Sentenza 1 ottobre 2004
Massime • 1
Nei procedimenti penali pendenti nel territorio della regione Trentino Alto Adige nei confronti di cittadini della provincia di Bolzano, non costituisce causa di inammissibilità la presentazione in lingua italiana della richiesta di riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere, allorchè l'indagato si sia avvalso della lingua tedesca per l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto nessuna delle disposizioni del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, così come mod. dal D.Lgs. 29 maggio 2001 n. 283, prevede una tale sanzione, per la quale vale, come per le nullità, il principio di tassatività. (Nell'affermare tale principio la Corte ha evidenziato che le disposizioni del citato d.P.R. sono finalizzate a permettere all'imputato di esercitare pienamente il diritto di difesa e non a creare un rigido di sistema di preclusioni nell'uso della lingua materna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2004, n. 43465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43465 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Pietro - Presidente - del 01/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3677
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017356/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RN DR N. IL 15/02/1970;
avverso ORDINANZA del 21/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. A. Mura, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21.4.2004 il Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, dichiarava inammissibili le richieste di riesame proposte da DR LA e TH LE avverso le misure cautelari adottate nei loro confronti dal g.i.p. del Tribunale di Bolzano in relazione ai delitti di importazione illegale, cessione, detenzione e ricettazione di armi.
Il Tribunale osservava che il procedimento doveva svolgersi in lingua tedesca, ai sensi del d.p.r. 15.7.1988 n. 574, modificato dal d.lgs. vo 29.5.2001 n. 283, a seguito della scelta degli indagati che hanno usato tale idioma nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi in presenza dei difensori di fiducia, i quali hanno dimostrato di avere adeguata conoscenza della lingua del processo. Peraltro, i difensori degli indagati, in assenza di specifiche istanze di ricorso alla lingua italiana, pure consentite dalla legge, hanno redatto in lingua italiana la richiesta di riesame con i relativi motivi. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per AZ AN LA, il quale lamenta: a) violazione ed erronea interpretazione di legge e, in particolare, degli artt. 14, 15, 16, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 18, 18 bis, 18 bis del d.p.r. 574/1988, introdotti dalla novella del 2001, nonché degli artt. 109, 591, 177, 179, 309 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni in tema di lingua ufficiale del processo, con conseguenti riflessi sull'effettività del diritto di difesa;
b) erronea interpretazione analogica, non consentita dall'ordinamento, di una causa di inammissibilità non prevista dalla legge;
c) prospetta, infine, questione di legittimità costituzionale della normativa in precedenza richiamata per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 1 del d.p.r. 15.7.1988 n. 574 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) stabilisce che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale e con gli uffici giudiziali e gli organi giurisdizionali ordinali, amministrativi e tributali, anch'essi situati nella provincia di Bolzano, nonché in una serie di ulteriori ipotesi elencate dalla lett. c) alla lettera f) della norma citata.
La legge, quindi, è ispirata all'esigenza di assicurare un pari trattamento dei cittadini a prescindere dal ceppo linguistico di appartenenza e di favorire l'uso dell'idioma che meglio e più efficacemente consenta al cittadino la manifestazione del proprio pensiero.
Espressione di questo criterio di ampia portata è, in primo luogo, l'art. 13 che, aprendo il capo 4^ dedicato alla disciplina dei rapporti con gli uffici giudiziali e gli organi giudiziali, fissa, quale principio di carattere generale, l'utilizzo, anche nella stesura degli atti, della lingua del richiedente con l'evidente ulteriore intento di dare effettività al diritto di cui all'art. 24 della Costituzione. Analoga ratio può essere colta nelle successive disposizioni, volte ad assicurare all'indagato, all'imputato, al condannato la più autentica e fedele espressione delle propria linea difensiva mediante un'articolata serie di previsioni così schematizzabili: a) richiesta da parte della polizia giudiziaria della lingua materna in caso di arresto in flagranza, fermo, esecuzione di una misura cautelare personale o di altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente (art. 14); b)individuazione, in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico o ad altri elementi già acquisiti al processo, della lingua presunta dell'indiziato o dell'imputato, cui debba essere comunicato o notificato un atto processuale (art. 15, comma 1); c) facoltà dell'imputato o dell'indiziato di contestare, entro termini predeterminati, la lingua utilizzata, dichiarando la propria diversa lingua materna (art. 15, comma 2) con conseguente successiva redazione degli atti nell'idioma indicato dall'imputato o dall'indagato a pena di nullità (art. 15, commi 3 e 7); d)specifico interpello sulla lingua formulato nei confronti dell'imputato che non abbia in precedenza contestato la lingua presunta e debba, per la prima volta, essere interrogato (art. 16, comma 1); e) richiesta di prosecuzione del procedimento in altra lingua da parte dell'imputato o dell'indagato anche in fase d'appello (artt. 17, comma 1, 17 bis, comma 1); f) facoltà riservata al condannato di essere sentito in sede esecutiva, nei casi previsti dalla legge, nell'idioma materno, pur se diverso da quella del processo (art. 17 quater, comma 2).
Dal complesso di queste disposizioni si evince, quindi, in modo univoco che il sistema di garanzie in esse delineato è finalizzato a permettere all'imputato o all'indagato di esercitare pienamente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e non certo a creare un rigido sistema di preclusioni nell'uso della lingua materna. Una conclusione del genere è avvalorata dal contenuto delle altre seguenti norme: a) art. 16, comma 2, che consente al difensore di madrelingua diversa dalla lingua del processo di svolgere gli interventi orali con cui vengono sollevate le questioni preliminari o svolte le difese nel proprio idioma e di ottenere che la verbalizzazione avvenga nella lingua del processo;
b) art. 16, commi 3, 4, 5, che, in perfetta ossequio ai principi del contraddittorio e dell'oralità nella formazione della prova, consente l'interrogatorio dell'imputato, l'audizione dei testimoni, delle parti offese e delle altre parti nella propria lingua materna, pur se non coincidente con quella del processo;
c) art. 18 che, nel giudizio penale contro più imputati in cui vi sia costituzione di parte civile, permette a ciascuno di questi soggetti processuali, qualora appartenenti a gruppi linguistici diversi, di esprimersi ciascuno della propria lingua;
d) art. 18 ter, che impone all'autorità giudiziaria di individuare il difensore d'ufficio o il sostituto del difensore di fiducia conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato. Da quanto sinora esposto consegue che l'utilizzo da parte del difensore di fiducia dell'indagato - nei cui confronti sia stata emessa di ordinanza di custodia cautelare in carcere - di una lingua diversa da quella scelta e indicata dal suo assistito, nel corso dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., ai fini della redazione dei motivi a sostegno della richiesta di riesame non costituisce violazione ne' degli artt. 109 e ss. c.p.p. ne' delle norme che disciplinano la lingua del processo ai sensi del d.p.r. 574/1988, così come modificato dalla d.lgs. vo 283/2001, costituendo esso piuttosto l'espressione della pienezza ed effettività del diritto di difesa.
D'altra parte nessuna delle disposizioni contenute nel codice o nel citato d.p.r. 574/1998, modificato dal d. lgs.vo 283/2000 contempla sanzioni di inammissibilità per l'atto di impugnazione di una misura cautelare redatto in lingua italiana piuttosto che nella lingua usata dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia.
E per le inammissibilità, come per le nullità, vale il principio di tassatività (Cass. 5.5.1997, ric. Gruber;
Cass. 18.6.1998, ric. Vigl;
Cass. 12.3.1999, ric. Frotscher).
2. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso non rende necessario l'esame della prospettata questione di legittimità costituzionale.
3. L'erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame non è causa di caducazione della misura cautelare disposta, in quanto la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309, comma 10, c.p.p. si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. Un. 12.2.1993, ric. Piccioni, riv. 193414).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano per l'esame della richiesta. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004