Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2013, n. 21103
CASS
Sentenza 26 marzo 2013

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Massime1

In tema di sequestro probatorio, il principio del "ne bis in idem" non preclude la possibilità di disporre nuovamente la misura quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non valutati. (Fattispecie relativa al sequestro di materiale informatico emesso relativamente al reato di dichiarazione fiscale infedele, dopo l'annullamento del precedente provvedimento emesso per il delitto di cui all'art. 326 cod. pen., disposto sul presupposto che l'indagato aveva ricevuto notizia dell'imminente verifica fiscale).

Commentario1

  • 1I delitti di utilizzo improprio derivante da una posizione di vantaggio
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2022

    I delitti di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Indice Disciplina comune Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) Utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 1. Disciplina comune Le fattispecie delittuose dell'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio – art. 325 c.p. – e della rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – art. 326 c.p. – sono disciplinate dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2013, n. 21103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21103
Data del deposito : 26 marzo 2013

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