Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AS UI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 19034/99 proposto da:
AS UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO GIUSEPPE MOCCI, che lo difende unitamente all'avvocato GREGORIO LEONE, giusto mandato in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1722/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Amministrazione delle Finanze ha impugnato, nei confronti di SS GI, con ricorso notificato il 30 luglio 99, la sentenza della Corte di Appello di Milano, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva accolto l'opposizione del SS all'ingiunzione doganale con la quale gli era stato intimato il pagamento di L. 162.498.440 e di L. 96.819.510 a titolo di responsabilità sussidiaria ex art. 41 co. 2 D.P.R. 43/73, relativa alla sua attività di spedizioniere doganale.
La ricorrente lamenta la violazione del menzionato articolo, nonché degli artt. 1 e 2 L. 17/84. Con atto notificato il 21 ott. 99, SS GI resiste ed, in via incidentale autonoma, chiede lo annullamento dell'impugnata sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese in violazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c.; mentre in via incidentale, condizionata all'accoglimento del ricorso principale, chiede l'applicazione delle norme comunitarie in tema di rappresentanza e legittimazione passiva al pagamento dei diritti doganali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al ricorso principale, in via pregiudiziale, si osserva che il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia ex art. 390 c.p.c. da parte della ricorrente Amministrazione.
Ciò comporta l'assorbimento di ogni questione relativa al ricorso incidentale condizionato.
Va, invece, rigettato quello autonomo;
non essendo censurabili in sede di legittimità le valutazioni in fatto del giudice di merito, che, con adeguata motivazione immune da vizi logici, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Atteso l'esito della controversia, appare equo dichiarare compensate fra le parti anche le spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Respinge il ricorso incidentale autonomo.
Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004