Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
In tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l'esecuzione del contratto, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi "atto conclusivo dell'affare", idoneo, per l'effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12022 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RO PREDEN - Presidente -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94 INT 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, difeso dall'avvocato LAURA BARDELLA BENVENUTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT RO O RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende unitamente all'avvocato RO RECHICHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 552/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 3^ CIVILE emessa il 28/2/2000, depositata il 22/03/00; RG. 589/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMMTO DEL PROCESSO
Con citazione (not. 18 gennaio 1996) ME GA, nella veste di mediatore, conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il signor VO AN e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 94.500.000, oltre accessori, a titolo di provvigione, per l'attività di mediazione concernente la vendita dell'Hotel GR di proprietà del AN.
Il convenuto si costituiva, contestando il fondamento della domanda, e sosteneva che la scrittura privata del 17 giugno 1995, intercorsa tra il AN ed il promesso acquirente OL, e sottoscritta da entrambi, aveva valore di semplice puntuazione o bozza di accordo, non vincolante le parti. La causa era documentalmente istruita, ritenendo il tribunale superflue le dedotte prove testimoniali.
Con sentenza del 2 febbraio 1998 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non concluso l'affare e valutando lo scritto come bozza di preliminare.
La decisione era appellata dal GA, che ne chiedeva la riforma;
resisteva il AN chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 23 marzo 2000 la Corte di appello di Venezia così decideva:
a. in accoglimento dell'appello condanna il AN al pagamento della richiesta previsionale, oltre IVA ed interessi legali, dalla domanda giudiziale al saldo;
b. condanna il AN al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio (v. amplius in dispositivo).
Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale esaminava analiticamente il contenuto della scrittura e la qualificava come preliminare di vendita di azienda. Rilevava inoltre la mancanza di un termine per il rogito e del termine per il versamento della caparra non incidevano sul perfezionamento del preliminare. Contro la decisione ricorre il AN deducendo unico ma articolato motivo;
resiste la controparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in merito alle dedotte censure, che vengono qui sinteticamente riassunte, secondo l'articolazione dei punti sottolineati:
a. una prima censura investe un error in iudicando sui requisiti del preliminare, di cui si deduce la nullità per la mancanza di requisiti di sostanza e di forma, e di cui si contesta in toto la qualifica di preliminare, che le parti, significativamente, non hanno apposto allo scritto;
b. una seconda censura (ff. 8 ricorso) investe il cd. mancato perfezionamento del contratto, con particolare riferimento alla indeterminatezza dell'elemento oggettivo, non potendosi stabilire se il trasferimento concernesse l'Hotel GR nella sua interezza (immobile e azienda) o se invece riguardasse solo l'azienda;
c. una terza censura investe la completezza del preliminare con particolare riguardo alla individuazione dei beni aziendali, sui termini di consegna e sulle modalità e termini di pagamento;
d. una quarta censura investe la qualificazione della scrittura privata come "minuta" a carattere non vincolante;
e. una quinta censura attiene alla valutazione della condotta delle parti, dopo la scrittura, evidenziandosi come ne' il OL, nè il AN si attivarono per ottenere dal giudice o la fissazione per il termine del versamento della caparra o una sentenza che valesse a trasferire l'immobile o l'azienda ai sensi dell'art. 2932 codice civile. In senso contrario si osserva:
a. quanto alla deduzione della nullità per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, che la sentenza della Corte di appello accerta analiticamente, attraverso l'esame dello scritto, sottoscritto dai contraenti, contestualmente la presenza del requisito di forma scritta (art. 2566 cc) (ff. 7 della motivazione) e dei requisiti strutturali o sostanziali del contratto, come accordo bilaterale ed oneroso (art. 1325 c.c. e v. motivaz. Ff 5 e 6) desumendoli dalla semplice lettura dello scritto, che evidenzia:
- la determinazione di un oggetto immediato in relazione alla identificazione delle prestazioni (rectius degli obblighi corrispettivi) che le parti assumevano di dover ribadire nel momento della stipula del contratto definitivo dinanzi ad un notaio;
- la determinazione dell'oggetto mediato, da trasferire, costituito dalla azienda denominata Hotel GR, per il cui effetto traslativo era convenuto un prezzo pattuito in L.
3.150.000.000 ed un termine per la corresponsione del medesimo: fine stagione 1995;
- la causa lecita, come espressione dell'autonomia negoziale, sia in relazione alla causa propria del preliminare (l'assunzione di obblighi di concludere un contratto definitivo) e per relationem riferita alla causa del successivo negozio traslativo, definitivo, collegato al preliminare;
- infine l'accordo delle parti, che emergeva dal contesto degli elementi essenziali sopra indicati, e dalla sottoscrizione (ff. 5, ma correggendosi sistematicamente l'ordine degli elementi da esaminare). Non si ravvisa dunque alcuna nullità per la mancanza di elementi di forma e di sostanza, ma la valutazione della Corte attiene ad una quaestio voluntatis di cui è agevole la comprensione e la valutazione e che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto congruamente e correttamente motivata.
b. quanto alla censura di indeterminatezza dell'elemento oggettivo, si osserva che la Corte lo ha invece puntualmente indicato (desumendolo dalla lettura dello scritto) nel trasferimento dell'azienda; si tratta ancora una volta di una interpretazione fattuale e negoziale, non sindacabile in questa sede;
c. non decisiva appare la censura sulla mancata indicazione degli elementi del complesso aziendale, posto che la res era trasferita nella sua universalità (v. motivaz. ff. 4 e 5);
d. non decisiva appare la censura sulla qualificazione giuridica dello atto compiuta dai giudici del riesame, proprio perché la qualificazione è la valutazione complessiva dell'atto, interpretato nei suoi elementi, ancorché sinteticamente indicati;
e. infine non rilevante è la considerazione relativa al fatto che le parti poi non conclusero il negozio definitivo;
rileva infatti la conclusione del contratto preliminare, in ordine al quale risulta esplicata l'attività di mediazione, da parte del mediatore imparziale.
(Cfr. Cass. 1995 n. 87; Cass. 1992 n. 7400 tra le più significative).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AN VA, in favore del resistente GA ER, alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 90,00 per spese ed in Euro duemila/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002