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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19930 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Venezia avverso l'ordinanza del 10/11/2025 del Magistrato di sorveglianza di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2023, il Tribunale di Venezia applicava a AM Cristofer la pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per giorni 730. Con successiva istanza, il condannato chiedeva al magistrato di sorveglianza di Venezia la liberazione anticipata in relazione al periodo ottobre 2024-luglio 2025. Il magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 10 novembre 2025 dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Venezia. Osservava di conoscere la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale competente a provvedere sull’istanza in oggetto è il magistrato di sorveglianza in base al disposto dell’art. 69-bis ord. pen., ma che intendeva discostarsene in quanto: competente in materia di lavori di pubblica utilità è il giudice dell’esecuzione ex art. 63 legge n. 689 del 1981, come confermato anche dal disposto dell’art. 661, comma 1-bis cod. proc. pen., il quale prevede che l’esecuzione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 19930 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena;
l’art. 76 della legge n. 689 del 1981, nell’estendere alle pene sostitutive di recente introduzione alcune norme dell’ordinamento penitenziario, ha previsto la clausola di compatibilità; la relazione illustrativa del d.lgs. n 150 del 2022, “[...] affida[re] al magistrato ovvero al giudice preposto all’esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva [...]. Secondo l’Autorità giudiziaria procedente, quindi, ragioni di ordine logico e sistematico inducono a ritenere che la competenza a provvedere in tema di liberazione anticipata nel caso di lavori di pubblica utilità sia il giudice dell’esecuzione in quanto giudice che, seguendo la esecuzione della misura, può valutare la meritevolezza di una detrazione premiale nel rispetto delle norme procedurali proprie del giudice dell’esecuzione. Per tali motivi, il magistrato di sorveglianza di Venezia disponeva la trasmissione degli atti al tribunale di Venezia.
2. Il Tribunale di Venezia, richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale competente a decidere in merito alla richiesta è il magistrato di sorveglianza, rilevato il conflitto, rimetteva a questa Corte gli atti necessari alla sua risoluzione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, premesso che l’istituto della liberazione anticipata è applicabile ai lavori di pubblica utilità, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in base al disposto dell’art. 69-bis legge n. 354 del 1975. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi che quello in esame è un caso di conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. in quanto uno o più giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, così determinando una stasi processuale, risolvibile solo a seguito della decisione di questa Corte.
2. Deve altresì premettersi che questa Corte di legittimità, all’esito di un percorso interpretativo che è andato ampliando la sfera di applicazione della liberazione anticipata, ha ritenuto che l’istituto di cui all’art. 54 ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., sia applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 9981 del 2026, n.m.).
3. Ciò posto, il conflitto deve essere risolto individuando la competenza nel magistrato di sorveglianza di Venezia. Questa Corte con la sentenza n. 10302 del 10/1/2025 ha affermato che «In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza». In particolare, ha osservato che il dato normativo è inequivoco «[...] ai sensi dell’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69-bis cit, comma 4: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»). Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa». Con successive pronunce si è chiarito che «La “riserva di compatibilità”, contenuta nell’art. 76 della legge n. 689 del 1981, non vale ad escludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, perché tale riserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge che l’art. 76 direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), e perché, in ogni caso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestare al magistrato di sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, la competenza in materia. Non può negarsi che il magistrato di sorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudice naturale istituito dall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenti conoscitivi indispensabili per assumere, anche al riguardo, appropriate e ponderate deliberazioni. Il magistrato di sorveglianza può efficacemente interloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine e può svolgere, anche d’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della misura, nonché per giudicare della condotta serbata dal condannato, del suo «concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (che sono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio). Non pare, dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto di riferirsi ad un rapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, da altro giudice, la cognizione della magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata di reale contenuto, per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale. Né i diversi ambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa il perimetro 3 delle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente, benché esse siano alimentate da una base informativa comune» (Sez. 1, n. 6218 del 16.1.2026; n. 2918 del 15.1.2026).
4. Alla luce di quanto esposto, deve risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Deve mandarsi la cancelleria per la comunicazione ai giudici in conflitto, al pubblico ministero presso i medesimi giudici e per la notifica alle parti private dell’estratto della presente sentenza.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2023, il Tribunale di Venezia applicava a AM Cristofer la pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per giorni 730. Con successiva istanza, il condannato chiedeva al magistrato di sorveglianza di Venezia la liberazione anticipata in relazione al periodo ottobre 2024-luglio 2025. Il magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 10 novembre 2025 dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Venezia. Osservava di conoscere la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale competente a provvedere sull’istanza in oggetto è il magistrato di sorveglianza in base al disposto dell’art. 69-bis ord. pen., ma che intendeva discostarsene in quanto: competente in materia di lavori di pubblica utilità è il giudice dell’esecuzione ex art. 63 legge n. 689 del 1981, come confermato anche dal disposto dell’art. 661, comma 1-bis cod. proc. pen., il quale prevede che l’esecuzione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 19930 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena;
l’art. 76 della legge n. 689 del 1981, nell’estendere alle pene sostitutive di recente introduzione alcune norme dell’ordinamento penitenziario, ha previsto la clausola di compatibilità; la relazione illustrativa del d.lgs. n 150 del 2022, “[...] affida[re] al magistrato ovvero al giudice preposto all’esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva [...]. Secondo l’Autorità giudiziaria procedente, quindi, ragioni di ordine logico e sistematico inducono a ritenere che la competenza a provvedere in tema di liberazione anticipata nel caso di lavori di pubblica utilità sia il giudice dell’esecuzione in quanto giudice che, seguendo la esecuzione della misura, può valutare la meritevolezza di una detrazione premiale nel rispetto delle norme procedurali proprie del giudice dell’esecuzione. Per tali motivi, il magistrato di sorveglianza di Venezia disponeva la trasmissione degli atti al tribunale di Venezia.
2. Il Tribunale di Venezia, richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale competente a decidere in merito alla richiesta è il magistrato di sorveglianza, rilevato il conflitto, rimetteva a questa Corte gli atti necessari alla sua risoluzione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, premesso che l’istituto della liberazione anticipata è applicabile ai lavori di pubblica utilità, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in base al disposto dell’art. 69-bis legge n. 354 del 1975. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi che quello in esame è un caso di conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. in quanto uno o più giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, così determinando una stasi processuale, risolvibile solo a seguito della decisione di questa Corte.
2. Deve altresì premettersi che questa Corte di legittimità, all’esito di un percorso interpretativo che è andato ampliando la sfera di applicazione della liberazione anticipata, ha ritenuto che l’istituto di cui all’art. 54 ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., sia applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 9981 del 2026, n.m.).
3. Ciò posto, il conflitto deve essere risolto individuando la competenza nel magistrato di sorveglianza di Venezia. Questa Corte con la sentenza n. 10302 del 10/1/2025 ha affermato che «In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza». In particolare, ha osservato che il dato normativo è inequivoco «[...] ai sensi dell’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69-bis cit, comma 4: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»). Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa». Con successive pronunce si è chiarito che «La “riserva di compatibilità”, contenuta nell’art. 76 della legge n. 689 del 1981, non vale ad escludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, perché tale riserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge che l’art. 76 direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), e perché, in ogni caso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestare al magistrato di sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, la competenza in materia. Non può negarsi che il magistrato di sorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudice naturale istituito dall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenti conoscitivi indispensabili per assumere, anche al riguardo, appropriate e ponderate deliberazioni. Il magistrato di sorveglianza può efficacemente interloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine e può svolgere, anche d’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della misura, nonché per giudicare della condotta serbata dal condannato, del suo «concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (che sono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio). Non pare, dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto di riferirsi ad un rapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, da altro giudice, la cognizione della magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata di reale contenuto, per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale. Né i diversi ambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa il perimetro 3 delle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente, benché esse siano alimentate da una base informativa comune» (Sez. 1, n. 6218 del 16.1.2026; n. 2918 del 15.1.2026).
4. Alla luce di quanto esposto, deve risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Deve mandarsi la cancelleria per la comunicazione ai giudici in conflitto, al pubblico ministero presso i medesimi giudici e per la notifica alle parti private dell’estratto della presente sentenza.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4