Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12022
CASS
Sentenza 8 agosto 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l'esecuzione del contratto, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi "atto conclusivo dell'affare", idoneo, per l'effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo.

Commentari2

  • 1Mediatore: rinuncia alla provvigione e nuova stipulazioneAccesso limitato
    Donato De Giorgi · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2022

  • 2Diritto alla provvigione in assenza di incarico al mediatoreAccesso limitato
    Donato De Giorgi · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12022
Data del deposito : 8 agosto 2002

Testo completo