Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 cod. civ. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera di un terzo; tuttavia, requisito indefettibile rimane quello che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILARETE AA 159, presso lo studio dell'avvocato TONINO PRESTA, rappresentata e difesa dagli avvocati PEPPINO RUSSO, GIUSEPPE MAZZOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
B.I.C. BUSINESS INNOVATION CENTRE CALABRIA S.C.P.A., POLIEDRA S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 26/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 14/07/00 R.G.N. 26/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato TONINO PRESTA per delega MAZZOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Cosenza, AN LL conveniva in giudizio le società Bic Calabria S.C.p.a. e DR s.r.l. esponendo di aver lavorato alle dipendenze della prima, di aver rassegnato le dimissioni in seguito a una lettera di licenziamento (per soppressione del posto) ricevuta dalla datrice di lavoro e di essere stata assunta dalla DR (società collegata alla Bic Calabria) che l'aveva poi licenziata. Assumendo che le dimissioni erano illegittime perché minacciate dal licenziamento, chiedeva che fosse dichiarata la illegittimità del recesso della DR, con i connessi effetti reintegratori e risarcitori, e, in alternativa, che identica pronuncia venisse resa nei confronti della Bic Calabria, previa declaratoria di annullamento delle dimissioni. Il Tribunale, con sentenza in data 29 novembre 1999, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla società DR (condannandola a riassumere la LL o, in mancanza, a versarle un'indennità pari a cinque mensilità di retribuzione), mentre rigettava la domanda nei confronti della Bic Calabria. La LL proponeva appello che è stato respinto dalla Corte d'appello di Catanzaro sul rilievo che l'assunto della lavoratrice, secondo cui le dimissioni sarebbero state rese in uno stato di forte turbamento psichico, indotto dalla lettera di licenziamento dalla Bic e da un complessivo comportamento datoriale che rivestiva i caratteri di una vera e propria violenza morale, non aveva trovato alcun riscontro probatorio (al pari di quello relativo alla esistenza di un collegamento tra le due società), dimostrando anzi lo svolgersi della intera vicenda, così come ricostruibile attraverso la esperita prova testimoniale, che la scelta di presentare le dimissioni con contestuale assunzione presso la DR era stata effettuata con assoluta autonomia e consapevolezza, senza minacce o costrizioni di alcun genere. Ricorre per la cassazione della sentenza la LL con due motivi. Le società non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando, con il primo motivo, violazione degli artt. 1435-1394 cod. civ. e dei principi in tema di violenza morale quale causa di annullabilità delle dimissioni, nonché, con il secondo motivo, il vizio di carente motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente assume che un più approfondito esame di tutte le peculiarità della fattispecie avrebbe portato a concludere che la sua iniziativa di rassegnare le dimissioni era stata eterodeterminata dal comportamento coercitivo della Bic Calabria e, al riguardo, censura la sentenza impugnata per aver trascurato di considerare elementi complessivamente significativi, come l'avvenuta sottoscrizione delle dimissioni su una lettera preparata e predisposta dal dott. Samengo (responsabile della Bic Calabria), la contestuale e diretta assunzione da parte di costui presso la collegata società DR, il non senso della scelta di occuparsi presso una società di piccole dimensioni (e quindi con poche o nulle garanzie reali rispetto alla Bic Calabria), se non quello di esservi costretta dal timore di un danno (la perdita di un qualunque posto di lavoro) prodotto dalle intimidazioni subite. Il ricorso non è fondato.
In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, la giurisprudenza di questa Corte, pur riconoscendo che i requisiti previsti dall'art. 1435 cod.civ. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di un terzo, afferma, tuttavia, che requisito indefettibile rimane in ogni caso quello che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa (tra le altre, Cass. 21 giugno 2000 n. 8430). L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (Cass. Sez. Un. 9 maggio 1972 n. 1402, Cass. 23 gennaio 1987 n. 647, 13 novembre 1996 n. 9946). Nel caso concreto, tale ragione di incensurabilità sussiste, in quanto la Corte di merito ha attentamente vagliato ogni elemento della fattispecie, fondando il proprio conclusivo giudizio su un ragionato esame delle varie acquisizioni istruttorie, in particolare del contenuto delle varie deposizioni testimoniali (testi IS, MO e MA) messe tra loro a confronto e ritenute concordi nel riferire circostanze ed episodi tali da non confortare le prospettazioni difensive della lavoratrice, ma da evidenziare, all'opposto, che la decisione di dimettersi fu da costei assunta in piena libertà e con assoluta autonomia e consapevolezza;
per altro verso, sulla constatata assenza di un qualunque elemento di prova della esistenza di un collegamento societario tra la Bic Calabria e la DR, come pure dell'asserito coinvolgimento nell'attività di quest'ultima del responsabile della prima (Dott. Samengo),risultato essersi interessato dell'assunzione della LL a mero titolo personale.
Le critiche che a un tale accertamento si muovono nel ricorso non possono non ritenersi prive di pregio, ove si consideri, da un lato, che il controllo del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio",
ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata (Cass. 5 marzo 2002 n. 3161), e, sotto altro profilo, che l'applicazione del principio giurisprudenziale, alla stregua del quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze istruttorie che ritenga più attendibili ed idonee, essendo sufficiente, ai fini della congruità della relativa motivazione, che risulti dalla sentenza che l'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso la complessiva e coerente valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio (da ultimo, Cass. 9 aprile 2001 n. 5235), (può essere superata giustificando la cassazione della sentenza) solamente in presenza di un vizio che abbia avuto adeguata incidenza causale nella decisione adottata, per il mancato o inadeguato esame di acquisizioni probatorie determinanti ai fini della dimostrazione dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto in contestazione e della conseguente individuazione della disciplina giuridica della fattispecie (esigenza cui la legge allude, sempre nell'art. 360 n. 5 c.p.c., con l'espressione "punto decisivo") (Cass. 18 novembre 2000 n. 14953, 9 aprile 2001 n. 5235). A tal fine, peraltro, il ricorrente deve specificare, se del caso mediante la loro integrale trascrizione, le risultanze processuali che asserisce non (o male) considerate, dato che, in ragione dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo della loro potenziale decisività deve essere consentito al giudice di legittimità sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (per tutte, Cass. 13 luglio 2001 n. 9554, 12 giugno 2002 n. 8388). A un siffatto onere non ha adempiuto la lavoratrice ricorrente, che si è limitata esclusivamente a segnalare, come trascurati o non adeguatamente valutati, alcuni aspetti della controversia a suo dire peculiari, ma senza minimamente precisare quali elementi istruttori, raccolti nel giudizio di merito (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte etc.), dessero dimostrazione dei fatti riferiti, anzi neppure ha dedotto di averne in qualche modo fornito la prova ne', tanto meno, di averne sollecitato uno specifico esame.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Non deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione delle società intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003