Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2013, n. 30320
CASS
Sentenza 14 giugno 2013

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L'omessa comunicazione del trasferimento del domicilio dichiarato o eletto non può interpretarsi, di per sé solo, quale volontaria scelta dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze e non può, quindi, essere unica ragione per respingere la richiesta di restituzione in termini. (Fattispecie in cui l'imputato, extracomunitario alloglotta, era assistito da un difensore d'ufficio e che non vi era prova né che egli avesse mantenuto contatti costanti con il suo legale né che avesse colto il significato ed il valore legale della dichiarazione di domicilio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2013, n. 30320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30320
    Data del deposito : 14 giugno 2013

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