Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 820
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Il personale direttivo ha diritto a compenso per prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui le norme collettive delimitino anche per il medesimo un orario normale di lavoro e questo venga superato, oppure nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il contratto collettivo per i funzionari di banca, nel prevedere che l'orario di lavoro si effettua di massima in correlazione con l'orario dell'unità produttiva cui il funzionario è addetto, non fissi per i medesimi un orario rigido, anche perché l'orario dell'unità produttiva non coincide con quello contrattuale e può comprendere prestazioni di lavoro straordinario secondo le esigenze dell'organizzazione aziendale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 820
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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