Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
La mancata osservanza del termine di trenta giorni entro il quale, a norma dell'art.51-ter ord.penit., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto.La mancata osservanza di tale termine non assume invece alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale.
Commentario • 1
- 1. Il procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzioneAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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