Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8727 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA NOITAL27 IN NOME DEL POPO LA CORTE BR ADI SSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PROPRIET VS VCAPISHE- + ·TROVA-VALUTAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 5215/99 Dott. Rafaele CORONA Cron. 19911 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Consigliere Rep.·37005 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. NN SCHERILLO - Ud. 22/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere -Dott. Vincenzo MAZZACANE UFFICIO COPIE Richiesta cop a studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 6000 SE N TENZA sul ricorso proposto da: IL ES SC RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato GELERA CANCELLERIA GIORGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente B
contro
FI GI, FI IE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CREMONA 15/B, difese dall'avvocato NERI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 19752/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/11/98;2001 337 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
l'Avvocato GELERA Giorgio, difensore deludito ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NERI Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 ed il 10.7.1995 RO TT conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma NN ES e BR ES chiedendo dichiararsi l'acquisto in proprio favore per usucapione della proprietà dell'appezzamento di terreno di mq. 1038 sito in Roma, via Papiria, contraddistinto al foglio 956, partita 98021, particella 172 sub e 712 e particella 173 sub b 714; esponeva in proposito di aver occupato dall'anno 1968 il suddetto terreno coltivandolo ad orto ed avendone il possesso esclusivo per oltre venti anni. Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo il rigetto della domanda attrice e formulando domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di quella parte del terreno detenuto dal TT. Il Pretore adito con sentenza del 30.12.1996 dichiarava l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà del bene in favore del TT. Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello interposto avverso tale decisione da NN ES e BR ES, con sentenza del 9.II.1998 rigettava la domanda proposta dal 3 TT e lo condannava а restituire alle appellanti le porzioni di terreno da lui occupate. Il Tribunale riteneva non provate, alla luce delle deposizioni di alcuni testi, le circostanze relative alla coltivazione ed alla recinzione del terreno da parte del TT, aggiungendo altresì che tutti i testi indotti dalle ES avevano riferito che il fondo il questione era incolto e libero;
il giudice di appello poi rilevava che, in un quadro probatorio caratterizzato da deposizioni contraddittorie dei testi indicati dalle parti era emersa la circostanza, contendenti, al fine di poter configurare un insufficiente possesso "uti dominus", di una occupazione da parte del TT di parte del terreno per erigervi una costruzione e di una utilizzazione della superficie circostante per coltivarvi degli ortaggi, senza peraltro che fosse risultato in quale misura egli avesse espletato quest'ultima attività; infine il Tribunale riteneva che la prova del possesso utile ai fini della usucapione avrebbe potuto essere costituita anche da una recinzione del terreno con apposito lucchetto, e che peraltro ciò non era avvenuto, avendo anzi le controparti dimostrato di aver mantenuto integra la recinzione dell'intero complesso. Avverso tale sentenza il TT ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi;
resistono con controricorso NN ES e successivamenteBR ES che hanno presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1140 e 1158 C.C., assume che dalla istruttoria espletata era emersa la prova del possesso da parte sua del terreno in questione per il tempo necessario al riconoscimento dell'acquisto per usucapione, ovvero dall'anno 1968 all'anno 1991, allorchè le sorelle ES avevano iniziato a manifestare il loro dissenso in proposito;
contrariamente all'assunto del Tribunale, invero, dalle deposizioni testimoniali era risultato il TT aveva tenuto unprovato che comportamento univocamente corrispondente ladella proprietà mediante all'esercizio coltivazione ad ortaggi e frutta dell'appezzamento di terreno per cui è causa, l'apposizione di una recinzione attorno ad esso e la costruzione di un manufatto in lamiera e legno adibito a magazzino. 5 Con il secondo motivo il TT, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al requisito del possesso "ad ALLA usucapionem" e valutazione della relativa prova, assume che il Tribunale di Roma, valorizzando deposizioni testimoniali del tutto generiche, ha trascurato le risultanze probatorie, in particolare disattendendo le dichiarazioni circostanziate dei testi indotti dal ricorrente che avevano esattamente descritto ed identificato il piccolo occupato e coltivato appezzamento di terreno fin dall'anno 1968; dall'esponente, recintato inoltre gli accertamenti effettuati dal Tribunale con riferimento ad epoca successiva all'anno 1988 non avevano alcuna rilevanza al fine di escludere l'acquisto dell'immobile per usucapione, essendo quest'ultima già maturata per effetto dell'avvenuto decorso del periodo ventennale previsto dalla legge. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 C.C., lamenta che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto alcuni comportamenti posti in essere dalle sorelle ES così come emersi da alcune deposizioni testimoniali, concretatisi in pulizia e recinzione dell'appezzamento di terreno in questione, idonei ad interrompere la maturazione del termine ventennale necessario per l'usucapione, laddove in realtà ad essi non poteva riconoscersi tale attitudine. I motivi suddetti, da esaminare tutti congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Il Tribunale di Roma, invero, sulla base di un accertamento di fatto immune da vizi logici, come tale insindacabile in questa sede, ha escluso che il attiTT avesse posto in essere configurabili come esercizio di un possesso utile all'acquisto per usucapione della proprietà del terreno per cui è causa;
in particolare alla luce delle deposizioni dei testi escussi ha ritenuto non provata né la recinzione del bene né l'apposizione di un lucchetto da parte del TT, che in realtà si era limitato ad occuparlo per erigervi una costruzione ed a coltivarlo ad ortaggi, senza peraltro che fossero emerse modalità specifiche e circostanziate in ordine alla sua concreta utilizzazione tali da poter riconoscere in esse una estrinsecazione di attività qualificabili come possesso;
inoltre le sorelle ES avevano dimostrato di aver sempre mantenuto integra la 7 recinzione dell'intera area di circa 42.000 mq. nell'ambito della quale era compreso l'appezzamento di terreno utilizzato dal TT. All'esito di tale ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia dunque mancata la prova di un possesso utile finall'usucapione da parte del TT dall'inizio dell'occupazione del suddetto bene, non avendo mai omesso le sorelle ES di compiere atti inequivocabilmente rivelatori della loro volontà di conservare la diretta disponibilità del terreno, come appunto la menzionata recinzione. Orbene in presenza di tale apprezzamento di fatto da parte del giudice di appello il ricorrente tende a prospettare una diversa valutazione delle istruttorie ed in particolare delle risultanze deposizioni testimoniali onde sostenere la tesi dell'avvenuto acquisto per usucapione della l'inammissibilitàproprietà del bene, trascurando di una censura siffatta in sede di legittimità. Secondo infatti l'orientamento consolidato di questa Corte, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri involgono apprezzamenti 8 di fatto riservati al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento о а confutare tutte le deduzioni difensive (vedi 'ex multis" Cass. 12.3.1996 n. 2008; Cass. 29. II. 1999 n. 13313); ed è indubitabile che il giudice di appello, nell'esprimere le proprie valutazioni sulla base della prova testimoniale espletata, si è giurisprudenziale all'indirizzo attenuto menzionato. considerazioni Da tali consegue poi l'irrilevanza di alcune considerazioni di diritto svolte dal ricorrente, di per sé condivisibili ma estranee alla fattispecie. E' invero indiscutibile che il requisito della continuità del possesso deve essere apprezzato in relazione alla destinazione del bene che ne forma oggetto, cosicché l'intermittenza dei relativi atti di godimento, quando rivestono carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non escluse la persistenza del potere di fatto sulla cosa (Cass. 23.3.1998 n. 3081; Cass. 12.7.2000 n. 9 9238); tuttavia tale principio (invocato dal ricorrente in relazione al fatto che alcuni testi avevano riferito di non aver notato la presenza del TT sull'appezzamento di terreno in questione) è estraneo alla fattispecie, laddove il giudice di merito ha escluso, come si è visto, la sussistenza dei requisiti necessari a configurare un possesso nell'occupazione del bene da parte del TT. Coerentemente con questo convincimento, poi, nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento, come invece erroneamente dedotto dal ricorrente, a pretesi atti interruttivi del possesso posti in essere dalle ES: infatti termine utile per l'interruzione del decorso del proprietario di un l'usucapione da parte del determinato bene presuppone logicamente una pregressa relazione possessoria instaurata da un terzo sul bene stesso, mentre nella fattispecie, come già evidenziato, il giudice di appello ha escluso "ab origine" la ricorrenza dei requisiti del possesso nella occupazione del suddetto appezzamento di terreno da parte del TT. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come 10 in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al per spese e di lire pagamento di lire 173.200 2.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 22.2.2001. Slowm Vinum Mens e entere IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO LAUN Roma 26 GIU 2001. IL CANCELLIERE C1 RE C1 İL Francesco Catania Cocoo 3100000 UFFICIO ENTRATE SOMA 2 Registrat 2001e4 .48898. al n. S. 310.000 (lire trece ntoimila ) p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DFLIPPO) Responsabile Servizi udiziari (Dr. M. RAQUICHINI) Ent RA 11