Sentenza 17 luglio 2012
Massime • 1
La particolare disciplina circa la competenza dell'ufficio giudiziario nei procedimenti riguardanti magistrati trova applicazione anche quando essi abbiano riferimento, come soggetto indagato o imputato o persona offesa o danneggiata dal reato, ad un giudice di sorveglianza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2012, n. 32009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32009 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
Testo completo
32 0 09 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Consigliere - N 2242/2012 Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA Dott. MARGHERITA CASSANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO N. 46507/2011 - Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SANSALONE NICOLA N. IL 15/06/1949 avverso l'ordinanza n. 1138/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA, del 06/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
6. BELEHAYEC he demandaro Canallamento senza rinno con le Tresmimoue deffideli siduenza impupuare out of Tubundle it servephouse comferente;
Udit i difenser Avv.; е RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6.7.2011 il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova cd. terapeutico alla quale era stato ammesso, in data 3.6.2010, Nicola Sansalone, tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torino per il reato di millantato credito. -Riteneva il tribunale -per quanto qui interessa l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 11 cod. proc. pen., atteso che competente per la revoca della misura alternativa è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 677 cod. proc. pen., 51 -ter e 70 Ord. Pen., il giudice del luogo in cui la misura è in corso;
che l'art. 11 detta una disciplina speciale in tema di competenza per la fase della cognizione e non suscettibile di interpretazione analogica. Inoltre, ad avviso del tribunale non sussisteva la inefficacia del provvedimento di sospensione cautelativa della misura alternativa emesso dal Magistrato di sorveglianza, essendo stato nella specie rispettato tale termine per la fissazione del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, non potendo detto termine assumere alcuna rilevanza con riferimento alla emissione del provvedimento del tribunale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il predetto, personalmente, denunciando la violazione di legge con riferimento all'art. 11 cod. proc. pen. e all'art.51 -ter Ord. Pen. per mancata osservanza del termine di dieci giorni entro e i quali deve intervenire il provvedimento del Tribunale a pena di inefficacia del provvedimento cautelare del Magistrato di sorveglianza. Deduce, altresì, il vizio di motivazione in ordine alla revoca della misura alternativa per omessa valutazione del positivo percorso di recupero. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1. Va, in primo luogo, premesso che, nella specie, la violazione dell'art. 11 cod. proc. pen. è stata dedotta in conseguenza della circostanza che il Sansalone è indagato ed è stato tratto in arresto in esecuzione della ordinanza di custodia cautelare in relazione al reato di millantato credito che vede quale persona offesa un giudice del Tribunale di sorveglianza di Genova che procede in relazione alla revoca della misura alternativa in ragione della predetta vicenda giudiziaria. Alla luce, pertanto, dei criteri ermeneutici indicati da questa Corte in materia di applicazione della speciale disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen., ad avviso del Collegio, nella specie deve ritenersi fondata la censura del ricorrente. 2 Invero, l'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420, art. 1, ha mantenuto nella sostanza inalterata la regola di cui al previgente comma 2, in base al quale i procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. Così che, è stato affermato che la disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen., in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati si applica anche agli esperti che, ai sensi degli artt. 70, comma terzo, e 80, comma quarto legge 26 luglio 1975 n. 354, compongono il Tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 16713, 18/03/2008, Manacorda, rv. 240126). Alla stregua di questi principi la competenza appartiene al Tribunale di sorveglianza di Torino, al quale vanno trasmessi gli atti, considerato che l'art. 11 cod. proc. pen. che stabilisce che per i fatti riguardanti i magistrati di Genova è competente l'A.G. di Torino.
2. Pur tenuto conto di quanto in premessa, non è fondata la doglianza del ricorrente avuto riguardo alla pretesa inefficacia del provvedimento di sospensione della revoca disposta dal Magistrato di sorveglianza, atteso che il Tribunale di sorveglianza è intervenuto nei termini previsti dall'art. 51 -ter Ord. Pen. dal momento della ricezione degli atti. Invero, deve ritenersi orientamento consolidato quello secondo il quale la mancata osservanza del termine di trenta giorni entro il quale, a norma dell'art.51 -ter Ord. Pen., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto. La mancata osservanza di tale termine non assume invece alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non prevista alcuna sanzione processuale. (Sez. 1, n. 1403, 16/02/1999, Maresca, rv. 213255; Sez. 1, n. 44556, 18/11/2010, Catalano, rv. 248986). All'evidenza, quindi, stante il carattere di urgenza del procedimento di cui all'art. 51 -ter Ord. Pen. - più volte ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 46086, 20/06/2003, Sottosanti, rv. 226215; Sez. 1, n. 90, 12/01/1998, Bevilacqua, rv. 209582) la decisione nel rispetto del termini da parte del giudice incompetente non comporta l'inefficacia invocata dal ricorrente. 3 в А Ne consegue, peraltro, che il competente Tribunale di sorveglianza di Torino, cui deve disporsi la trasmissione degli atti per quanto in premessa, dovrà provvedere ai sensi e nei termini di cui all'art. 51 -ter Ord. Pen. dal momento della ricezione degli atti, tenendo conto, altresì, che - secondo l'orientamento innanzi richiamato - nella specie non opera l'istituto della sospensione feriale dei termini. Restano assorbite le residue doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso, il 17 luglio 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia La Posta Severo Chieffi DEPOSITATA IN CANCELLERIA CASS -8 AGO 2012 IL CANCELLIERE Miriam Daniela Arru 4