Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19930
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Competenza a decidere sulla liberazione anticipata

    Il Sostituto Procuratore generale sostiene che l'istituto della liberazione anticipata sia applicabile ai lavori di pubblica utilità e che la competenza spetti al magistrato di sorveglianza in base all'art. 69-bis legge n. 354 del 1975.

  • Accolto
    Competenza a decidere sulla liberazione anticipata

    La Corte riafferma che la competenza funzionale a decidere sulla liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza, anche in caso di sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, in base all'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975. La Corte sottolinea che le esigenze sistematiche non possono prevalere sul dato testuale della norma e che il magistrato di sorveglianza dispone degli strumenti necessari per valutare la condotta del condannato e il suo percorso di recupero sociale.

  • Inammissibile
    Competenza a decidere sulla liberazione anticipata

    Il Magistrato di sorveglianza, discostandosi dalla giurisprudenza consolidata, ritiene che il giudice dell'esecuzione sia competente in materia di lavori di pubblica utilità, anche per la liberazione anticipata, in base agli artt. 63 e 76 della legge n. 689 del 1981 e 661, comma 1-bis cod. proc. pen.

  • Altro
    Conflitto di competenza

    Il Tribunale di Venezia rileva il conflitto di competenza e rimette gli atti alla Corte di Cassazione per la sua risoluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19930
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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