Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14952
CASS
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari

    La Corte di Cassazione ritiene che l'intervallo temporale trascorso dai fatti non escluda di per sé l'attualità del pericolo, ma richieda una motivazione più approfondita. La valutazione del Tribunale, basata su precedenti penali numerosi e gravi, sulla dichiarata abitualità delinquenziale, sull'inefficacia deterrente delle precedenti detenzioni, sullo stato di disoccupazione, sull'assenza di elementi positivi di cambiamento e sulla commissione dei reati mentre era sottoposto a misura di sicurezza, è ritenuta fondata e logica. Viene inoltre sottolineato che il Tribunale ha valorizzato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, rimarcando la pervicacia delinquenziale del ricorrente. Le doglianze sul pericolo di fuga e inquinamento probatorio sono irrilevanti poiché il Tribunale non si è basato su tali presupposti.

  • Rigettato
    Violazione dei criteri di scelta della misura e principio di proporzionalità

    La Corte ribadisce che la custodia cautelare è misura eccezionale. Tuttavia, il Tribunale ha rispettato i criteri, motivando espressamente sulla proporzione tra pericolo concreto e intensità della misura. Sono state richiamate le condanne per evasione, la recidiva reiterata, l'abitualità delinquenziale, l'entità del danno, la gravità dei reati e la commissione degli stessi durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, elementi che giustificano la scelta della custodia in carcere come unica misura idonea a prevenire la reiterazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14952
    Data del deposito : 24 aprile 2026

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