Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2004, n. 43465
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Sentenza 1 ottobre 2004

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Nei procedimenti penali pendenti nel territorio della regione Trentino Alto Adige nei confronti di cittadini della provincia di Bolzano, non costituisce causa di inammissibilità la presentazione in lingua italiana della richiesta di riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere, allorchè l'indagato si sia avvalso della lingua tedesca per l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto nessuna delle disposizioni del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, così come mod. dal D.Lgs. 29 maggio 2001 n. 283, prevede una tale sanzione, per la quale vale, come per le nullità, il principio di tassatività. (Nell'affermare tale principio la Corte ha evidenziato che le disposizioni del citato d.P.R. sono finalizzate a permettere all'imputato di esercitare pienamente il diritto di difesa e non a creare un rigido di sistema di preclusioni nell'uso della lingua materna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2004, n. 43465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43465
    Data del deposito : 1 ottobre 2004

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