Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2003, n. 15255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15255 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENT DA A S X0/4/1986 1 711 B - N. 5 MAILIA TRIBUTARIA CIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T 15255/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria Composta dagli Ill.mi Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 8903/99 31018Cron. Dott. Mario CICALA Consigliere - Consigliere Dott. Michele D'ALONZO Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 11/02/03 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: FO AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. SETTEMBRINI 30, presso 10 studio dell'avvocato TORNABUONI GIAN GIACOMO, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOPSI, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
INTIMATO -(controricorrente -2003 402 avverso la sentenza n. 134/98 della Commissione -1- tributaria regionale di GENOVA, depositata il 24/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato DEL BUFALO PAOLO (con delega) che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 23.9.1987 il Comune di Lerici ha ceduto, a titolo di permuta, un'area fabbricabile all'impresa di RE FO a fronte di una porzione di fabbricato che essa impresa si è impegnata a costruire sull'area. Con atto del 23.9.1994, intitolato "atto dichiarativo di beni in permuta", sono state individuate le porzioni di fabbricato che sono diventate del Comune. Vi è stata, quindi, a fini Invim una rettifica per il valore finale dell'area alla data del 5.12.1987 (data di inizio dei lavori di edificazione) da lire 71.000.000 a lire 213.000.000, e per il valore finale della porzione di fabbricato alla data del 31.12.1992, da lire 300.000.000 a lire 2.241.000.000, con liquidazione dell'imposta sul primo incremento in lire 32.890.800 e sul secondo in lire 474.160.000. L'impresa FO ha impugnato il provvedimento sostenendo l'inesistenza di qualsiasi incremento di valore tassabile in quanto l'atto assoggettato ad accertamento, e relativo alla porzione di fabbricato, aveva natura meramente dichiarativa e non attributiva della proprietà dei beni immobili, assolvendo alla funzione di renderne possibile l'identificazione ai fini della trascrizione e della voltura catastale. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso nel senso che, pur ritenendo che l'atto del 23.9.1994 aveva natura attributiva di diritti reali, ha poi rideterminato il valore dei beni sulla base delle rendite catastali, stabilendo il valore dell'area in lire 125.700.000 ed il valore della porzione di fabbricato il lire 1.406.000.000. La Commissione Regionale, su appello dell'impresa, ha confermato la sentenza impugnata sul presupposto che con l'atto del 1987, avente effetti obbligatori, essa impresa si è impegnata a cedere in permuta parte del fabbricato che avrebbe realizzato, mentre con l'atto del 1994 si è verificato l'effetto traslativo della porzione del fabbricato. Ha proposto ricorso l'impresa. Il Ministero delle Finanze ha depositato un semplice atto di costituzione. La difesa dell'impresa ha depositato note di replica in udienza. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente FO ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 1362-1371 c.c. con riferimento agli articoli 1552, 1555 e 2730 c.c., nonché insufficienza ed illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto: a)la CT non avrebbe indicato lo schema contrattuale al quale ricondurre l'operazione contrattuale posta in essere dalle parti (se permuta o vendita), e non avrebbe chiarito i criteri di ermeneutica sulla base dei quali ha accertato che nell'atto del 23.9.1994 la comune intenzione delle parti è stata quella di stipulare "una seconda vendita" (di cui non è stata indicata la controprestazione); setth b)la sentenza impugnata non conterrebbe le ragioni sufficienti ed adeguate, sul piano logico, a suffragare il convincimento espresso dal giudice di appello;
a questo proposito ha richiamato le sentenze nn.8118/91, 2508/80, 11986/98 e 12256/97 per sostenere che il contratto con il quale il proprietario di un'area fabbricabile la trasferisce ad un costruttore in cambio di parti dell'edificio che quest'ultimo si impegna a realizzare sull'area medesima deve qualificarsi come permuta di cosa presente con cosa futura e produce l'effetto del trasferimento immediato della proprietà dell'area e della costituzione, in capo al costruttore-acquirente, dell'obbligazione di tenere il comportamento necessario affinché la cosa futura venga ad esistenza, evento che va individuato nel momento in cui si perfeziona il processo produttivo della cosa nelle sue componenti essenziali e che è sufficiente da se solo a determinare l'acquisto della proprietà a permutante dell'area senza la necessità di altre dichiarazioni di volontà; c)nella specie, si è verificato un trasferimento reciproco della proprietà attuale dell'area fabbricabile e della porzione del costruendo edificio;
l'obbligo del FO di tenere il comportamento necessario affinché la res futura venisse trasferita in proprietà del Comune di Lerici per effetto della sua venuta ad esistenza è rimasto su un piano accessorio e strumentale;
l'atto del 23.9.1994 non ha avuto effetti traslativi, ma è servito solo ad individuare la porzione di fabbricato di cui il suddetto ente locale ha acquistato la proprietà non appena ne è stata ultimata la costruzione;
d)la CT avrebbe errato ad attribuire valore confessorio ad una dichiarazione negoziale del FO (relativa alla mancata dichiarazione del reddito fondiario del fabbricato, considerato bene-merce, costruito in esercizio di impresa), poiché può formare oggetto di confessione solo un fatto obiettivamente sfavorevole al confidente, ma non già la qualificazione di una situazione giuridica ovvero degli effetti discendenti da un negozio concluso dallo stesso confidente. Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato, per cui deve essere rigettato. La CT, con una valutazione di fatto relativa da una parte all'obbligo di cessione in permuta assunto dal FO con l'atto del 1987, e dall'altra alla titolarità della proprietà del fabbricato alla data dell'atto del 1994, ha accertato che il trasferimento della porzione di fabbricato si è verificato nel 1994. Tale valutazione di fatto è sottratta al sindacato di legittimità poiché è stata adeguatamente motivata sulla base di una dichiarazione resa dal FO (relativa al trattamento tributario riservato al fabbricato prima dell'atto del 1994) e sulla base del comportamento omissivo tenuto dallo stesso FO al momento della ultimazione dei lavori (consistito nella mancata produzione della dichiarazione Invim entro 20 giorni da tale data). Gli elementi posti a base del convincimento del giudice sono stati correttamente utilizzati in quanto entrambi sono discendenti da comportamenti certi ed inequivocabili tenuti dal contribuente, rilevanti e significativi sul piano tributario. Questo accertamento in ordine agli effetti trasłativi della proprietà del fabbricato esclude automaticamente che l'effetto traslativo per entrambi i beni si sia verificato nel 1987, come vuole il ricorrente. Peraltro, un tale effetto non si è mai potuto Go the ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA verificare nel 1987 dal momento che la porzione di edificio in quel tempo era un bene futuro, per il quale non si potevano avere effetti reali. Nulla va disposto per le spese non avendo il Ministero svolte attività difensive, ma essendosi limitato a depositare un semplice atto di costituzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla преж Così deciso in Roma il giorno 11.2.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Ugo Favara IL CANCELLIERE CAS ZION dott. Luigi Riitano CANCELLERIA 0JI.2003 IN DEPOSITATO 3 1 C 1 CANCELLIERE Luigi Riitano oggi, IL don