Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso R.G.N. 10511/2001 proposto da:
signor RO IU, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Antonio Scalise, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 114/B;
- ricorrente -
contro il Comune di Roma, in persona del Commissario straordinario Dottor Enzo Moschino, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Scotto e presso di lui elettivamente domiciliato in Via del Tempio di Giove 21, nei locali dell'Avvocatura comunale;
- intimato e controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale di Roma 14 novembre 2000, n. 125/19/00, depositata il 20 dicembre 2000;
udita la relazione sulla causa svolta nell'Udienza pubblica del 30 giugno 2003 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. L'11 e il 12 aprile 2001, su istanza del signor RO IU, è notificato al Comune di Roma un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale di Roma 14 novembre 2000, n. 125/19/00, depositata il 20 dicembre 2000, che ha rigettato l'appello del contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma n. 494/20/99, che aveva rigettato due suoi ricorsi, riuniti per connessione, contro gli avvisi di accertamento n. 201/97 e n. 93/98, adottati dal Comune di Roma in tema di Tosap 1994 e 1995.
1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti:
- il signor RO IU è proprietario del villino sito in Roma Casalpalocco, Via Apelle 141, al cui garage si accede attraverso un ingresso secondario, contraddistinto dal numero civico 139, che è costituito da un unico passo carrabile, a servizio di due abitazioni (numeri 139/13 7 );
- il Comune di Roma notifica al signor IU avvisi di accertamento della Tosap per gli anni 1994-1995;
- i ricorsi del contribuente, previamente riuniti, sono rigettati dalla Commissione Tributaria provinciale di Roma con sentenza 1^ dicembre 1999, n. 494/99;
- l'appello del contribuente è, poi, rigettato dalla Commissione Tributaria regionale di Roma con la sentenza ora impugnata per Cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione Tributaria regionale di Roma 14 novembre 2000, n. 125/19/00, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata:
- il contribuente, appellante, sostiene che il passo carrabile non è assoggettabile a tassazione, perché realizzato prima della costituzione della servitù di uso pubblico della strada come da deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 22 del 1987;
- la preesistenza di una servitù pubblica è avvalorata dal fatto che il quartiere residenziale di Casalpalocco è stato costruito sulla base della convenzione stipulata il 2 novembre 1963 tra il Comune di Roma e la Società generale immobiliare Spa e, pertanto, l'occupazione delle aree di cui trattasi, già posta di fatto a disposizione della collettività, legittima il presupposto impositivo, anche se il Comune ha acquisito successivamente con la deliberazione del 1987, n. 22, talune sedi stradali di tale quartiere;
- inoltre, è irrilevante la tesi del ricorrente riguardante l'esonero ottenuto da un altro contribuente nello stesso quartiere, perché non è stata individuata la relativa fattispecie impositiva, nè è dato riscontrarne l'identità con la fattispecie controversa;
- la decisione di primo grado viene confermata, perché dalla documentazione risulta che il passo carrabile non è a filo con il manto stradale e, quindi, non è regolato dall'art. 44.7 D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;
- in conclusione, il contribuente non ha prodotto in appello elementi idonei a dimostrare la non tassabilità del passo carrabile ne' prove sull'asserito errato computo dei tributi da parte dell'ente impositore.
2.1. Il ricorso per Cassazione del signor RO IU è sostenuto con un solo, articolato motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia accolto, che la sentenza impugnata sia cassata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
3.1. Il Comune di Roma resiste con controricorso, notificato l'11 maggio 2001.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, che sia rigettato, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.
4. Il 20 giugno 2003 il Comune di Roma deposita un'istanza di rinvio dell'udienza di trattazione del ricorso, per dar modo al contribuente di esercitare la facoltà di avvalersi del condono ex art. 13 L. 27 dicembre 2002, n. 289. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare si deve respingere l'istanza di rinvio dell'udienza di trattazione del ricorso, presentata dal resistente Comune di Roma, perché non risulta acquisito il consenso del ricorrente.
6.1. Con l'unico motivo di censura il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
6.2. Il ricorrente, dopo essersi soffermato ad illustrare in astratto il concetto di punto decisivo della controversia, sostiene che "Nella specie l'omessa motivazione sul punto decisivo avrebbe potuto condurre ad una soluzione giuridica diversa da quella adottata nella sentenza impugnata" e che "la motivazione ... risulta essere contraddittoria, in quanto: è priva di coerenza interna;
sussiste un netto contrasto tra motivazione e dispositivo ed una vera e propria contraddittorietà della motivazione e più precisamente: la sentenza de quo è fondata su due motivazioni contrastanti tra di loro tanto da elidersi a vicenda;
è sprovvista di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione;
è stato attribuito a taluno degli elementi emersi nel corso del processo un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto ... Infine, la motivazione del giudizio di fatto è insufficiente in quanto anch'essa attiene al contenuto della decisione e riguarda non solo l'ordine logico delle pregiudizialità, ma anche la coerenza interna delle motivazioni implicite, l'esistenza di una motivazione su tutte le questioni in fatto, sulle premesse di ciascuna di queste sui criteri adottati". Segue la riproduzione di alcune parti della sentenza impugnata, nei confronti delle quali si ripetono le censure appena riferite in maniera testuale, ma senza aggiungere alcuna argomentazione specifica.
6.3. Il motivo è palesemente inammissibile, perché, come si può desumere agevolmente dal raffronto tra il contenuto del ricorso per Cassazione, appena riferito al punto 6.2 e la precisa e diffusa motivazione della sentenza impugnata di cui s'è dato conto al punto 1.3, le argomentazioni addotte a sostegno della censura sono estremamente generiche e mancano di qualsiasi inerenza ai motivi, numerosi e logicamente concatenati, con i quali la Commissione Tributaria regionale ha dato ragione della sua decisione.
7. L'inammissibilità dell'unico motivo di impugnazione comporta il rigetto del ricorso.
8. Le spese processuali relative al giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione per Euro 350,00 (trecentocinquanta), di cui Euro 50,00 (cinquanta) per spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004