Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2010, n. 8107
CASS
Sentenza 4 febbraio 2010

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Massime1

Ai fini della valutazione di tempestività dell'eccezione di nullità del sequestro per omesso avviso, da parte della polizia giudiziaria all'interessato, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - eccezione che va formulata prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo - si deve avere riguardo al termine di cinque giorni previsto dall'art. 366 cod. proc. pen., decorrente dalla data del predetto compimento.

Commentario1

  • 1Revirement della Cassazione sulla legittimità dei prelievi ematici
    Marco Stramaglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza 11 febbraio 2013, n. 6755, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, affermando che, in caso di sinistro stradale, il prelievo ematico effettuato dai sanitari su richiesta della polizia giudiziaria ai fini della verifica del tasso alcolemico è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché costui non abbia opposto un esplicito rifiuto. La decisione si segnala perché esprime, sul punto, un revirement della Quarta Sezione Penale rispetto ad un ormai consolidato orientamento dei medesimi giudici di legittimità, secondo il quale, mentre i risultati del prelievo ematico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2010, n. 8107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8107
Data del deposito : 4 febbraio 2010

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