Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
Ai fini della valutazione di tempestività dell'eccezione di nullità del sequestro per omesso avviso, da parte della polizia giudiziaria all'interessato, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - eccezione che va formulata prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo - si deve avere riguardo al termine di cinque giorni previsto dall'art. 366 cod. proc. pen., decorrente dalla data del predetto compimento.
Commentario • 1
- 1. Revirement della Cassazione sulla legittimità dei prelievi ematiciMarco Stramaglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza 11 febbraio 2013, n. 6755, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, affermando che, in caso di sinistro stradale, il prelievo ematico effettuato dai sanitari su richiesta della polizia giudiziaria ai fini della verifica del tasso alcolemico è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché costui non abbia opposto un esplicito rifiuto. La decisione si segnala perché esprime, sul punto, un revirement della Quarta Sezione Penale rispetto ad un ormai consolidato orientamento dei medesimi giudici di legittimità, secondo il quale, mentre i risultati del prelievo ematico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2010, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 392
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 40309/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR BE N. IL 05/09/1936;
avverso l'ordinanza n. 275/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 25/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. NAPOLI G. che ha concluso richiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 25.09.2009 il Tribunale di Catania, costituito ex art. 324 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta a NA BE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 22.07.2009 dal Gip presso lo stesso Tribunale ex art. 321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, essendo il predetto indagato -e sottoposto a misura cautelare personale- per i reati di usura e di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Tale decreto aveva colpito la somma di Euro 55.000- in contanti ed oggetti d'oro per gr. 457 sequestrati in via d'urgenza nel corso di una perquisizione avvenuta il 16.07.2009. Detto Tribunale respingeva dapprima, ritenutane la tardività, l'eccezione difensiva di nullità del sequestro per essere stato omesso, da parte della p.g. procedente, l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.. Di poi rilevava come i valori colpiti dal provvedimento risultassero in effetti sproporzionati rispetto ai redditi leciti dell'anzidetto NA, che non percepiva ne' stipendio ne' pensione alcuna, mentre dovevano ritenersi insufficienti ed inattendibili le giustificazioni addotte.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto NA che motivava il gravame deducendo: a) l'eccezione formulata non era tardiva, posto che la nomina difensiva era avvenuto solo in data 29.07.2009, e non 20 Luglio come inesattamente aveva rilevato il Tribunale;
b) era stata data prova della non sproporzione dei beni sequestrati.
3. Il ricorso, infondato in entrambe le sue deduzioni, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenze di legge.
In ordine al primo motivo di ricorso, deve preliminarmente essere confermata la giurisprudenza di questa Corte (cui l'ordinanza impugnata correttamente si uniforma e che la difesa nel suo atto di impugnazione non contesta) secondo cui l'inosservanza dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. configura una nullità generale a regime intermedio (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 15739 in data 14.03.2008, Rv. 239737, Alberti;
ecc). Da ciò discende però la conseguenza che la stessa, ex art. 182 c.p.p., commi 2 e 3, deve essere eccepita, "quando la parte vi assiste" (come nel presente caso) "prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo", "a pena di decadenza". Quanto al diretto interessato, l'indagato NA, che -pur presente all'atto di p.g.- nulla ha eccepito prima del suo compimento, riesce invero difficile presupporre una sua ignoranza incolpevole, posto che la perquisizione ed il sequestro sono intervenuti in corso di un processo già iniziato, ed egli non era dunque nuovo a consimili esperienze. Quanto al difensore, occorre ripercorrere le date della vicenda processuale. Perquisizione e sequestro sono avvenuti il 16.07.2009. In data 29.07.2009 il difensore Avv. G. Napoli depositava nomina fiduciaria in suo favore da parte dell'indagato NA e ricorso al Tribunale del Riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso il 22.07.2009 con cui, per la prima volta, deduceva la nullità dell'atto di p.g. (perquisizione e sequestro) per l'omissione dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.. Orbene, ciò posto, deve ritenersi corretta, sul punto, l'impugnata decisione e, per converso, infondato il relativo motivo di gravame. Va dapprima rilevato come l'accesso agli atti -necessario in funzione della questione proposta- riveli come, in realtà, l'Avv. G. Napoli - ad onta dell'atto di nomina depositato il 29 Luglio- sia stato fin da prima difensore fiduciario dell'indagato, posto che ben risulta che già in data 20 Febbraio 2009 egli, qualificandosi difensore di fiducia del NA, depositava istanza perché quest'ultimo fosse autorizzato, come poi è stato, a potersi allontanare dagli arresti domiciliari due ore al giorno per le primarie necessità. Va poi ancora rilevato come l'atto di nomina (su cui la difesa fa perno per le sue tesi), pur depositato in data 29.07.2009, è datato 20 Luglio 2009 con sottoscrizione del difensore, che attesta vera la firma dell'indagato, che ancora ribadisce tale data (20 Luglio). È dunque nel giusto l'impugnata ordinanza quando (pur omettendo di trarre argomento dalla precedente attività defensionale dell'Avv. G. Napoli, che comunque lo legittimava ad agire per il suo assistito), fa decorrere i termini non già dal momento del deposito (29 Luglio), ma da quello dell'effettiva nomina (20 Luglio) come attestato dallo stesso difensore. Tale impostazione deve essere qui confermata, in quanto l'investitura difensiva già legittimava il professionista ad agire per il suo cliente ed il ritardo nel deposito (nove giorni) non può ricadere a suo favore spostando i termini. Dunque i cinque giorni ex art. 366 c.p.p. devono ritenersi decorrere dal momento del compimento dell'atto (16 Luglio) per essere stato il difensore di fiducia, già a quel tempo, officiato dall'indagato. Ma anche a voler prendere a riferimento l'atto di (ribadita) nomina, deve essere tenuta ferma la data del 20 Luglio, giorno in cui comunque il NA affidava al professionista la sua difesa. Risulta quindi in ogni caso evidente che la deduzione di nullità, compiuta solo con l'atto di ricorso al Tribunale del riesame, datato 29 Luglio, è in ogni modo tardiva. Il tutto condividendo questa Corte l'interpretazione giurisprudenziale di cui alla sopra citata sentenza n. 15739/08, Alberti, Rv. 239737, che assolutamente a ragione collega l'immediatezza imposta dall'art. 182 c.p.p. ("immediatamente dopo") con il termine a difesa (cinque giorni) di cui all'art. 366 c.p.p.. Nè può applicarsi al caso di specie la pur pregevole giurisprudenza che ammette la deduzione di nullità anche con la proposizione del ricorso al Tribunale del Riesame, che ovviamente presuppone che tale ricorso sia l'atto immediatamente esperibile, posto che -ove invece si volesse prendere tale giurisprudenza come un'incondizionata facultizzazione- si finirebbe per perdere il significato sostanziale dell'obbligo di immediatezza in tutti quei casi -come il presente- in cui la parte ben avrebbe potuto attivarsi prima e nei termini. Del tutto infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si intende contrastare l'impugnata decisione sul merito del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente e coerentemente motivato in ordine all'evidente sproporzione dei beni sequestrati rispetto alla ben scarsa capacità reddituale dell'indagato (che non fruisce ne' di stipendio, ne' di pensione) ed in relazione all'insuccesso del tentativo difensivo di giustificarne la lecita provenienza. Tale elemento fondamentale del provvedimento, conforme al dettato normativo, è stato affermato dal Tribunale territoriale anche dopo avere vagliato -in senso negativo- le deduzioni difensive circa altre fonti economiche (la modestia dei redditi da locazione e la risalenza nel tempo -27 anni prima- di una vendita immobiliare peraltro per cifra anch'essa modesta). La riproposizione in questa sede di tali temi, già oggetto di adeguata e corretta motivazione, non è dunque consentita, posto che il ricorso per cassazione, in materia, è consentito solo per violazione di legge (ex art. 325 c.p.p., comma 1), insussistente, e non per vizio di motivazione e, tanto meno, prospettando una diversa lettura in fatto -qui non proponibile- dei dati di causa.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.
Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NA BE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010