Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Il personale direttivo ha diritto a compenso per prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui le norme collettive delimitino anche per il medesimo un orario normale di lavoro e questo venga superato, oppure nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il contratto collettivo per i funzionari di banca, nel prevedere che l'orario di lavoro si effettua di massima in correlazione con l'orario dell'unità produttiva cui il funzionario è addetto, non fissi per i medesimi un orario rigido, anche perché l'orario dell'unità produttiva non coincide con quello contrattuale e può comprendere prestazioni di lavoro straordinario secondo le esigenze dell'organizzazione aziendale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente -
" Ugo Berni Canani - Consigliere -
" Bruno Battimiello Rel. "
" Vincenzo Castiglione - "
" Maura La Terza - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n^ 14233/96 proposto da
IA RI, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rizzo in virtù di procura speciale a margine del ricorso, senza elezione di domicilio in Roma e quivi, pertanto, domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
ricorrente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a., in persona del Presidente legale rapp.te p.t dott. RI Sarcinelli, elett.te dom.ta in Roma alla via Valnerina n. 40 presso l'avv. Matteo Dell'Olio che unitamente all'avv. Corrado Franza la rappresenta e difende in virtù di procura speciale per atto notaio RI Liguori di Roma in data 24 dicembre 1996, rep. 101731
controricorrente nonché sul ricorso n^14440/96 proposto da
MI CH, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, unitamente e separatamente tra loro dagli avv.ti Sergio Turrà e Bruno Piacci, ed elett.te dom.to con gli stessi in Roma alla via di Ripetta n. 22 nello studio dell'avv. Nicola Petracca ricorrente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a., in persona del Presidente legale rapp.te p.t dott. RI Sarcinelli, elett.te dom.ta in Roma alla via Valnerina n. 40 presso l'avv. Matteo Dell'Olio che unitamente all'avv. Corrado Franza la rappresenta e difende in virtù di procura speciale per atto notaio RI Liguori di Roma in data 24 dicembre 1996, rep. 101732
controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n^ 2798 in data 22 novembre/9 dicembre 1995 (R.G. 26382/91 e 27629/91). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 1998 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Gaetano Rizzo;
udito l'avv. Matteo Dell'Olio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
GG RI e MI CH, ciascuno con proprio autonomo e distinto atto, ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in epigrafe indicata, che -respingendo gli appelli- ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto non spettante ad essi alcun compenso ulteriore per il lavoro straordinario svolto dal primo quale preposto ad agenzie di città della Banca Nazionale del Lavoro, e dal secondo dapprima quale preposto all'Ufficio Controllori e successivamente quale vice preposto ad agenzie della stessa città di Napoli.
Il Tribunale ha osservato che la durata giornaliera di lavoro dei due direttori non aveva mai superato quel limite di ragionevolezza oltre il quale il lavoro del dirigente, assumendo dimensioni abnormi per quantità e qualità, deve essere remunerato con un adeguamento della retribuzione.
La Banca Nazionale del Lavoro resiste con distinti controricorsi. GG RI e la Banca Nazionale del Lavoro hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost.; 1 R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692;
2099, 2107 e 2108 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), GG RI, premesso un riferimento alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sostiene che il Tribunale avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie, affermando dapprima che il funzionario protraeva la sua presenza in ufficio dall'una alle due ore giornaliere rispetto all'orario normale, e poi che le sue prestazioni si protraevano per circa due ore, sempre rispetto all'orario normale. Inoltre, il Tribunale avrebbe del tutto ignorato la deduzione formulata in appello circa l'anticipato inizio mattutino della prestazione lavorativa e la ridotta fruizione della pausa intermeridiana, e non avrebbe svolto al riguardo alcun accertamento sugli adempimenti incombenti al dirigente ad ogni apertura dei locali dell'agenzia sia al mattino che al pomeriggio. Il Tribunale, quindi, avrebbe valutato soltanto la ritardata cessazione della prestazione serale senza prendere in considerazione l'intera prestazione snodatasi durante l'intero arco della giornata lavorativa. Il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi sull'adeguatezza dell'orario osservato da esso GG senza prima accertare quale fosse l'orario lavorativo praticato dai funzionari in servizio presso i vari uffici della sede napoletana della Banca.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost.; 2099, 2107, 2108, 1362 e segg. c.c., in relazione alle norme del c.c.n.l. per il personale direttivo delle aziende di credito (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il GG sostiene che erroneamente il Tribunale ha fatto rientrare le prestazioni lavorative da lui rese oltre l'orario normale di lavoro nei criteri di flessibilità temporale che la contrattazione collettiva ha dettato per situazioni del tutto diverse. Nella specie, l'orario di lavoro del dirigente era rigido e contrattualmente circoscritto perché collegato agli orari di lavoro dell'agenzia cui era addetto. Comunque, il Tribunale non ha spiegato perché il principio di flessibilità ha consentito di escludere la gravosità di una prestazione eccedente di ben due ore la durata normale, ne' ha dato conto della durata della prestazione del personale direttivo dell'azienda, cui andava comparata quella da lui resa, al fine di valutarne la maggiore gravosità.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il GG critica l'impugnata sentenza per avere il
Tribunale omesso di verificare se sussistesse un diritto del funzionario ad una maggiore retribuzione, alla stregua dell'art. 36 Cost., pur avendo accertato che la prestazione lavorativa era di durata più ampia di quella degli altri dipendenti.
3.- Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., MI CH lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo che la prestazione era stata fornita per circa due ore oltre l'orario normale, aveva tuttavia escluso il carattere usurante di essa, senza motivare tale convincimento.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e "dell'art. 30 c.c.n.l. personale direttivo delle aziende di credito", nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il MI critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che il contratto fissa l'orario normale del funzionario con riferimento a quello di funzionamento dell'ufficio cui è preposto, sicché esso non può ritenersi flessibile. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362; 2041 c.c., 36 Cost. e 2099 c.c., nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Il MI lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'erogazione extra contrattuale, imputata dalla Banca a copertura della c.d. flessibilità temporale, ma che non ha alcuna correlazione con le prestazioni rese oltre l'orario normale.
4.- Tutti i suddetti motivi, di entrambi gli appelli, sono infondati. L'art. 1, secondo comma, R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, convertito nella L. 17 aprile 1925 n. 473, esclude il "personale direttivo delle aziende" dall'applicabilità delle norme in tema di limitazione dell'orario di lavoro. Secondo una non controversa giurisprudenza, nel personale direttivo sono da comprendersi i "funzionari" del settore bancario (Cass. 20 marzo 1997 n. 2476; 4 marzo 1992 n. 2595). Le ragioni che rendono inapplicabile un limite di orario al lavoro del dirigente risiedono nelle caratteristiche della sua prestazione, contrassegnata da interruzioni e discontinuità. Rileva anche la considerazione che al dirigente non si richiede tanto la messa a disposizione delle energie lavorative, quanto il raggiungimento di determinati risultati. Il lavoro del dirigente si apprezza cioè non tanto per la sua quantità, quanto per la sua qualità; ed è in considerazione di tale peculiarità che gli vengono attribuiti vantag gi e benefici contrattuali che valgono a differenziare il suo complessivo trattamento economico-normativo rispetto a quello degli altri lavoratori.
La mancanza di una previa determinazione dell'orario massimo di lavoro del dirigente non significa però che esso sia senza limiti. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha elaborato il principio secondo il quale il dirigente ha diritto ad una maggiorazione dei compensi quando l'orario di lavoro sia per lui (eccezionalmente) determinato o comunque quando la durata della sua prestazione si espanda fino a superare i limiti di ragionevolezza (Cass. 4 marzo 1992 n. 2595, cit.; 3 maggio 1990 n. 3680; 23 agosto 1996 n. 7773). Nella specie, il Tribunale, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, perché esente da errori di diritto e vizi della motivazione, ha escluso che, in assenza di un orario (normale) prefissato, tale limite sia stato valicato. Il Tribunale ha infatti spiegato che dalle prove raccolte emergeva che i funzionari si trattenevano in ufficio dall'una alle due ore giornaliere, ed ha quindi giudicato che tale prolungamento de o (rispetto a quello degli altri dipendenti dell'ufficio) non poteva ritenersi usurante e impeditivo delle "attività idonee a favorire la pienezza della vita fisica e dell'estrinsecazione della personalità morale, intellettuale e culturale".
In relazione all'elemento di più concreto rilievo -il carattere usurante della prestazione- il giudizio del Tribunale è da ritenere espressione di una oculata valutazione, considerato che, il lavoro eccedente quello c.d. normale consisteva nel mero coordinamento del lavoro straordinario degli altri dipendenti, e che comunque la prestazione complessiva dei funzionari non si discostava apprezzabilmente dall'orario legale di lavoro (art. 1, comma 1, R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, cit.) .
Non sussiste la denunciata contraddizione, in quanto il Tribunale ha dapprima riportato le risultanze testimoniali, dalle quali emergeva che il lavoro per così dire supplementare dei funzionari oscillava dall'una alle due ore, e poi, allorché ha dovuto valutare se quell'impegno superasse il limite di ragionevolezza, ha preso in considerazione l'ipotesi più favorevole per i lavoratori (circa due ore).
Il Tribunale non doveva pronunciarsi "circa l'anticipato inizio mattutino della prestazione lavorativa e la ridotta fruizione della pausa intermeridiana", perché tali circostanze non sono state sottoposte al suo esame. Infatti, nella parte espositiva dell'atto di appello il GG riferiva che al mattino raggiungeva l'ufficio mezz'ora prima degli altri dipendenti. Nessun accenno veniva fatto ad analogo impegno nell'intervallo pomeridiano. Nella parte destinata alla specificazione dei motivi (secondo quanto richiede l'art. 342 c.p.c.) non si parlava più ne' dell'anticipata presenza al mattino nè di quella pomeridiana. Va aggiunto che l'odierna doglianza non è accompagnata dalla indicazione della fonte processuale dalla quale emergerebbero i fatti trascurati dal giudice del merito (Cass. 29 agosto 1997 n. 8249). Analogamente è a dirsi della mancata comparazione dell'orario osservato dal GG con quello praticato dai "funzionari in servizio presso i vari uffici della sede napoletana della banca". Il ricorrente nulla dedusse al riguardo nel ricorso in appello, mentre in questa sede non precisa quali prove avesse offerto sul punto o comunque da dove emergerebbe il dato da comparare.
Per quanto riguarda la riferibilità, al lavoro del preposto ad agenzie, delle disposizioni collettive in tema di flessibilità dell'orario di lavoro del funzionario direttivo, si osserva che la censura non coglie un punto decisivo della controversia e che comunque difetta l'interesse a dedurla in questa sede di legittimità.
Invero, il Tribunale ha affermato che, con riguardo alle concrete condizioni di lavoro, la durata delle prestazioni rese dai funzionari non superava i ricordati limiti di ragionevolezza. Di conseguenza, non poteva parlarsi di diritto a compensi aggiuntivi. Ha poi aggiunto che comunque la norma contrattuale prevedeva espressamente che il lavoro del funzionario potesse svolgersi con criteri di flessibilità temporale.
Ora, questa seconda parte della motivazione attiene ad un'argomentazione ulteriore, volta a sorreggere solo in via integrativa una motivazione che ha le sue solide e sufficienti basi nelle considerazioni che fanno riferimento al carattere non usurante di prestazioni svolte entro sicuri limiti di ragionevolezza. Essendo quindi sviluppata ad abundantiam, non rileva la sua eventuale erroneità (Cass. 16 gennaio 1996 n. 301; 25 ottobre 1988 n. 5778; 13 giugno 1987 n. 5231). Il MI sostiene (secondo motivo) che l'orario di lavoro del funzionario direttivo è predeterminato e rigido in quanto l'art. 30 del CCNL prevede che la sua prestazione si effettua "in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per l'unità produttiva cui lo stesso è addetto".
Senonché, il ricorrente, nel riportare il testo contrattuale, omette di inserirvi il complemento "di massima". Dalla sentenza impugnata risulta infatti che l'art. 30 predetto dispone che la prestazione lavorativa del funzionario si effettua "di massima" in correlazione con l'orario dell'unità produttiva.
Già questa precisazione esclude che il funzionario, le cui prestazioni sono autonomamente organizzate, soggiaccia ad un orario rigido. Ma vi è di più. L'orario, stabilito per l'unità produttiva, cui deve correlarsi l'orario di lavoro del preposto, non è ne' quello degli altri dipendenti, ne' quello di apertura al pubblico. Corrisponde all'orario determinato dalle esigenze dell'organizzazione aziendale, ivi compreso l'eventuale lavoro straordinario degli addetti. In altri termini, il disposto della norma contrattuale non conforta la tesi della previsione di un orario rigido del funzionario, perché il collegamento di cui parla la norma predetta sta ad indicare una relazione con quelle che sono le esigenze ordinarie dell'unità produttiva, le quali ben possono andare oltre l'orario normale dei dipendenti.
Una volta appurato che i funzionari fornivano una prestazione rientrante in quella che può pretendersi normalmente da un direttivo, è da escludere in radice un contrasto con l'art. 36 Cost., e nello stesso tempo resta irrilevante stabilire se l'erogazione "extra contrattuale" sia da imputare alla cosiddetta flessibilità temporale.
I ricorsi vanno conclusivamente rigettati, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti alle spese, liquidate a carico di ciascuno di essi in L.25.000 oltre a L 4.000.000 (quattromilioni) per onorario. Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999