Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
La mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa (nella specie, della semilibertà), comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali.
Commentario • 1
- 1. Art. 51-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2010, n. 44556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44556 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Presidente - del 18/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2642
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 8919/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PI N. IL *06/06/1960*;
avverso l'ordinanza n. 1/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO, del 09/02/2010;
sentita la relazione fatte dal Dr. Silvestri Giovanni;
lette le conclusioni del PG, Dott. Delehaye Enrico il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.2.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano disponeva la revoca della misura alternativa della semilibertà in quanto al rientro da una licenza il condannato era stato riscontrato positivo alla cocaina.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 51 ter ord. pen. sull'assunto che il tribunale aveva deliberato la revoca della misura alternativa decorsi trenta giorni dalla sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza. Con il secondo motivo di gravame venivano prospettate violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi di prova in ordine alla possibilità di scambio delle provette contenti i campioni che hanno formato oggetto delle analisi. Tali censure venivano ribadite con memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non ha fondamento.
L'inconsistenza del primo motivo di ricorso risulta evidente alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha precisato come la mancata osservanza del termine di trenta giorni entro il quale, a norma dell'art. 51-ter ord. penit., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto: di talché la mancata osservanza di tale termine non assume invece alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale (Cass., Sez. 1, 16 febbraio 1999, n. 1403, Marasca, rv. 213255). Inoltre, mancano di pregio i rilievi critici concernenti l'esistenza di possibili errori delle analisi, in quanto, attenendo a valutazioni di merito, restano preclusi nel giudizio di legittimità essendo estranei al perimetro devolutivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1. In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010