Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 999
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Sentenza 23 gennaio 2003

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In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 cod. civ. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera di un terzo; tuttavia, requisito indefettibile rimane quello che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 999
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

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