Sentenza 24 aprile 2015
Massime • 1
Integra il delitto di tentata truffa la condotta di un maresciallo dei Carabinieri che - per conseguire l'ingiusto profitto corrispondente alla mancata esazione della sanzione amministrativa per una contravvenzione stradale, conseguente ad un'infrazione da lui commessa - rappresenti falsamente di esser stato autorizzato, nell'occasione, all'uso della vettura per il compimento di attività istituzionali.
Commentario • 1
- 1. TruffaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 43634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43634 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
Testo completo
43 634/ 15 43634 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1221 Maria Vessichelli - Presidente - Sent. n. sez. Rosa Pezzullo PU 24/04/2015 Paolo Micheli Relatore - R.G. N. 12777/2014 Giuseppe De Marzo Gabriele Positano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa l'08/10/2013 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
w w w udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa tentata, per insussistenza del fatto, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il residuo delitto, ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito per il ricorrente l'Avv. Giorgio Carta, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. In data 08/10/2013, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza emessa il 17/05/2011 dal Gup del Tribunale della stessa città nei confronti di RI MA, Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, che in primo grado era stato ritenuto responsabile di falso materiale, falso ideologico e tentata truffa aggravata. I fatti si riferivano a condotte che il sottufficiale, secondo l'assunto accusatorio, aveva posto in essere al fine di sottrarsi al pagamento di una sanzione amministrativa disposta a seguito di una infrazione al codice della : strada, da lui commessa il 19/01/2008 alla guida di un'autovettura intestata alla propria fidanzata;
volendo rappresentare di essere stato, in quella occasione, impegnato in attività istituzionali per le quali doveva intendersi autorizzato all'uso del veicolo privato de quo, il MA aveva: -· formato una nota recante la firma apparente di un superiore (il Ten. Biagio OL), datata 04/04/2008, con la quale si dava atto dell'utilizzo per fini di servizio dell'auto suddetta, nel giorno della riscontrata violazione, da parte dell'imputato; - attestato egli stesso, con separata relazione di servizio, di avere svolto in . quella giornata attività di polizia giudiziaria, recandosi ad incontrare un confidente avvalendosi del mezzo già indicato in precedenza. La Corte di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità relativamente al delitto di cui agli artt. 482, 476 cpv. cod. pen., nonché per l'ulteriore addebito di truffa tentata, ed assolveva invece il MA dal reato di falso ideologico. All'esito della ricostruzione operata dai giudici di secondo grado, veniva ritenuta incerta la prova della responsabilità dell'imputato quanto al delitto sub 2), dato che il MA prestava servizio - all'epoca delle condotte de quibus - presso il Nucleo investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Palermo, struttura che per fatto notorio, nello svolgimento dei compiti di istituto : (ivi comprese le attività di ricerca di soggetti latitanti), si avvaleva : frequentemente di informatori: era dunque verosimile che egli, il 19/01/2008, si fosse recato ad un incontro con un confidente, perché a ciò sollecitato da quest'ultimo. . -Quanto invece ai reati di falso materiale capo 1) e di tentata truffa capo 3) -, la Corte territoriale osservava che lo stesso sottufficiale aveva • ammesso di avere predisposto e siglato la nota del 4 aprile;
nota che, in apparenza, risultava sottoscritta dal Ten. OL al di là dell'apposizione di una dicitura "a.p.s." sostanzialmente non comprensibile. L'atto doveva perciò ritenersi astrattamente idoneo a trarre in inganno l'ufficio cui era destinato, non avendo neppure un contenuto tale da far ipotizzare che fosse stato redatto all'unico scopo di inoltrare la correlata relazione di servizio: l'obiettivo perseguito 2 era piuttosto costituito dalla prospettiva di un profitto ingiusto, consistente nell'annullamento della contravvenzione ricordata.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, assistito dai propri difensori. Il ricorrente espone in via preliminare che (stante l'assoluzione per il delitto di falso ideologico) dovrebbe oggi dirsi pienamente provato che quel giorno egli si dovesse incontrare con un informatore;
inoltre, ribadisce che sulla nota di cui al capo 1) - la dicitura del nome del Ten. OL sarebbe pacificamente sbarrata con piccolo tratto trasversale apposto sulla stessa, siglata in maniera non riconducibile al suo autore, ed è apposta la sigla "a.p.s." (notorio e consueto acronimo di "assente per servizio")». Tanto premesso, deduce: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione della sentenza impugnata Nell'interesse del MA viene riprodotto il contenuto dei motivi di appello, con i quali si era rappresentato che la condotta dell'imputato risultava priva di offensività, richiamandosi i principi desumibili dalla norma di cui all'art. 49, comma secondo, cod. pen.; il ricorrente si sofferma altresì sulle nozioni di falso innocuo ed inutile, precisando che «perché un fatto possa ritenersi penalmente rilevante, è necessario che lo stesso sia idoneo ad offendere o porre in pericolo il bene giuridico tutelato». Con l'atto di impugnazione si fa quindi rilevare che, ai sensi dell'art. 177 del codice della strada, la sola circostanza che un'auto privata sia utilizzata per impieghi di polizia non può mai dirsi sufficiente per esonerare il conducente dal rispetto delle regole dettate in tema di circolazione dei veicoli, occorrendo invece il contestuale impiego di dispositivi acustici e visivi di segnalazione, e dovendo altresì ricorrere il presupposto della urgenza del servizio prestato. Al contrario, la nota a firma apparente del OL, così come la relazione sottoscritta dallo stesso MA, non davano neppure atto che l'attività compiuta da quest'ultimo nel giorno della rilevata infrazione avesse carattere urgente, perciò è scontato che non ne sarebbe mai potuto derivare l'annullamento della contestazione;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione La difesa del MA rileva che, da un lato, l'imputato è stato assolto dalla contestazione di falso ideologico per insussistenza del fatto, ma dall'altro è stata confermata la condanna del medesimo per un presunto reato contro la fede pubblica che riguarda un atto di contenuto sostanzialmente identico al primo: l'inconciliabilità delle conclusioni anzidette rimane evidente, a prescindere dalla circostanza che il prevenuto fosse stato o 3 Для meno autorizzato ad utilizzare la vettura della fidanzata (tale da poter assumere, al più, mero rilievo disciplinare); inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riguardo - all'elemento soggettivo caratterizzante i reati per cui è intervenuta condanna Il ricorrente pone l'accento sul fatto che il "gruppo firma" con il nome dell'ufficiale fosse barrato, con l'apposizione della dicitura a.p.s.: l'imputato, pertanto, «non ha falsificato la firma del superiore, né tanto meno ha agito con la volontà di alterare il documento, in modo tale che fosse riconducibile ad un autore apparente e non a se stesso». Quanto alla truffa, il MA sarebbe incorso in un errore scusabile, nella personale convinzione che il solo fatto di essere in servizio fosse sufficiente per far annullare la contravvenzione (le disposizioni del codice della strada, sul punto, dovrebbero intendersi norme extrapenali integratrici del precetto in ipotesi violato, secondo i principi di cui alla sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale): che egli fosse in servizio era senz'altro vero, come comprovato dall'assoluzione per il falso ideologico, e parimenti invalsa era la prassi dei militari di redigere autocertificazioni come quella a firma dell'imputato sullo svolgimento di attività di ufficio;
mancata assunzione di prova decisiva e vizi della motivazione La difesa del MA si duole della omessa escussione di testimoni richiesti ai fini della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (essendo la difesa venuta a conoscenza, solo dopo il giudizio di primo grado e dopo il termine di cui all'art. 584, comma 4, cod. proc. pen., di prove nuove e decisive>>): si trattava, in particolare, di numerosi colleghi del MA, i quali avrebbero potuto riferire della prassi consolidata di utilizzare vetture private per fini di servizio, nota ai superiori, come pure sul fatto che i militari del reparto richiedevano lo storno e la cancellazione delle multe con mere autocertificazioni. Era anche stato chiesto di acquisire copia delle istanze presentate da altri militari in occasioni analoghe, nonché dei fogli di viaggio e memoriali di servizio del MA. La Corte territoriale ha prima sostenuto che la rinnovazione dell'istruttoria non appariva assolutamente necessaria, per poi enfatizzare in chiave accusatoria elementi (le dichiarazioni rese da alcuni ufficiali, tra cui il OL) che deponevano in senso contrario rispetto al tema che la difesa aveva richiesto di provare, e che le prove non assunte avrebbero potuto smentire;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione Osserva il ricorrente che «il giudice di appello ha omesso di analizzare in maniera puntuale i motivi di gravame, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado e a rimandare pedissequamente alla sua motivazione, con una riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado che non consente di individuare la ratio decidendi del giudice di secondo grado». A tal fine, viene riportato il passo della decisione impugnata dedicato alle ipotesi di falso materiale e truffa, dove la Corte territoriale si sarebbe limitata a segnalare di dover giungere a diverse conclusioni rispetto a quelle adottate sull'addebito ex art. 479 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Appare innanzi tutto palese la contraddittorietà delle argomentazioni difensive nel prospettare, da un lato, l'innocuità od inutilità del falso addebitato al MA (visto che, in base alle previsioni del codice della strada, l'eccesso di velocità sarebbe rimasto sanzionabile anche in caso di auto guidata per ragioni di servizio, in difetto di situazioni di urgenza e dell'uso di peculiari dispositivi di segnalazione) e, dall'altro, che i militari appartenenti allo stesso ufficio dell'imputato erano soliti chiedere lo storno e la cancellazione delle multe con delle semplici autocertificazioni della presenza in servizio». Delle due, l'una: se . esisteva una prassi nei termini descritti dal ricorrente, ovvero (come ben più plausibile) che ai superiori dei militari del nucleo di appartenenza del MA capitasse sovente od in via occasionale di attestare l'impiego di determinate vetture per ragioni di servizio, è perché i verbali di constatazione degli illeciti amministrativi correlati al superamento dei limiti di velocità venivano normalmente annullati sulla base del documentato impiego dell'auto per fini di istituto, a prescindere dall'urgenza o dall'impiego di sirene;
qualora le autorità competenti avessero già obiettato l'impossibilità di cancellare le multe de quibus, nella rigorosa applicazione dell'art. 177 del codice della strada o di altre disposizioni normative, prassi siffatte non si sarebbero mai formate. Ne deriva che il MA non si trovò mai in una situazione di errore scusabile circa la possibilità che una semplice attestazione della presenza in servizio fosse bastevole a porre nel nulla gli effetti dell'illecito amministrativo accertato: un simile errore (che, in ogni caso, avrebbe pur sempre inciso sul divieto e non già sul fatto, per riprendere le categorie utilizzate dal giudice delle leggi nella nota pronuncia richiamata dal ricorrente) non vi fu, perché l'esistenza della prassi єт 5 anzidetta rivelava al contrario la concretezza dell'aspettativa nutrita dall'imputato. D'altro canto, sui limiti della prassi in parola, la tesi della difesa è che fossero sufficienti le autocertificazioni dei militari, mentre secondo i giudici di merito era necessaria la «preventiva autorizzazione, quanto meno verbale, da parte del superiore gerarchico» (v. pag. 9 della sentenza di appello). La doglianza del ricorrente circa l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in parte qua, è comunque infondata (il fatto stesso che si rappresenti una prassi già esistente da tempo esclude in radice che l'imputato fosse venuto a conoscenza « solo dopo il giudizio di primo grado e dopo il termine di cui all'art. 584, comma 4, cod. proc. pen., di prove nuove e decisive»): ma, ai fini qui in esame, il problema non muta. Vuoi perché attestato dal diretto interessato, vuoi attraverso la documentata autorizzazione di un ufficiale, l'utilizzo di auto private per fini di servizio poteva essere documentato in vista dell'annullamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, evidentemente con la ragionevole prospettiva di vedere accolta l'istanza. 1 La fattispecie concreta, pertanto, non è in alcun modo sovrapponibile a quella di un concorso per medici, dove uno dei candidati rappresenti falsamente di essere diplomato al conservatorio o laureato (anche) in matematica, come si sostiene invece nel ricorso.
1.2 Il rilievo appena sviluppato consente già di superare le argomentazioni portate dal P.g. presso questa Corte, al di là delle doglianze avanzate dalla difesa, per sostenere la presunta non ravvisabilità di un tentativo di truffa: nel caso di specie, evidentemente confidando nella già dimostrata disponibilità della Prefettura e/o della Polizia Stradale di Palermo ad annullare quella tipologia di contravvenzioni, il MA realizzò una condotta strumentale a procurarsi un ingiusto profitto corrispondente alla mancata esazione della sanzione amministrativa, atteso che «se è vero che il reato di truffa richiede come elemento costitutivo il pregiudizievole atto di disposizione patrimoniale da parte dell'offeso, è altrettanto indiscutibile che è atto patrimoniale pregiudizievole la mancata riscossione d'una somma da parte di un ente pubblico, quale conseguenza dell'omissione di un atto di ufficio previsto a carico del reo» (Cass., Sez. II, n. 1125 del 03/06/1974, Soccal, Rv 128720, relativa ad un caso di omessa iscrizione in repertorio di un atto soggetto a registrazione). Più di recente, ed assai più diffusamente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno spiegato che «nella formulazione dell'art. 640 cod. pen. la condotta tipica, 2. consistente nella realizzazione di artifici o raggiri, introduce una serie causale che porta agli eventi di ingiusto profitto con altrui danno passando attraverso l'induzione in errore;
e che l'induzione in errore pur rappresentando il modo in 6 cui si manifesta il nesso causale, non lo esaurisce. Dottrina e giurisprudenza tradizionalmente concordano nel rilevare che il passaggio dall'errore agli eventi consumativi deve essere contrassegnato da un elemento sottaciuto dal legislatore, costituito dal comportamento "collaborativo" della vittima che per effetto dell'induzione arricchisce l'artefice del raggiro e si procura da sé medesimo danno. La collaborazione della vittima per effetto del suo errore rappresenta, in altri termini, il requisito indispensabile perché ingiusto profitto e . danno possano dirsi determinati dalla condotta fraudolenta dell'agente; e . costituisce il tratto differenziale del reato in esame rispetto ai fatti di mera spoliazione da un lato, ai reati con collaborazione della vittima per effetto di coartazione dall'altro. Tradizionalmente codesto requisito implicito, ma essenziale, della truffa quale fatto di arricchimento a spese di chi dispone di beni patrimoniali, realizzato tramite lo stesso grazie all'inganno, è definito "atto di disposizione patrimoniale". La definizione è tuttavia imprecisa, nel senso che apparentemente evoca categorie civilistiche rispetto alle quali è impropria. Nulla nella formulazione della norma consente difatti di restringere l'ambito della "collaborazione carpita mediante inganno" ad un atto di disposizione da intendersi nell'accezione rigorosa del diritto civile e di escludere, all'inverso, che il profitto altrui e il danno proprio o di colui del cui patrimonio l'ingannato può legittimamente disporre, sia realizzato da costui mediante una qualsiasi attività rilevante per il diritto, consapevole e volontaria ma determinata dalla falsa rappresentazione della realtà in lui indotta. Più corretto e semplice è allora dire che per l'integrazione della truffa occorre, e basta, un comportamento del soggetto ingannato che sia frutto dell'errore in cui è caduto per fatto dell'agente e dal quale derivi causalmente una modificazione patrimoniale, a ingiusto profitto del reo e a danno della vittima. Se, insomma, il senso riposto dell'atto di disposizione è che il danno deve potersi imputare ad un'azione che viene svolta all'interno della sfera patrimoniale aggredita, causata da errore e produttiva di danno e ingiusto profitto, profilo penalisticamente rilevante della cooperazione della vittima non deve necessariamente riposare nella sua qualificabilità in termini di atto negoziale e neppure di atto giuridico in senso stretto, bastando la sua idoneità a produrre danno. Il così detto atto di disposizione ben può consistere per tali ragioni in un permesso o assenso, nella mera tolleranza o in una traditio, in un atto materiale o in un fatto omissivo: quello che conta è che sia un atto volontario, causativo di ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa» (Cass., Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi). In definitiva, vero o meno che fosse che il MA si era recato ad incontrare un confidente, egli formò l'atto sub 1) al fine di ottenere l'annullamento della 7 contravvenzione, realizzando senz'altro atti idonei e diretti in modo non equivoco a far sì che i destinatari omettessero di dare corso alla procedura per la riscossione della somma, sì da raggiungere l'obiettivo che l'imputato si era prefissato.
1.3 Del tutto fuorviante è poi la censura del ricorrente a proposito della presunta antitesi, sul piano logico, dell'assoluzione dal reato di falso ideologico rispetto alla confermata rilevanza penale delle ulteriori condotte in rubrica. A proposito del delitto di cui al capo 2), la Corte di appello ha ritenuto non esservi prova certa della falsità del contenuto della relazione di servizio a firma del MA (egli, forse, aveva davvero utilizzato l'auto della fidanzata per ragioni di ufficio, o comunque non era dimostrato il contrario con adeguato coefficiente di certezza); nel contempo, la non rispondenza al vero dell'atto indicato al capo 1) non riguarda il contenuto di quanto ivi attestato, ma - ancora a monte, trattandosi di falso materiale - la formazione stessa della nota. Lo scritto, e l'osservazione appare decisiva anche per confutare le doglianze della difesa in punto di dolo, risultava palesemente formato in modo tale che sembrasse provenire dal Tenente OL, al di là delle interessate dichiarazioni dell'imputato: come si legge con chiarezza nella motivazione della sentenza di primo grado, infatti, è lo stesso MA ad ammettere che «per evidenziare la dicitura "a.p.s." accanto alla sottoscrizione apparente del Comandante interinale era necessario l'uso di una "lente di ingrandimento">. Ergo, l'atto si manifestava come, in apparenza, sottoscritto proprio dal soggetto indicato nel "gruppo firma": soltanto ricorrendo ad un ingrandimento, vale a dire ad un accorgimento del tutto inusuale, sarebbe emerso che l'ufficiale ivi menzionato era forse assente per servizio, e che dunque il minimo tratto di penna sul margine superiore sinistro del medesimo gruppo firma stava forse a rivelare che qualcun altro vi aveva apposto la sigla in vece del Tenente OL. Tenente che, guarda caso, quel giorno era effettivamente fuori sede, ma che non sarebbe stato comunque l'ufficiale da investire per un'incombenza del genere, essendo presente ed in servizio il TA Barbera (v. ancora la sentenza di primo grado), per quanto dirigente di una diversa sezione.
1.4 Il motivo di ricorso secondo cui la Corte di appello avrebbe infine richiamato le sole argomentazioni del giudice di primo grado, quanto alla conferma della condanna per i reati sub 1) e 3), appare manifestamente infondato. Dopo avere dedicato la parte centrale della motivazione alla ritenuta esclusione del delitto di falso ideologico, la Corte palermitana ha infatti dato atto di condividere la valutazione delle risultanze processuali offerta dal Gup quanto agli addebiti residui, per poi soffermarsi su specifici aspetti a confutazione di motivi di doglianza che ancora oggi vengono apoditticamente ribaditi dalla 8 difesa: a mero titolo di esempio, basti rilevare come a pag. 10 viene spiegato che «l'indecifrabilità della sigla vergata sul "gruppo firma", il carattere minuto della dicitura "a.p.s.", che la rende incomprensibile, e la brevità del tratto apposto a fianco [...], consentivano di riferire lo scritto medesimo al comandante dell'ufficio, o ad un suo sostituto, e in ogni caso non consentivano di individuarne il firmatario nello stesso MA».
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 24/04/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Michel Maria VessichelliM r DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 29. OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ощин 9