (A