Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 1
La condotta di incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza, contemplata dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 quale presupposto per l'applicazione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. in occasione di competizioni sportive, è integrata dall'esposizione di striscioni e scritte il cui contenuto non sia meramente insultante o diffamatorio, ma risulti specificamente ed effettivamente idoneo, avuto riguardo alle modalità dell'esposizione, a incitare alla violenza e a turbare la tranquilla competizione sportiva. (Nel caso di specie la Corte ha riconosciuto la sussistenza della violazione in relazione all'esposizione, in un contesto di esasperata competitività e in uno stadio affollato, di uno striscione che inneggiava a personaggi implicati e condannati per l'omicidio di un ispettore di polizia commesso in occasione dei disordini avvenuti durante una partita di calcio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2013, n. 44306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44306 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1852
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 15736/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IO, n. a Milano il 15/10/1980;
avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Milano in data 31/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. NO IO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 31/01/2013 con cui il Gip presso il Tribunale di Milano ha disposto la convalida del provvedimento del Questore di Milano con cui lo stesso è stato obbligato a comparire, in occasione delle partite disputate dalla squadra di calcio del Milan, presso la Stazione CC di Corbetta trenta minuti dopo l'inizio e trenta minuti prima della fine dell'incontro per la durata di anni quattro.
2. Con un primo motivo lamenta la violazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla non riconducibilità della condotta attribuita ai prevenuti, nella specie consistita nell'esposizione di striscioni offensivi con contestuale violazione del regolamento d'uso dell'impianto, nell'elencazione tassativa della L. n. 401 del 1989, art.
6. Richiama in proposito varie pronunce del giudice amministrativo nonché arresti di questa Corte che, pur avendo rammentato la natura di reato della condotta, ne hanno escluso la riconducibilità all'interno dell'elenco tassativo dell'art. 6 cit..
Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi per due volte presso il Comando Carabinieri anche per le partite giocate dal Milan fuori sede, invocando la natura inutilmente afflittiva e vessatoria di tale prescrizione rispetto alle finalità della misura in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che tra le condotte in relazione alle quali la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, prevede, ove sia intervenuta denuncia o condanna, il potere del Questore di disporre, unitamente al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione nell'ufficio o comando di polizia competente, rientra, testualmente, anche quella di avere "incitato, inneggiato o indotto alla violenza"; ed infatti, questa Corte ha già affermato, sulla scorta appunto del dato testuale appena richiamato, che tra i fatti che a norma della L. n. 401 del 1989, art. 6, e successive modificazioni, possono giustificare l'adozione del provvedimento di divieto di accesso agli stadi e, quindi, quello strumentale di presentazione ad un ufficio di polizia, è contemplato anche il comportamento di colui il quale in qualsiasi modo, in occasione di manifestazioni sportive, inciti, inneggi o induca alla violenza. Le condotte innanzi descritte, qualora siano in concreto idonee, configurano, se non accolte, delitto di istigazione a delinquere e, se accolte, il concorso nel delitto istigato. Peraltro, la formulazione della norma consente di ritenere che la categoria dei fatti in questione possa essere sganciata dalla necessità di una denuncia per istigazione a delinquere o per concorso nel delitto istigato ed essere applicata alla sola condizione che si tratti di comportamento specifico attribuito al soggetto, idoneo all'incitamento alla violenza. Siffatta interpretazione discende infatti, si è aggiunto, dalla volontà del legislatore il quale, con una norma d'interpretazione autentica (D.L. n. 336 del 2001, art. 2 bis, convertito con modifiche nella L. n. 377 del 2001), ha stabilito che per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1. Il requisito richiesto è costituito quindi dalla specificità del comportamento e dall'idoneità di esso ad incitare alla violenza ossia a turbare la tranquilla competizione sportiva, implicando, peraltro, tali concetti, valutazioni di fatto che si sottraggono al sindacato di legittimità ove non affette da vizi logici o giuridici (cfr. Sez. 3, n. 12137 del 16/01/2008, Ferrari, non massimata).
Ne consegue pertanto come anche l'esposizione di striscioni o scritte ben possa essere ricondotta tra le condotte contemplate dall'art. 6 a condizione che il contenuto dei medesimi sia idoneo, appunto, ad incitare od indurre alla violenza. Questa stessa Corte, del resto, se ha ritenuto non correttamente operata la convalida laddove lo striscione esposto abbia avuto contenuto semplicemente insultante o diffamatorio proprio perché esulante dalla sfera applicativa della norma (si vedano in proposito Sez. 3, n. 27284 del 15/06/2010, Arnetta, non massimata, e Sez. 2, n. 29581 del 01/07/2003, Troise, Rv. 225417), ha, in altro senso, ritenuta integrata la condotta giustificativa del provvedimento di comparizione laddove la scritta abbia presentato effettivo contenuto istigatorio (cfr. la già richiamata Sez. 3, n. 12137 del 16/01/2008, Ferrari, non massimata).
4. Premesso dunque quanto sopra, nella specie il Giudice della convalida appare avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi, laddove, in considerazione del fatto che lo striscione, lungi dall'avere contenuto semplicemente offensivo, inneggiava a personaggi implicati e condannati per il reato di omicidio di un ispettore di Polizia in occasione di disordini intervenuti durante una partita di calcio, ha ravvisato, nei confronti dell'interessato, quale uno degli autori dell'esposizione dello striscione, la suddetta necessaria componente istigatoria, tenuto conto, tra l'altro, del contesto espositivo, di altissima ed esasperata competitività, e della idoneità a raggiungere un numero elevatissimo di persone. Va aggiunto che questa stessa Corte ha ritenuto, proprio con riferimento ad uno striscione inneggiante ad un fatto-reato esposto all'interno di uno stadio, correttamente motivata la ritenuta sussistenza del reato di istigazione a delinquere, in tal modo confermandosi, per quanto qui rileva, la natura di incitamento alla violenza della scritta di specie, quando l'esaltazione del reato, finalizzata a spronare altri all'imitazione, sia concretamente idonea, per le sue modalità, a provocare la commissione di delitti (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253101). 5. È invece fondato il secondo motivo.
Va premesso, tenuto conto della ratio della misura dell'obbligo di presentazione, finalizzata ad evitare effettivamente (ad ulteriore presidio del divieto di accesso formalmente imposto) che l'interessato possa presentarsi allo stadio durante la competizione sportiva, che l'obbligo di ripetuta presentazione all'autorità di P.S. in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta "doppia firma"), se appare incongruo laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati, può invece essere legittimamente imposto anche con riguardo a competizioni che si svolgano "in trasferta", laddove tale trasferta non implichi l'impossibilità, per chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere poi in tempo utile il luogo di svolgimento della competizione (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini e altro, Rv. 242989). È però necessario che il G.i.p. della convalida del provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, motivi, specie con riguardo alle partite giocate in "trasferta", sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un tale, plurimo, obbligo di comparizione (tra le altre, Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, De Martino e altro, Rv. 243271; Sez. 3, n. 3830 del 16/12/2008, Iacovella, Rv. 242556; Sez. 3, n. 24249 del 09/05/2007, Viola, Rv. 236908). Nella specie, il provvedimento impugnato, convalidando il decreto del Questore che ha disposto l'obbligo di presentazione trenta minuti dopo l'inizio e trenta minuti prima della fine dell'incontro senza alcuna distinzione tra partite giocate "in casa" e partite giocate "in trasferta", si è limitato ad affermare in astratto come adeguata l'ulteriore restrizione sostanziata dall'obbligo di presentazione volto in particolare ad ostacolare la reiterazione dell'illecito distanziando forzatamente il destinatario della misura dai luoghi e dalle circostanze in cui l'attività illecita si è esplicata, senza spiegare in concreto la ragione di detta adeguatezza in particolare con riguardo appunto alla inclusione nel divieto anche delle partite giocate in trasferta specie al di fuori della provincia di Milano. L'ordinanza va dunque annullata limitatamente alla doppia presentazione imposta durante la medesima partita per nuova motivazione che, alla luce della suddetta distinzione (e considerando peraltro le partite che, pur giocate formalmente "in trasferta", siano però di fatto giocate a Milano in occasione dei derbies con la squadra dell'Inter), dia conto della necessità e proporzionalità della duplice presentazione a preservare le esigenze di legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al doppio obbligo di presentazione con rinvio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013