CASS
Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2023, n. 37836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37836 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA 15 SET 21,23 sul ricorso proposto da: SI ES, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 7668/22 della Corte di appello di Roma del 6 luglio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 37836 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Roma, in data 6 luglio 2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni 1 di reclusione emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, datata 14 luglio 2021, a carico di IM ES, imputato per il reato di cui all'alt 7, comma 1, in relazione all'art. 3 del decreto- legge n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019, per avere reso false dichiarazioni in occasione della presentazione della domanda per l'ottenimento del cosiddetto "reddito di cittadinanza", avendo omesso di comunicare la titolarità di quote sociali a lui spettanti e di cariche di rappresentanza di soggetti giuridici da lui rivestite. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, formulando due motivi di doglianza. Con il primo, è stata dedotta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in cui la Corte di appello capitolina sarebbe incorsa ritenendo integrato, nel caso di specie, il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Il IM avrebbe erroneamente compilato una parte del modulo di richiesta necessario per ottenere il "reddito di cittadinanza", omettendo di comunicare la titolarità di quote sociali e cariche di rappresentanza in vari soggetti giuridici, così affermando di possedere il requisito del reddito complessivo familiare compreso nei limiti previsti dalla normativa ai fini della concessione;
ad avviso del ricorrente, la condotta avrebbe dovuto ritenersi colposa, in quanto le società riconducibili all'imputato avrebbero cessato qualsiasi attività da anni, risultando pertanto inattive e senza alcun valore patrimoniale oltre che assolutamente improduttive e quindi incapaci di realizzare alcun reddito. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa in ordine al disposto trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato, che corrisponderebbe, ad avviso del ricorrente, al minimo edittale della pena prevista per il reato ascritto, senza previa riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e scomputo di un terzo in virtù della scelta del rito abbreviato. La Corte di appello avrebbe omesso di valutare come il Simnni, sentito nel corso delle indagini dalla Guardia di Finanza di Ostia, avrebbe immediatamente ammesso di aver errato nella compilazione del modulo per l'ottenimento del 2 reddito di cittadinanza;
e come il Pm avesse richiesto in sede di giudizio di primo grado l'applicazione di una pena di soli mesi 4 di reclusione. Al ricorrente dovrebbe, infine, concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la mancanza di recidiva specifica e di reati di recente commissione da parte dell'imputato, che possano giustificarne la mancata applicazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato inammissibile e per tale deve essere, pertanto, dichiarato. Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente esaminare, onde liberare il campo, anche pro futuro, da possibili equivoci interpretativi, il tema, non sollevato dalle parti ma, comunque, evidentemente suscettibile di essere esaminato anche ex officio, della perdurante rilevanza penale della condotta posta in essere dal ricorrente. Deve, infatti, segnalarsi che, con legge n. 197 del 2022, è stata disposta, all'art. 1, comma 318, nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al decreto-legge n. 4 del 2019 e successive modificazioni, è stata disposta, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche l'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico prevista dalla medesima legge;
l'efficacia, tuttavia, di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Deve pertanto ritenersi che, sebbene la legge in questione, la n. 197 del 2022, sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, tuttavia la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione or ora ricordata deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti. Né ad una tale interpretazione costituisce ostacolo la previsione di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., il quale prevede che "nessuno può essere 3 punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato", atteso che, dovendo farsi riferimento ai fini della applicazione della legge penale, alla normativa vigente sia al momento del fatto che a quella vigente al momento di celebrazione del giudizio, a tutt'oggi, per effetto della clausola di postergazione dell'effetto abrogativo dell'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, contenuta nel già citato comma 318 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, il fatto attribuito al IM come da lui commesso costituiva reato sia alla data di sua realizzazione sia, ancora, al presente momento, a nulla rilevando - se non che per gli eventuali, diversi, effetti del secondo periodo dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. - la successiva, ancorché anteriormente prevista, abrogazione della norma incriminatrice. Fatta questa opportuna puntualizzazione, si osserva che le ragioni impugnatorie articolate dalla difesa del ricorrente sono prive di pregio. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il preteso errore sulla legge penale in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel sanzionare il comportamento posto in essere dal IM - il quale, si ricorda, ha omesso di segnalare, in occasione della presentazione della domanda per l'accesso al "reddito di cittadinanza", taluni elementi di fatto, quali la sua partecipazione a determinate compagini societarie nonché il ruolo da lui rivestito in esse, decisive ai fini del godimento del beneficio in questione - comportamento che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato determinato da un errore da lui compiuto nell'interpretare la doverosità o meno delle informazioni omesse e, pertanto, sarebbe carente con riferimento al necessario elemento soggettivo, si osserva come la tesi svolta dalla ricorrente difesa sia destituita di qualsivoglia fondamento. Come, infatti, è stato da questa Corte in diverse occasioni affermato, l'erronea opinione dell'agente circa la necessità di fornire determinate informazioni, laddove tale dovere informativo sia previsto da norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, esula rispetto alla disciplina dell'errore su legge diversa da quella penale, di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen., ed è, pertanto, irrilevante ai fini della esclusione della relativa responsabilità (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 luglio 2016, n. 27941; idem Sezione I penale, 19 settembre 2017, n. 42795). Considerato che nel caso di specie l'omissione delle informazioni dovute è espressamente prevista come condotta penalmente rilevante, ove strumentale al conseguimento indebito del beneficio del reddito di cittadinanza, è evidente la estraneità della vicenda al tema dell'errore su legge extrapenale. 4 Quanto al secondo motivo di impugnazione, sviluppato con riferimento al vizio di motivazione in ordine alla dosimetria sanzionatoria applicata al caso del IM, si rileva che, per come anche segnalato nella sentenza impugnata, la pena è stata applicata nel suo minimo edittale, pari a due anni di reclusione, al quale è stata, dapprima, applicata la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sebbene in misura non massima ma indubbiamente neppure irrisoria (si tratta della riduzione di un quarto della pena base e non di un terzo), e, quindi, sulla pena così risultante, di 18 mesi di reclusione, la diminuente di un terzo secco legata alla scelta del rito. A fronte di tale piana ricostruzione il ricorrente si è limitato ad eccepire una carenza di motivazione, essendo, evidentemente, dimentico del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, allorchè la sanzione è determinata in misura prossima (in questo caso coincidente quanto alla pena base) al minimo edittale, la motivazione di tale scelta è adeguatamente resa col richiamo alla sua adeguatezza e congruità rispetto al fatto commesso. Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della stessa, il fatto che non risulti essere stato formulato uno specifico motivo di gravame in ordine a tale capo della sentenza di primo grado, come emerge dalla incontestata silloge di tali motivi riportata dalla Corte capitolina nella parte narrativa della sentenza impugnata, rende a questo punto inammissibile la censura di vizio di motivazione svolta dalla ricorrente difesa, posto che alcun onere di motivazione, data la natura devolutiva del giudizio di appello, gravava sulla Corte territoriale in relazione all'argomento ora dedotto. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 37836 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Roma, in data 6 luglio 2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni 1 di reclusione emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, datata 14 luglio 2021, a carico di IM ES, imputato per il reato di cui all'alt 7, comma 1, in relazione all'art. 3 del decreto- legge n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019, per avere reso false dichiarazioni in occasione della presentazione della domanda per l'ottenimento del cosiddetto "reddito di cittadinanza", avendo omesso di comunicare la titolarità di quote sociali a lui spettanti e di cariche di rappresentanza di soggetti giuridici da lui rivestite. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, formulando due motivi di doglianza. Con il primo, è stata dedotta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in cui la Corte di appello capitolina sarebbe incorsa ritenendo integrato, nel caso di specie, il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Il IM avrebbe erroneamente compilato una parte del modulo di richiesta necessario per ottenere il "reddito di cittadinanza", omettendo di comunicare la titolarità di quote sociali e cariche di rappresentanza in vari soggetti giuridici, così affermando di possedere il requisito del reddito complessivo familiare compreso nei limiti previsti dalla normativa ai fini della concessione;
ad avviso del ricorrente, la condotta avrebbe dovuto ritenersi colposa, in quanto le società riconducibili all'imputato avrebbero cessato qualsiasi attività da anni, risultando pertanto inattive e senza alcun valore patrimoniale oltre che assolutamente improduttive e quindi incapaci di realizzare alcun reddito. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa in ordine al disposto trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato, che corrisponderebbe, ad avviso del ricorrente, al minimo edittale della pena prevista per il reato ascritto, senza previa riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e scomputo di un terzo in virtù della scelta del rito abbreviato. La Corte di appello avrebbe omesso di valutare come il Simnni, sentito nel corso delle indagini dalla Guardia di Finanza di Ostia, avrebbe immediatamente ammesso di aver errato nella compilazione del modulo per l'ottenimento del 2 reddito di cittadinanza;
e come il Pm avesse richiesto in sede di giudizio di primo grado l'applicazione di una pena di soli mesi 4 di reclusione. Al ricorrente dovrebbe, infine, concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la mancanza di recidiva specifica e di reati di recente commissione da parte dell'imputato, che possano giustificarne la mancata applicazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato inammissibile e per tale deve essere, pertanto, dichiarato. Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente esaminare, onde liberare il campo, anche pro futuro, da possibili equivoci interpretativi, il tema, non sollevato dalle parti ma, comunque, evidentemente suscettibile di essere esaminato anche ex officio, della perdurante rilevanza penale della condotta posta in essere dal ricorrente. Deve, infatti, segnalarsi che, con legge n. 197 del 2022, è stata disposta, all'art. 1, comma 318, nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al decreto-legge n. 4 del 2019 e successive modificazioni, è stata disposta, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche l'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico prevista dalla medesima legge;
l'efficacia, tuttavia, di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Deve pertanto ritenersi che, sebbene la legge in questione, la n. 197 del 2022, sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, tuttavia la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione or ora ricordata deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti. Né ad una tale interpretazione costituisce ostacolo la previsione di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., il quale prevede che "nessuno può essere 3 punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato", atteso che, dovendo farsi riferimento ai fini della applicazione della legge penale, alla normativa vigente sia al momento del fatto che a quella vigente al momento di celebrazione del giudizio, a tutt'oggi, per effetto della clausola di postergazione dell'effetto abrogativo dell'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, contenuta nel già citato comma 318 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, il fatto attribuito al IM come da lui commesso costituiva reato sia alla data di sua realizzazione sia, ancora, al presente momento, a nulla rilevando - se non che per gli eventuali, diversi, effetti del secondo periodo dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. - la successiva, ancorché anteriormente prevista, abrogazione della norma incriminatrice. Fatta questa opportuna puntualizzazione, si osserva che le ragioni impugnatorie articolate dalla difesa del ricorrente sono prive di pregio. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il preteso errore sulla legge penale in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel sanzionare il comportamento posto in essere dal IM - il quale, si ricorda, ha omesso di segnalare, in occasione della presentazione della domanda per l'accesso al "reddito di cittadinanza", taluni elementi di fatto, quali la sua partecipazione a determinate compagini societarie nonché il ruolo da lui rivestito in esse, decisive ai fini del godimento del beneficio in questione - comportamento che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato determinato da un errore da lui compiuto nell'interpretare la doverosità o meno delle informazioni omesse e, pertanto, sarebbe carente con riferimento al necessario elemento soggettivo, si osserva come la tesi svolta dalla ricorrente difesa sia destituita di qualsivoglia fondamento. Come, infatti, è stato da questa Corte in diverse occasioni affermato, l'erronea opinione dell'agente circa la necessità di fornire determinate informazioni, laddove tale dovere informativo sia previsto da norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, esula rispetto alla disciplina dell'errore su legge diversa da quella penale, di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen., ed è, pertanto, irrilevante ai fini della esclusione della relativa responsabilità (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 luglio 2016, n. 27941; idem Sezione I penale, 19 settembre 2017, n. 42795). Considerato che nel caso di specie l'omissione delle informazioni dovute è espressamente prevista come condotta penalmente rilevante, ove strumentale al conseguimento indebito del beneficio del reddito di cittadinanza, è evidente la estraneità della vicenda al tema dell'errore su legge extrapenale. 4 Quanto al secondo motivo di impugnazione, sviluppato con riferimento al vizio di motivazione in ordine alla dosimetria sanzionatoria applicata al caso del IM, si rileva che, per come anche segnalato nella sentenza impugnata, la pena è stata applicata nel suo minimo edittale, pari a due anni di reclusione, al quale è stata, dapprima, applicata la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sebbene in misura non massima ma indubbiamente neppure irrisoria (si tratta della riduzione di un quarto della pena base e non di un terzo), e, quindi, sulla pena così risultante, di 18 mesi di reclusione, la diminuente di un terzo secco legata alla scelta del rito. A fronte di tale piana ricostruzione il ricorrente si è limitato ad eccepire una carenza di motivazione, essendo, evidentemente, dimentico del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, allorchè la sanzione è determinata in misura prossima (in questo caso coincidente quanto alla pena base) al minimo edittale, la motivazione di tale scelta è adeguatamente resa col richiamo alla sua adeguatezza e congruità rispetto al fatto commesso. Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della stessa, il fatto che non risulti essere stato formulato uno specifico motivo di gravame in ordine a tale capo della sentenza di primo grado, come emerge dalla incontestata silloge di tali motivi riportata dalla Corte capitolina nella parte narrativa della sentenza impugnata, rende a questo punto inammissibile la censura di vizio di motivazione svolta dalla ricorrente difesa, posto che alcun onere di motivazione, data la natura devolutiva del giudizio di appello, gravava sulla Corte territoriale in relazione all'argomento ora dedotto. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente