Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9758
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Sentenza 13 marzo 2026

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  • Accolto
    Vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 47-ter e 51-ter ord. pen., e vizio di mancanza e illogicità della motivazione

    La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio. Ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di motivare adeguatamente sulla decorrenza retroattiva della revoca e sulla non concedibilità della detenzione domiciliare, violando i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. La Corte sottolinea la necessità di una valutazione caso per caso che consideri il periodo di prova trascorso, la gravità del comportamento e l'eventuale idoneità di misure alternative meno gravose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9758
    Data del deposito : 13 marzo 2026

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