Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1403
CASS
Sentenza 16 febbraio 1999

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La mancata osservanza del termine di trenta giorni entro il quale, a norma dell'art.51-ter ord.penit., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto.La mancata osservanza di tale termine non assume invece alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale.

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  • 1Il procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzioneAccesso limitato
    Saverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1403
Data del deposito : 16 febbraio 1999

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