Sentenza 20 giugno 2003
Massime • 1
La sospensione feriale dei termini, pur generalmente applicabile anche nei procedimenti di sorveglianza, non può, tuttavia, operare allorché le cadenze procedimentali impongono una decisione entro brevi termini legislativamente prefissati, come si verifica nel caso del termine di trenta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), il tribunale di sorveglianza deve decidere sulla sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione disposta dal magistrato di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2003, n. 46086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46086 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Gemelli Torquato Presidente
1. Dott. Bardovagni Paolo Consigliere
2. Dott. Riggio Gianfranco Consigliere
3. Dott. Vancheri Angelo Consigliere
4. Dott. Urban Giancarlo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT GR nato il [...];
avverso ordinanza del 22 agosto 2002, Trib. Sorveglianza di Ancona;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Bardovagni Paolo;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura (rigetto del ricorso).
CONSIDERATO IN FATTO
Nei confronti di TT GR, ammesso al regime di semilibertà, veniva disposta la provvisoria sospensione della misura alternativa con decreto in data 19 luglio 2002; il competente Tribunale di Sorveglianza di Ancona, all'esito dell'udienza camerale del 22 agosto 2002, con ordinanza depositata il giorno successivo revocava il beneficio.
Avverso tale decisione il difensore dell'interessato ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
OSSERVA IN DIRITTO
Con i motivi di gravame il ricorrente denuncia "nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo lett. c), cod. proc. pen. in quanto la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza, applicandosi non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti... nei casi di sospensione provvisoria della misura alternativa".
Il ricorso è infondato. Se questa Corte ha più volte ribadito la generale applicabilità della disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale, anche con riferimento al procedimento di esecuzione ed a quello di sorveglianza, precisando che l'inosservanza delle relative disposizioni, in quanto incidente sui termini a difesa, dà luogo a nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., ha tuttavia riconosciuto che tale principio incontra un limite nei casi in cui le cadenze procedimentali impongono una decisione entro brevi termini legislativamente prefissati (cfr. Cass., Sez. I, 1 febbraio 1993, Sambo) e, in particolare, proprio in tema di giudizio sulla revoca definitiva di misure alternative alla detenzione, che "verte sulla libertà personale del condannato" e perciò "esige per sua natura una pronta e sollecita definizione", secondo il rigido schema dettato dall'art. 51 ter legge 26 luglio 1975 n. 354: sospensione provvisoria del Magistrato di sorveglianza, immediata trasmissione degli atti al Tribunale, decisione entro trenta giorni dalla ricezione o, in caso di ritardo, inefficacia del provvedimento sospensivo (Cass., sez. I, 12.1/17.2.1998, Bevilacqua). D'altra parte, la opposta tesi (su cui v. Cass., Sez. I, 25.3/20.6.1998, Ronci) comporta - per il necessario collegamento istituito dal legislatore fra i due provvedimenti - la contemporanea sospensione del termine di efficacia di quello adottato in via provvisoria e, quindi, la protrazione dello stato detentivo del condannato oltre il limite temporale tassativamente prescritto, conclusione che appare al collegio inaccettabile, in quanto determina la proroga di un provvedimento interinale soppressivo della libertà personale, che non può operare oltre i casi e tempi consentiti. Al proposito va anche considerato che il termine per la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza riguarda il compimento di un'attività del giudicante, investito "ex officio" da altro organo giurisdizionale;
ora, per consolidata giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 19.6.1996, Giacomini), la sospensione di diritto dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742 opera riguardo ai termini la cui inosservanza comporti una sanzione processuale e, quindi, solo per i termini relativi alle parti, non anche per quelli riferibili al giudice, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 novembre 2003.