Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
09758-26
Composta da:
IP AS PA AS LO VALIANTE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
RE EC
AL AT
Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 1/2026 CC 20/01/2026 R.G.N. 30827/2025
sul ricorso proposto da:
AN VA nata a [...] il [...] difesa di fiducia dall'avv. PASQUALE PIANESE
avverso l'ordinanza del 20/08/2025 dep. 22/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere AL AT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe n. 2025/5286 emessa il 20/08/2025 e depositata il 22/08/2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, deliberando sulla domanda di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a AN Gevada, in espiazione pena detentiva (di anni 2 mesi 3 e giorni 29 di reclusione) in forza di provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso il 28/04/2023 dalla Procura minorile di Napoli, posta in esecuzione dal 28/12/2023:
a) ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso in data 28/07/2025 dal Magistrato di sorveglianza di Napoli;
b) ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova concessa a AN con ordinanza in data 18/12/2023 dal Tribunale di sorveglianza Minori di Napoli con effetto dal 28/12/2023. Il Tribunale a fondamento della decisione: - ha rilevato che nel decreto di sospensione della misura alternativa il Magistrato di sorveglianza di Napoli dava atto che il 21/07/2025 la condannata veniva sorpresa nella flagranza del reato di tentato furto posto in essere all'interno dell'esercizio commerciale ACTION di Sant'Antimo. Dall'informativa di PG si apprendeva che la condannata era stata notata dai dipendenti dell'esercizio commerciale mentre si allontanava dal negozio con il carrello pieno di merce, senza prima passare per le casse. L'avevano, quindi, seguita fino alla sua auto e allertato i Carabinieri, che erano poi intervenuti. La merce oggetto del tentato furto era costituita da oggetti di varia natura (capi di abbigliamento, scarpe, oggetti per la casa, bibite, ecc.) del valore complessivo di 450,80 euro;
- ha pertanto ritenuto "venute meno le condizioni per la prosecuzione della misura alternativa in ragione del comportamento tenuto dall'affidata che anche a prescindere dal futuro accertamento della penale responsabilità, appare scarsamente responsabile, immaturo ed incompatibile con le modalità di esecuzione della pena in regime alternativo per l'evidente pericolo di recidiva e per la sostanziale incapacità di gestire correttamente l'esecuzione penale esterna", e che "la revoca vada disposta con effetto ex tunc con decorrenza dall'inizio della misura".
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, chiedendone l'annullamento, il difensore di fiducia della IC con unico motivo in cui deduce vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 47-ter e 51-ter ord. pen., nonché vizio di mancanza e illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La decisione si deduce è in contrasto con i principi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.): anzitutto perché trattandosi di prima violazione avvenuta ad oltre un anno e sette mesi dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa e quasi al termine della stessa, il Tribunale avrebbe dovuto valutare ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. come invece ha omesso di fare la sostituzione della misura dell'affidamento in prova con altra misura alternativa idonea ad evitare il pericolo di recidiva, come la detenzione domiciliare;
in secondo luogo, perché la revoca è stata disposta ex tunc, mentre i fatti contestati non
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appaiono di particolare allarme sociale, avendo ad oggetto il furto beni di prima necessità per il figlio. Il Tribunale che ha revocato in modo illogico e immotivato la misura con effetto ex tunc - avrebbe dovuto condurre una valutazione oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca e della condotta complessivamente tenuta dalla condannata durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, con requisitoria scritta del 4/01/2026 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso che si articola in un unico motivo recante la denuncia dei distinti vizi (ma nella sostanza complementari, per come dedotti) di violazione di legge e di difetto/illogicità di motivazione è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Preliminarmente, con riguardo alle doglianze con cui si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 3 e 27 Cost., è necessario ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (o della Convenzione EDU), alla stregua del consolidato insegnamento massimamente nomofilattico di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, non mass. sul punto, in motiv. § 16.1.1.; conf. Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551-01). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale.
3. È invece fondato il (restante) motivo di ricorso nella parte in cui deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla disposta revoca retroattiva e alla omessa valutazione della misura della detenzione domiciliare ex art. 51-ter ord. pen. 3.1. È noto che con la sentenza n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti,
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ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento.
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La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, ritiene che la revoca per il fallimento dell'esperimento abbia effetto retroattivo e determini il ripristino dell'originario rapporto punitivo, non tiene conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto debba ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si porrebbe in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.; quella minoritaria, basata sulla equiparazione dell'affidamento all'espiazione della pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato vada in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua introdurrebbe ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento e finirebbe per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura.
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La Consulta ha quindi omesso di prendere posizione in favore di una, piuttosto che dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione, comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della
gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte cost. n. 343 del 29/10/1987).
3.2. Come ripetutamente chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la revoca dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 ord. pen. ben può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione e, a detti fini revocatori, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova;
ciò diversamente dalla valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova per il quale occorre procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, Sanchez, non mass. in motiv. § 5; Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Rv. 248376-01). Si è altresì precisato che l'affidamento in prova al servizio sociale, al pari delle altre misure alternative alla detenzione inframuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l'emissione di una misura cautelare, anche per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione in quest'ultimo caso che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l'affidamento stesso è stato disposto (da ultimo Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095-01; conf. Sez. 1, n. 42579 del 17/07/2013, Bevilacqua, Rv. 256770-01; cfr. anche Sez. 1, n. 38453 del 01/1072008, Imperatori, Rv. 241308- 01 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv. 221640-01). Non v'è dunque alcun automatismo tra revoca della misura ed emissione del provvedimento cautelare, specie quando i fatti posti a fondamento di quest'ultimo siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario. Occorre che il giudice della sorveglianza provveda a verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle ragioni della concessione utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio (ancora, da ultimo, Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, cit., in motiv. § 2).
4. Ciò premesso e ribadito, nel caso specifico, a fronte di un unico episodio penalmente rilevante (in effetti neppure contestato dalla difesa ricorrente che, però, si duole della disposta decorrenza retroattiva della revoca) commesso ad oltre un anno e sette mesi dall'inizio dell'esecuzione, senza rilievi, della misura alternativa de qua, quando residuavano ormai circa sei mesi da espiare, il Tribunale, laconicamente, si è limitato ad esternare una formula stereotipata ("...per l'evidente pericolo di recidiva e per la sostanziale incapacità di gestire correttamente l'esecuzione penale esterna...") ed ha del tutto omesso, perché la
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motivazione dell'ordinanza impugnata non ne offre alcun riscontro, di spiegare le ragioni della disposta decorrenza retroattiva (nella specie, risalente ad oltre un anno prima della trasgressione), con ciò pretermettendo l'indispensabile analisi complessiva dei comportamenti tenuti dalla ricorrente nel corso dell'esperimento e la verifica circa la durata del periodo di espiazione mediante misura alternativa in assenza di violazioni (non risultando per quanto dedotto dalla Difesa - trasgressioni per oltre un anno e sette mesi dall'esecuzione dell'affidamento, a fronte di un residuo pena di circa sei mesi). Né tali valutazioni, per la carenza di informazioni esplicative offerte dall'impugnata ordinanza, possono ritenersi implicitamente contenute nella descrizione della condotta furtiva (peraltro tentata) tratta dalla richiamata informativa di p.g., non rinvenendosi neppure un accenno da parte del Tribunale alla "particolare gravità" del fatto illecito (che, in ogni caso, sarebbe insufficiente: arg. Sez. 1, n. 9314 del 19/2/2014, Attianese, in motiv.): posta la sufficienza, in astratto, anche di un unico episodio trasgressivo a giustificare la revoca del beneficio in discorso, non è dato dalla comprendere - dalla lettura delle motivazioni del provvedimento in epigrafe - perché il suo compimento rispetto al processo di rieducazione in corso a quella data e alle limitazioni sofferte in precedenza giustifichi l'adozione della più grave delle decisioni, quale indubbiamente è la revoca ex tunc, e perché sia stata esclusa l'applicazione della misura meno gravosa della detenzione domiciliare, comunque idonea (quantomeno in astratto, salvo diverse valutazioni del Tribunale) a scongiurare il pericolo di recidiva. In disparte la genericità del rilievo difensivo circa il fatto che l'episodio di tentato furto avrebbe avuto ad oggetto beni di prima necessità per il figlio (v. pag. 3 ricorso) genericamente dedotto nel ricorso, senza alcuna allegazione documentale e, in ogni caso, versato in fatto, come tale, inammissibile in questa sede - il Tribunale di sorveglianza non si è conformato all'insegnamento di questa Corte che questo Collegio intende ribadire - secondo cui il Giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 280007-01: fattispecie in tema di affidamento cd. terapeutico in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ne aveva disposto la revoca ex tunc nei confronti di un condannato, trovato in possesso di due chilogrammi di cocaina, in ragione sia della gravità del fatto che della sua rilevanza dimostrativa della permanenza dei rapporti con la criminalità organizzata e dell'adesione meramente strumentale al programma terapeutico;
conf. Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2013, Attianese, Rv.
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259474-01: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla decorrenza della revoca, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca ex tunc, dando conto esclusivamente della gravità della violazione e delle modalità della sua commissione, alla quale era conseguito un arresto del soggetto). Difatti, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01). Nella specie, non si verte in ipotesi di trasgressioni plurime e gravi verificatesi per tutto il corso della prova tali da ritenere che la persona condannata abbia strumentalizzato l'opportunità riabilitativa offertale rimanendo insensibile anche ai reiterati richiami delle autorità preposte alla vigilanza sull'esecuzione della misura con un atteggiamento dimostrativo di mancanza di consapevolezza dei doveri connessi e di senso di responsabilità (così, invece, in Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, cit.), ma si è al cospetto di un unico episodio criminoso rispetto al quale il Tribunale non ha approfondito perché lo stesso, a fronte di un andamento rivelatosi fruttuoso e soddisfacente per oltre un anno e sette mesi, sia di tale pregnanza da giustificare la revoca ex tunc in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte cost. n. 343 del 1987). Inoltre il Tribunale, ferma la discrezionalità di cui dispone circa l'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili alla condannata e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto, e ribadito che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.), nella specie non ha neppure dato conto, in modo puntuale e con concreti riferimenti fattuali, delle ragioni della non concedibilità in favore della ricorrente della misura alternativa della detenzione domiciliare, che sarebbe stata idonea (in astratto, salvo contrarie evenienza da motivare in concreto) a scongiurare il pericolo di recidivanza. Quest'ultima carenza motivazionale assume contorni di maggiore nettezza alla luce della circostanza che l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone
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la costante reperibilità del soggetto presso un luogo adeguato all'attuazione del progetto di reinserimento, ove il servizio sociale possa effettuare, in un quadro di legalità, i previsti interventi ed effettuare i dovuti controlli (tant'è che
secondo
la giurisprudenza di questa Corte, né la detenzione domiciliare, né l'affidamento in prova al servizio sociale possono essere concessi al condannato che abiti in un immobile occupato abusivamente: ad es. Sez. 1, n. 17252 del 8/4/2025, Ferrigno, Rv. 287892-01; Sez. 1, n. 23550 del 01/12/2022, dep. 2023, Cipriani), sicché, essendo stato concesso alla ricorrente con provvedimento del Tribunale di sorveglianza dei minori di Napoli in data 18/12/2023, deve ritenersi l'esistenza di un domicilio idoneo eventualmente valutabile agli effetti della concedibilità della misura domiciliare di cui all'art. 51-ter ord. pen.; profilo sul quale si ribadisce - la motivazione è del tutto mancante.
5. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata, che ha omesso completamente di motivare in ordine alla decorrenza della revoca ex tunc e alla non concedibilità della detenzione domiciliare, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli affinché, libero nell'esito, effettui nuovo esame sul punto.
6. Alla Cancelleria spettano gli adempimenti di comunicazione di cui all'art. 107, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così è deciso in Roma, il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensere Aldo Natalini
Il Presidente Filippo Casa Refe
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Colora oggi 13 MAR. 2026
Roma,
IL FUNZIONAR GIUDIZIARIO IL FUNZIONARINGUDZIARIO
Maring H