CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14952 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’appello cautelare;
udita la relazione svolta dal Consigliere NO CA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2025, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’appello cautelare, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, ha applicato a RE TI la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento genetico trae origine dai fatti commessi il 3 dicembre 2024, in relazione ai quali si procede per i delitti di furto aggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nello specifico, all’indagato è contestato di essersi impossessato, con destrezza, della borsa di IJ Qemalli, sottraendola dall’autovettura della persona offesa mentre questa era intenta a prelevare acqua da una fontana pubblica;
la condotta è stata ritenuta, in sede cautelare, aggravata dal nesso teleologico, essendo finalizzata al successivo utilizzo delle carte di pagamento ivi contenute. Infatti, secondo l’accusa, immediatamente dopo il furto RE TI aveva effettuato numerosi acquisti presso vari esercizi commerciali Penale Sent. Sez. 5 Num. 14952 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA SA NN Relatore: CAVALLONE LU Data Udienza: 28/01/2026 2 (distributori di carburante, negozi di abbigliamento ecc.), per un importo complessivo di 2.490,60 euro. Il Tribunale, riformando la decisione del primo giudice, il quale, acclarati i gravi indizi a carico di RE TI, aveva escluso l’attualità del pericolo di reiterazione in ragione del tempo trascorso, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base di una serie di elementi, fra cui i numerosissimi precedenti penali dell’indagato (anche specifici, ivi incluse numerose condanne per furto, altre per rapina ed evasione) e il suo status di delinquente abituale, giudicando la custodia in carcere l’unica misura adeguata, stanti anche la precedente condanna per evasione, il compimento, pochi mesi prima, di analoghi reati, la sostanziale inutilità, ai fini deterrenti, dei pregressi periodi di detenzione carceraria e la commissione dei fatti nel mentre l’indagato era sottoposto a una misura di sicurezza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia di RE TI, articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. La parte ricorrente censura la valutazione operata dal Tribunale collegiale, lamentando che i giudici di merito abbiano completamente pretermesso una circostanza decisiva evidenziata dalla difesa: il Tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 18 gennaio 2023, aveva rivalutato la pericolosità sociale del prevenuto, sostituendo la più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro con quella della libertà vigilata. Secondo la prospettazione difensiva, tale elemento, unitamente al fatto che i precedenti penali iscritti a carico del ricorrente risalgano al 2022 e che non vi siano pendenze recenti, avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa. Al fine di corroborare l’assenza dell’attualità del pericolo, parte ricorrente rimarca - in adesione a quanto originariamente rilevato dal Giudice per le indagini preliminari - il lasso di tempo di svariati mesi trascorso dalla commissione del fatto (avvenuto nel dicembre 2024): ciò che, a suo dire, renderebbe la misura carceraria tardiva e priva di concreta efficacia preventiva. Si contesta, infine, la sussistenza sia del pericolo di fuga, essendo il ricorrente radicato a Rimini, sia del pericolo di inquinamento probatorio. 2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai criteri di scelta della misura e al principio di proporzionalità di cui all’art. 275 cod. proc. pen. 3 Si critica la stringatezza dell’apparato argomentativo del Tribunale, che si sarebbe limitato a definire la custodia in carcere come "unico presidio adeguato" mediante clausole di stile, senza operare un reale vaglio sulla gradualità delle misure possibili, in violazione del canone di proporzionalità tra l’entità del fatto e quella disposta, nonché del principio del "minore sacrificio necessario" sancito dalla Consulta. Si assume, in sintesi, che le ipotetiche esigenze cautelari avrebbero potuto trovare soddisfacimento mediante l’applicazione di misure non detentive, profilo sul quale l’ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni doverosa motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. I motivi dedotti ripropongono, nella sostanza, questioni di merito rispetto alle quali il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Come ricordato dalle Sezioni Unite, esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito;
il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della completezza e della coerenza logica della motivazione, non potendo essere utilizzato per prospettare un’interpretazione alternativa, ancorché plausibile, delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv 207944; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv 205621). Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedano Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circa l’incensurabilità della valutazione della gravità indiziaria, nonché Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 250093- 01, circa l’incensurabilità della valutazione delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura. 2. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità della valutazione sull’attualità del pericolo di reiterazione. La censura, pur formalmente ricondotta al vizio di motivazione, tende in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e delle circostanze personali dell’indagato. 2.1. Questa Corte ha in più occasioni precisato che l’intervallo temporale trascorso dai fatti (cosiddetto “tempo silente”) non esclude, di per sé, l’attualità del pericolo, ma richiede semplicemente una motivazione tanto più approfondita 4 quanto maggiore è la distanza temporale. Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla probabilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che sia necessaria – si ripete – la previsione che vi siano, in concreto, specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769- 01; così pure Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01 e Sez. 5, n. 42580 del 2/10/2024, non massimata). In tale ottica, l’attualità del pericolo di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può essere apprezzata sulla base di ragioni indicative della persistenza della personalità criminale dell’indagato, desumibile, tra l’altro, dalla sistematicità e gravità delle condotte pregresse, anche se non recentissime, oltre che dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (così, ad esempio, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567-01 e Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01): di modo che, in sostanza, «la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale» (Sez. 5, n. 42580 del 02/10/2024, non massimata). 2.2. Nella specie, il Tribunale di Bologna ha compiuto una valutazione prognostica fondata su elementi concreti ed assolutamente logici, che – a suo dire – superano il mero dato temporale correlato relativo al momento della commissione dei reati. Precisamente, il Tribunale ha richiamato: l’elevatissimo numero dei precedenti e la loro gravità (“dodici condanne per furto, una condanna per furto in abitazione, una condanna per rapina, una condanna per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, una condanna per ricettazione, una condanna per indebito utilizzo di carte di credito, due condanne per evasione”); la declaratoria di delinquenza abituale nel 2018; i periodi di carcerazione e di sottoposizione a detenzione domiciliare (evidentemente ritenuti, nel provvedimento impugnato, privi di capacità deterrente); lo stato di disoccupazione dell’indagato (che faceva ritenere che lo stesso traesse quanto necessario per vivere dalla commissione di reati contro il patrimonio); l’assenza di qualsivoglia elemento positivo, sintomatico di un cambiamento di rotta (“come, ad esempio, il reperimento di lecita occupazione”); la circostanza secondo cui, nonostante “la sottoposizione a tale 5 misura di sicurezza (della durata di due anni) l’indagato non ha avuto scrupoli a commettere i reati per cui si procede”. A tali elementi di valutazione, il Tribunale ha aggiunto l’esistenza di un procedimento pendente per fatti analoghi (sempre per furto ed indebito utilizzo di un bancomat) commessi il 5 settembre 2024. Da tutti tali dati, il provvedimento impugnato ha tratto la convinzione che, “con una probabilità vicina alla certezza, RE ricadrà nella commissione di reati connotati dal fine di lucro, a cui si è dedicato professionalmente e continuativamente negli ultimi trent’anni” (p. 4), così ritenendo concreto e attuale il pericolo di ulteriore recidiva. La doglianza relativa alla mancata valorizzazione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza del 18 gennaio 2023 è, dunque, infondata. Come osservato, il Tribunale non solo ha considerato tale provvedimento (che ha convertito la misura di sicurezza della casa di lavoro in libertà vigilata), ma lo ha, anzi, valorizzato, rimarcando che esso non attesti, ex se, la cessazione della pericolosità dell’indagato, e che, anzi, dimostri la pervicacia delinquenziale del RE, che non aveva avuto remore nel commettere i delitti nel mentre era in esecuzione la detta misura. Anche tale deduzione difensiva, pertanto, a fronte della detta congrua motivazione, si risolve, in definitiva, nella mera richiesta di una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Infine, le doglianze di parte ricorrente concernenti l’insussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio sono del tutto irrilevanti, non avendo il Tribunale dedotto nulla al riguardo. 3. Il secondo motivo, che investe la scelta della misura custodiale e il principio di proporzionalità, è infondato. Invero, questa Corte, in aderenza a quanto più volte statuito, tra l’altro, dalla Consulta e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha costantemente ribadito che la custodia cautelare è misura eccezionale e deve essere applicata solo quando tutte le altre misure appaiano insufficienti e per il tempo strettamente necessario. È, al riguardo, certamente vero che la legge 47/2015 ha, non solo, ancorato la restrizione ante iudicium ad esigenze cautelari necessariamente connotate da concretezza e attualità, ma ha anche circoscritto gli automatismi ex lege (previsti negli artt. 275, comma 3, 276, comma 1-bis, e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.), correlativamente ampliando gli spazi valutativi del giudice, al fine di garantire sia la "individualizzazione" della coercizione ai pericula effettivamente sussistenti, sia il "minimo sacrificio necessario", in ossequio al dettato di cui agli 6 artt. 3, 13 e 27 Cost. e ai principi espressi – come detto – dalla Consulta e dalla Corte di AS (ex plurimis, Corte cost. n. 299/2005; CEDU sent. 2 luglio 2009, AF c. Grecia, e 8 novembre 2007, EL c. Belgio). Dunque, è indubbio che la custodia cautelare in carcere resti misura di extrema ratio, da applicare solo quando le altre misure risultino inidonee. Tuttavia, il Tribunale di Bologna ha rispettato tali criteri, non fermandosi al richiamo del comma 5 bis dell’art. 284 cod. proc. pen. (secondo cui «non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura»), motivando espressamente sulla proporzione tra pericolo concreto e intensità della misura adottata. In particolare, l’ordinanza impugnata ha dato puntuale conto delle ragioni per cui misure meno afflittive non fossero in concreto idonee a scongiurare il detto rilevantissimo pericolo di recidiva, richiamando gli elementi sopra menzionati, fra cui, in particolare, le due condanne per evasione, la recidiva reiterata e la dichiarata abitualità delinquenziale, l’entità del danno procurato alla vittima (circa 2.490,00 euro), la gravità dei reati e la loro commissione nel mentre il ricorrente era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata (circostanza, questa, ritenuta espressamente dimostrativa dell’inefficacia deterrente di eventuali misure meno rigide). Tali argomentazioni, che non sono affatto manifestamente illogiche, sono idonee a sorreggere la scelta della misura e valgono a escludere la lamentata violazione del principio di proporzionalità, essendo, i giudici di merito, giunti alla conclusione che solo la custodia in carcere possa prevenire la reiterazione di analoghi reati. 4. In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata si articola in maniera completa, coerente e priva di illogicità manifeste o violazioni di legge, sicché il ricorso deve essere rigettato. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 7 Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO CA IA OS AN CO
udita la relazione svolta dal Consigliere NO CA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2025, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’appello cautelare, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, ha applicato a RE TI la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento genetico trae origine dai fatti commessi il 3 dicembre 2024, in relazione ai quali si procede per i delitti di furto aggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nello specifico, all’indagato è contestato di essersi impossessato, con destrezza, della borsa di IJ Qemalli, sottraendola dall’autovettura della persona offesa mentre questa era intenta a prelevare acqua da una fontana pubblica;
la condotta è stata ritenuta, in sede cautelare, aggravata dal nesso teleologico, essendo finalizzata al successivo utilizzo delle carte di pagamento ivi contenute. Infatti, secondo l’accusa, immediatamente dopo il furto RE TI aveva effettuato numerosi acquisti presso vari esercizi commerciali Penale Sent. Sez. 5 Num. 14952 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA SA NN Relatore: CAVALLONE LU Data Udienza: 28/01/2026 2 (distributori di carburante, negozi di abbigliamento ecc.), per un importo complessivo di 2.490,60 euro. Il Tribunale, riformando la decisione del primo giudice, il quale, acclarati i gravi indizi a carico di RE TI, aveva escluso l’attualità del pericolo di reiterazione in ragione del tempo trascorso, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base di una serie di elementi, fra cui i numerosissimi precedenti penali dell’indagato (anche specifici, ivi incluse numerose condanne per furto, altre per rapina ed evasione) e il suo status di delinquente abituale, giudicando la custodia in carcere l’unica misura adeguata, stanti anche la precedente condanna per evasione, il compimento, pochi mesi prima, di analoghi reati, la sostanziale inutilità, ai fini deterrenti, dei pregressi periodi di detenzione carceraria e la commissione dei fatti nel mentre l’indagato era sottoposto a una misura di sicurezza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia di RE TI, articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. La parte ricorrente censura la valutazione operata dal Tribunale collegiale, lamentando che i giudici di merito abbiano completamente pretermesso una circostanza decisiva evidenziata dalla difesa: il Tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 18 gennaio 2023, aveva rivalutato la pericolosità sociale del prevenuto, sostituendo la più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro con quella della libertà vigilata. Secondo la prospettazione difensiva, tale elemento, unitamente al fatto che i precedenti penali iscritti a carico del ricorrente risalgano al 2022 e che non vi siano pendenze recenti, avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa. Al fine di corroborare l’assenza dell’attualità del pericolo, parte ricorrente rimarca - in adesione a quanto originariamente rilevato dal Giudice per le indagini preliminari - il lasso di tempo di svariati mesi trascorso dalla commissione del fatto (avvenuto nel dicembre 2024): ciò che, a suo dire, renderebbe la misura carceraria tardiva e priva di concreta efficacia preventiva. Si contesta, infine, la sussistenza sia del pericolo di fuga, essendo il ricorrente radicato a Rimini, sia del pericolo di inquinamento probatorio. 2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai criteri di scelta della misura e al principio di proporzionalità di cui all’art. 275 cod. proc. pen. 3 Si critica la stringatezza dell’apparato argomentativo del Tribunale, che si sarebbe limitato a definire la custodia in carcere come "unico presidio adeguato" mediante clausole di stile, senza operare un reale vaglio sulla gradualità delle misure possibili, in violazione del canone di proporzionalità tra l’entità del fatto e quella disposta, nonché del principio del "minore sacrificio necessario" sancito dalla Consulta. Si assume, in sintesi, che le ipotetiche esigenze cautelari avrebbero potuto trovare soddisfacimento mediante l’applicazione di misure non detentive, profilo sul quale l’ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni doverosa motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. I motivi dedotti ripropongono, nella sostanza, questioni di merito rispetto alle quali il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Come ricordato dalle Sezioni Unite, esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito;
il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della completezza e della coerenza logica della motivazione, non potendo essere utilizzato per prospettare un’interpretazione alternativa, ancorché plausibile, delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv 207944; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv 205621). Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedano Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circa l’incensurabilità della valutazione della gravità indiziaria, nonché Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 250093- 01, circa l’incensurabilità della valutazione delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura. 2. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità della valutazione sull’attualità del pericolo di reiterazione. La censura, pur formalmente ricondotta al vizio di motivazione, tende in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e delle circostanze personali dell’indagato. 2.1. Questa Corte ha in più occasioni precisato che l’intervallo temporale trascorso dai fatti (cosiddetto “tempo silente”) non esclude, di per sé, l’attualità del pericolo, ma richiede semplicemente una motivazione tanto più approfondita 4 quanto maggiore è la distanza temporale. Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla probabilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che sia necessaria – si ripete – la previsione che vi siano, in concreto, specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769- 01; così pure Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01 e Sez. 5, n. 42580 del 2/10/2024, non massimata). In tale ottica, l’attualità del pericolo di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può essere apprezzata sulla base di ragioni indicative della persistenza della personalità criminale dell’indagato, desumibile, tra l’altro, dalla sistematicità e gravità delle condotte pregresse, anche se non recentissime, oltre che dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (così, ad esempio, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567-01 e Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01): di modo che, in sostanza, «la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale» (Sez. 5, n. 42580 del 02/10/2024, non massimata). 2.2. Nella specie, il Tribunale di Bologna ha compiuto una valutazione prognostica fondata su elementi concreti ed assolutamente logici, che – a suo dire – superano il mero dato temporale correlato relativo al momento della commissione dei reati. Precisamente, il Tribunale ha richiamato: l’elevatissimo numero dei precedenti e la loro gravità (“dodici condanne per furto, una condanna per furto in abitazione, una condanna per rapina, una condanna per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, una condanna per ricettazione, una condanna per indebito utilizzo di carte di credito, due condanne per evasione”); la declaratoria di delinquenza abituale nel 2018; i periodi di carcerazione e di sottoposizione a detenzione domiciliare (evidentemente ritenuti, nel provvedimento impugnato, privi di capacità deterrente); lo stato di disoccupazione dell’indagato (che faceva ritenere che lo stesso traesse quanto necessario per vivere dalla commissione di reati contro il patrimonio); l’assenza di qualsivoglia elemento positivo, sintomatico di un cambiamento di rotta (“come, ad esempio, il reperimento di lecita occupazione”); la circostanza secondo cui, nonostante “la sottoposizione a tale 5 misura di sicurezza (della durata di due anni) l’indagato non ha avuto scrupoli a commettere i reati per cui si procede”. A tali elementi di valutazione, il Tribunale ha aggiunto l’esistenza di un procedimento pendente per fatti analoghi (sempre per furto ed indebito utilizzo di un bancomat) commessi il 5 settembre 2024. Da tutti tali dati, il provvedimento impugnato ha tratto la convinzione che, “con una probabilità vicina alla certezza, RE ricadrà nella commissione di reati connotati dal fine di lucro, a cui si è dedicato professionalmente e continuativamente negli ultimi trent’anni” (p. 4), così ritenendo concreto e attuale il pericolo di ulteriore recidiva. La doglianza relativa alla mancata valorizzazione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza del 18 gennaio 2023 è, dunque, infondata. Come osservato, il Tribunale non solo ha considerato tale provvedimento (che ha convertito la misura di sicurezza della casa di lavoro in libertà vigilata), ma lo ha, anzi, valorizzato, rimarcando che esso non attesti, ex se, la cessazione della pericolosità dell’indagato, e che, anzi, dimostri la pervicacia delinquenziale del RE, che non aveva avuto remore nel commettere i delitti nel mentre era in esecuzione la detta misura. Anche tale deduzione difensiva, pertanto, a fronte della detta congrua motivazione, si risolve, in definitiva, nella mera richiesta di una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Infine, le doglianze di parte ricorrente concernenti l’insussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio sono del tutto irrilevanti, non avendo il Tribunale dedotto nulla al riguardo. 3. Il secondo motivo, che investe la scelta della misura custodiale e il principio di proporzionalità, è infondato. Invero, questa Corte, in aderenza a quanto più volte statuito, tra l’altro, dalla Consulta e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha costantemente ribadito che la custodia cautelare è misura eccezionale e deve essere applicata solo quando tutte le altre misure appaiano insufficienti e per il tempo strettamente necessario. È, al riguardo, certamente vero che la legge 47/2015 ha, non solo, ancorato la restrizione ante iudicium ad esigenze cautelari necessariamente connotate da concretezza e attualità, ma ha anche circoscritto gli automatismi ex lege (previsti negli artt. 275, comma 3, 276, comma 1-bis, e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.), correlativamente ampliando gli spazi valutativi del giudice, al fine di garantire sia la "individualizzazione" della coercizione ai pericula effettivamente sussistenti, sia il "minimo sacrificio necessario", in ossequio al dettato di cui agli 6 artt. 3, 13 e 27 Cost. e ai principi espressi – come detto – dalla Consulta e dalla Corte di AS (ex plurimis, Corte cost. n. 299/2005; CEDU sent. 2 luglio 2009, AF c. Grecia, e 8 novembre 2007, EL c. Belgio). Dunque, è indubbio che la custodia cautelare in carcere resti misura di extrema ratio, da applicare solo quando le altre misure risultino inidonee. Tuttavia, il Tribunale di Bologna ha rispettato tali criteri, non fermandosi al richiamo del comma 5 bis dell’art. 284 cod. proc. pen. (secondo cui «non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura»), motivando espressamente sulla proporzione tra pericolo concreto e intensità della misura adottata. In particolare, l’ordinanza impugnata ha dato puntuale conto delle ragioni per cui misure meno afflittive non fossero in concreto idonee a scongiurare il detto rilevantissimo pericolo di recidiva, richiamando gli elementi sopra menzionati, fra cui, in particolare, le due condanne per evasione, la recidiva reiterata e la dichiarata abitualità delinquenziale, l’entità del danno procurato alla vittima (circa 2.490,00 euro), la gravità dei reati e la loro commissione nel mentre il ricorrente era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata (circostanza, questa, ritenuta espressamente dimostrativa dell’inefficacia deterrente di eventuali misure meno rigide). Tali argomentazioni, che non sono affatto manifestamente illogiche, sono idonee a sorreggere la scelta della misura e valgono a escludere la lamentata violazione del principio di proporzionalità, essendo, i giudici di merito, giunti alla conclusione che solo la custodia in carcere possa prevenire la reiterazione di analoghi reati. 4. In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata si articola in maniera completa, coerente e priva di illogicità manifeste o violazioni di legge, sicché il ricorso deve essere rigettato. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 7 Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO CA IA OS AN CO