Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha annullato il provvedimento di convalida del G.i.p. precisando che il giudice, nella valutazione della estensione dell'obbligo - nella specie, tre volte -, deve considerare la necessità di evitare imposizioni inutilmente vessatorie). Conformi, Sez. III, nn. 3831, 3832, 3833, 3834 e 3835 del 2009, non massimate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2008, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 16/12/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1558
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 9561/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Iacovella Davide, nato a [...] il 3 novembre del 1977;
avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Chieti del 16 novembre del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del procuratore generale nella persona del Dott. D'Ambrosio Vito, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 16 novembre del 2007, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Chieti convalidava il provvedimento del questore della città anzidetta, con cui si era imposto a Iacovella Davide, per il periodo di quattro anni, il divieto di accesso agli stadi e l'obbligo di presentarsi per tre volte nell'ufficio di polizia del luogo di residenza in occasione degli incontri di calcio indicati nel provvedimento questorile. Ricorre per Cassazione l'intimato deducendo:
l'inosservanza delle procedure e dei termini di legge mancando qualsiasi accenno ad una richiesta di convalida da parte del pubblico ministero;
inoltre, in mancanza di indicazione sull'orario della richiesta del pubblico ministero e del deposito in cancelleria della convalida, non è possibile controllare se l'ordinanza del giudici sia stata pronunciata entro le 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero;
mancanza di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo di presentazione ad ufficio di polizia, sui requisiti della necessità ed urgenza nonché sulla congruità della durata e sulla presentazione per ben tre volte. IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Invero la richiesta del pubblico è stata ritualmente avanzata perché senza tale richiesta il giudice non sarebbe neppure venuto a conoscenza del decreto questorile, posto che questo viene trasmesso al pubblico ministero e non al giudice. Il termine di 48 ore per la convalida non decorre dalla richiesta del pubblico minsero ma dalla scadenza del termine di quarantotto ore concesso al pubblico ministero per la richiesta ed all'intimato per presentare memorie. Il provvedimento del magistrato diventa inefficace solo se non viene pronunciato entro novantasei ore dalla notifica all'interessato. Parzialmente fondato è il secondo motivo e più precisamente è fondato con riferimento all'omessa motivazione sulla durata e sull'obbligo di presentazione per ben tre volte.
Per quanto concerne la dedotta mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale, va rilevato che il ricorrente, in base agli accertamenti compiuti dagli inquirenti, è stato individuato nel tifoso che poneva in essere condotte violente ai danni di persone o cose e che aveva opposto resistenza agli agenti in servizio. In questa materia il giudice non deve affermare la responsabilità dell'intimato per il reato che gli viene contestato, ma deve solo controllare che sussistano sufficienti indizi in ordine il fatto che gli viene attribuito e che tale fatto rientri tra quelli per i quali può essere disposto il divieto di accesso agli stadi. Invero la norma non richiede la formulazione di un giudizio di penale responsabilità ma di pericolosità del soggetto, il quale impone solo l'accertamento che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei reati indicati nella norma ovvero "per avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive" ovvero ancora che egli abbia "incitato, inneggiato o indotto alla violenza". Siffatte situazioni sono state considerate dal legislatore idonee di per sè a giustificare, non solo il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive ma anche l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia -. Nella fattispecie il giudice nel provvedimento ha dato atto di avere riscontrato l'informativa della polizia dalla quale si evinceva l'attribuibilità del fatto denunciato al ricorrente, il quale aveva preso parte ad episodi di violenza alle persone e sulle cose ed aveva persino opposto resistenza agli agenti in servizio. Sussistevano quindi le condizioni per l'imposizione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia. Per quanto concerne i requisiti della necessità ed urgenza appare opportuno richiamare le considerazioni già espresse da questa Corte in altre decisioni e segnatamente nell'ordinanza n. 39049 del 2006. In proposito va confermato e ribadito che, una volta accertata la sussistenza dei fatti che legittimano l'adozione della misura ed una volta stabilita la riferibilità dei fatti stessi al soggetto nei cui confronti è disposta la misura stessa, secondo le Sezioni unite (sentenza n. 44273 del 2004), si impone anche l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 Cost., che legittimano la limitazione della libertà personale da parte dell'autorità amministrativa ossia si impone il controllo delle ragioni di "necessità ed urgenza".
La verifica anche dei requisiti anzidetti, imposta dalle Sezioni unite al giudice della convalida, deriva dall'adesione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2002. La Consulta, per salvare la L. n. 401 del 1989, art. 6 eccezioni di illegittimità costituzionale che erano state sollevate proprio perché tale norma, con la prescrizione della presentazione ad un ufficio di polizia, attribuisce all'autorità amministrativa il potere di limitare la libertà personale con provvedimenti tendenzialmente duraturi e non provvisori,ha ritenuto applicabile anche al provvedimento di presentazione ad un ufficio di polizia di cui all'articolo dianzi citato il disposto dell'art. 13 Cost., ed ha, di conseguenza, imposto all'autorità amministrativa di valutare, in presenza di un soggetto al quale è stato già imposto il divieto di accedere agli stadi, le ragioni di necessità ed urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione ed, in un secondo momento, all'autorità giudiziaria di valutare l'effettiva sussistenza di tali presupposti. Sennonché l'adeguamento della disciplina di cui al cit. art. 6 al dettato costituzionale, ancorché corretto sotto il profilo giuridico e costituzionalmente necessitato, trattandosi di un provvedimento limitativo della libertà personale, non si concilia perfettamente con la natura dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia previsto dalla norma in questione.
Invero, in base all'art. 13 Cost., u.c., in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre in via provvisoria provvedimenti restrittivi della libertà personale che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e da questa convalidati nelle successive 48 ore. Le ipotesi tassative riconducigli all'art. 13 Cost., concernono in genere casi nei quali, se non si provvede immediatamente, si rischia di porre in pericolo il bene per il quale la tutela è apprestata. La necessità è costituita dalla stessa esigenza di provvedere con immediatezza e si identifica con essa.
Nella fattispecie in esame invece raramente sussiste tale rapporto d'immediatezza. Inoltre la necessità di provvedere prescinde dall'urgenza che deve essere verificata separatamente. Invero, nella L. n. 401 del 1989, art. 6 la necessità di provvedere è costituita dall'esigenza di assicurare, con la presentazione dell'interessato in coincidenza con la manifestazione sportiva in un ufficio di polizia, l'osservanza del divieto di accesso agli stadi tutte le volte in cui si presume che esso non sarebbe spontaneamente rispettato dal tifoso. Si tratta in sostanza di un provvedimento strumentale finalizzato a garantire l'osservanza di quello amministrativo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Poiché la presunzione di inosservanza del divieto da parte dell'interessato sarebbe legittima nella stragrande maggioranza dei casi, la motivazione sulla necessità di imporre l'obbligo di presentazione si riduce in concreto ad una clausola di stile, giacché, in presenza di manifestazioni violente, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo anzidetto al fine di garantire l'osservanza del divieto e prevenire il ripetersi di episodi violenti.
Dall'obiettiva esigenza di assicurare l'osservanza del divieto in caso di manifestazioni violente, discende che l'obbligo della motivazione non richiede sempre e comunque formule esplicite giacché l'esigenza di imporre la prescrizione di presentazione ad un ufficio di polizia in coincidenza con le manifestazioni sportive potrebbe evincersi anche dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto.
Per quanto concerne il requisito dell'urgenza si rileva che esso in base all'art. 13 Cost., è imposto in quelle circostanze in cui bisogna agire con immediatezza perché, nell'attesa dell'intervento del magistrato, si porrebbe in pericolo il bene per il quale è apprestata la tutela (nella fattispecie in esame l'ordine pubblico). La motivazione sull'urgenza dovrebbe quindi consistere nell'indicazione delle ragioni per le quali il provvedimento questorile dovrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato, perché, se fosse destinato ad avere esecuzione dopo la convalida, il problema dell'urgenza non si porrebbe, posto che la motivazione sull'urgenza è prevista solo per i provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del magistrato.
Nelle fattispecie in questione raramente il provvedimento questorile potrebbe considerarsi urgente nel significato previsto dall'art. 13 Cost., giacché eccezionalmente è destinato ad avere esecuzione immediata e comunque prima dell'intervento del magistrato. Esso invero viene normalmente adottato dopo una manifestazione sportiva ed a seguito di una segnalazione e, per espressa volontà del legislatore, è destinato ad avere esecuzione a partire dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione (mediamente non prima di una settimana) e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione.
L'autorità amministrativa non ha quindi il potere, una volta notificato il provvedimento, di anticiparne e posticiparne l'esecuzione. In base a tale obiettiva situazione l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., si impone nei soli casi in cui si presume che il provvedimento potrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato ossia nelle ipotesi in cui si prevedono competizioni sportive nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida da parte del giudice.
Tuttavia si deve rilevare che nei provvedimenti in questione talvolta si confonde il requisito dell'urgenza, al quale hanno fatto riferimento sia le Sezioni unite che la Corte costituzionale nelle decisioni prima citate, con l'attualità della pericolosità sociale, che è cosa diversa.
Poiché quella in esame è in definitiva una misura di prevenzione atipica, è ovvio che l'autorità amministrativa debba, come sopra precisato, fare riferimento alla pericolosità del soggetto nonché all'attualità della stessa nell'ipotesi in cui intercorra un notevole lasso temporale tra la manifestazione violenta e l'adozione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia. La motivazione sulla pericolosità è sempre necessaria, a prescindere da ragioni d'urgenza e deve essere circostanziata allorché sia intercorso un notevole lasso di tempo tra il fatto che ha dato origine alla misura e la sua concreta applicazione, senza che l'interessato sia stato ulteriormente segnalato per episodi violenti. Dalle considerazioni sopra svolte , nel rispetto dei principi fissati dalle Sezioni unite, ferma restando l'ambiguità di fondo della normativa in esame, si possono trarre le seguenti conclusioni per quanto concerne i presupposti della necessità ed urgenza nel senso che la motivazione sulla necessità di provvedere non richiede necessariamente formule esplicite ma può anche desumersi dalla gravità dal fatto e segnatamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravità del fatto ascritto o dalla sua pericolosità, essendo palese in tali casi l'esigenza di garantire con la prescrizione della presentazione in un ufficio di polizia l'osservanza del divieto di accedere agli stati e che l'omessa motivazione sull'urgenza determina l'invalidità del provvedimento questorile ed impedisce quindi la sua convalida nei soli casi in cui esso ha avuto efficacia prima dell'intervento del magistrato. Allorché intercorra un notevole lasso di tempo tra il fatto da cui origina l'imposizione ed il provvedimento stesso l'autorità amministrativa ha il dovere di motivare sull'attualità della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura. Con la motivazione il giudice della convalida deve dimostrare di avere controllato l'osservanza delle condizioni richieste dalla legge per l'imposizione della misura e, sia pure per relationem, deve dare conto del controllo effettuato.
Nella fattispecie la motivazione del provvedimento di convalida è adeguata per quanto concerne la pericolosità sociale dell'intimato. Quindi è palese la necessità di assicurare l'osservanza del divieto con la presentazione ad un ufficio di polizia e, per quanto concerne l'urgenza, non risulta che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima della convalida da parte del magistrato.
La relativa prova deve essere fornita dall'interessato perché è il ricorrente che deve dimostrare l'interesse al ricorso, interesse che, relativamente al requisito dell'urgenza, sarebbe insussistente se il provvedimento avesse efficacia, come avviene nella quasi totalità dei casi, dopo l'intervento del magistrato.
Solo con riferimento alla durata e soprattutto all'obbligo di presentazione per bene tre volte la motivazione è del tutto carente perché il giudice non ha valutato ne' la congruità della misura ne' la necessità di imporre la presentazione ad un ufficio di polizia per ben tre volte. Pertanto il provvedimento impugnato va annullato con rinvio ad altro giudice del tribunale di Chieti.
L'annullamento va disposto con rinvio perché l'inefficacia del provvedimento del questore si verifica solo a seguito dell'omessa convalida nel termine previsto dalla legge o quando mancano i presupposti fattuali per la sua adozione.
Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi dianzi esposti. In particolare dovrà esaminare la congruità della durata ed eventualmente ridurla se ritenuta incongrua e valutare la necessità della presentazione all'ufficio di polizia per ben tre volte, avuto riguardo al fatto che l'imposizione non deve essere inutilmente vessatoria.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Chieti. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009