Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2002, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITA IN 0 245 1/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12315/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron..5856 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in arsona del legale rappresentante pro tempore, efettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
T
- ricorrente -
contro
LO IU;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 520/00 del Tribunale di BARI, 4863 depositata il 29/02/00 R.G.N. 2059/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R. G. 12135/00 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da EZ PE, il quale, esponendo di essere stato esposto 1 all'amianto e di aver contratto asbestosi, aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione d'invalidità sulla base del coefficiente 1,5 ai sensi degli artt. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257 e 1 del d.l. 5 giugno 1993 n.169 conv. in legge 4 agosto 1993 n.271. Avverso tale pronuncia -che ha fatto dichiaratamente applicazione del principio enunciato da questa Corte con la sentenza n.6620 del 7 luglio 1998 (affermativa, fra l'altro, della riconoscibilità del beneficio ai lavoratori titolari di pensione o assegno d'invalidità)- l'INPS ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato -cui il ricorso è stato ritualmente notificato- non si è costituito. Motivi della decisione L'istituto ricorrente -denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi settimo ed ottavo, della legge 1992/n.257, modificati dall'art. 1 del d.l. 1993/n.169, convertito, con реч 7 modificazioni, nella legge 1993/n. 271- deduce l'erroneità dell'impugnata pronuncia e sostiene l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori titolari di pensione d'invalidità e non occupati alla data di entrata in vigore della legge. Il ricorso è infondato. Infatti, questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n.6620 del 7 luglio 1998, ha ritenuto che la fruizione della pensione (o dell'assegno) d'invalidità non osti (come è a dirsi, invece, della pensione di anzianità o di vecchiaia) alla concessione del beneficio contributivo in questione. Tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito da numerose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n. 1976, 19 aprile 2001 n.5764, 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.n.13786), l'ultima delle quali ha (ri) affermato il seguente principio: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13 commi settimo e ottavo della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art. 1 del D.L. 5 giugno 1993 n.271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità 0 di vecchiaia 0 di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità; il Flee н diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove il medesimo competesse al dante causa". Il Collegio, facendo proprio tale principio e rinviando alle motivazioni che lo sorreggono (nelle quali si argomenta altresì l'irrilevanza del fatto che i titolari di pensione o assegno d'invalidità non fossero occupati al momento di entrata in vigore della legge), deve quindi rigettare il ricorso. Ciò, peraltro, non comporta condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, non essendovi stata attività difensiva dell'intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Florist Eeficialesells Il Cons.-est. Il Presidente luminis Pavaganвиши Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 FEB. 2002 IL CANCELLIERE I D 103 A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O , 5 R B A . 'A I S E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O 8 G S - P O 1 N M 1 E A I S D I A E E A D , G O E G O T R E T T N L T S I E I S R G I A E E L D R L O E D 5