Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui, a seguito dell'opposizione a decreto penale emesso per un reato di competenza del tribunale collegiale, per il quale sia necessaria l'udienza preliminare, il giudice, revocato il decreto, rimetta gli atti al P.M. perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio. (Principio affermato all'esito di dichiarazione di insussistenza di conflitto negativo di competenza fra il giudice dell'udienza preliminare, dinanzi al quale era stato richiesto il rinvio a giudizio da parte del P.M. a seguito di revoca del decreto penale, ed il tribunale in composizione monocratica, dinanzi al quale era stato disposto il giudizio immediato ex art. 464 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2011, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/11/2011
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3714
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 29543/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. MESSINA - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE SEZ. DIST. TAORMINA -CONFLITTO;
avverso l'ordinanza n. 2661/2011 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del 08/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. E. Scardaccione che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Messina, sezione distaccata di Taorimina.
RITENUTO IN FATTO
1. All'udienza del 9.12.2010 il Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina, in composizione monocratica, decidendo a seguito di opposizione a decreto penale di condanna nel procedimento nei confronti di ER ME relativo al reato di cui all'art. 582 e art. 583 cod. pen., comma 1, nn. 1 e 2, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero, rilevando la competenza del tribunale collegiale e la necessità dell'udienza preliminare.
A seguito della successiva richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto di citazione, il Gup del Tribunale di Messina riteneva abnorme il provvedimento del giudice monocratico che determinava una indebita regressione del procedimento atteso che anche in presenza delle indicate aggravanti di cui all'art. 583 cod. pen., comma 1, restava ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica. Pertanto, rilevava il conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. pen., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.
Nel caso di specie, il Gup del Tribunale di Messina ha trasmesso gli atti a questa Corte ritenendo "abnorme" il provvedimento del giudice monocratico che aveva trasmesso gli atti al pubblico ministero rilevando la necessità dell'udienza preliminare in relazione al reato di cui all'art. 582 e art. 583 cod. pen., comma 1 nn. 1 e 2. In particolare, il Gup ha rilevato che anche in presenza delle indicate aggravanti di cui all'art. 583 cod. pen., comma 1, resta ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica;
pertanto, era stata determinata una indebita regressione del procedimento. Orbene, tale prospettazione non è fondata.
In primo luogo, non può ritenersi nella specie "abnorme" il provvedimento del giudice monocratico, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 550 cod. proc. pen., comma 3 e dall'art. 33 septies cod. proc. pen., comma 2, e ribadito che è abnorme un provvedimento al quale consegue la regressione del procedimento se esso non sia espressione dei poteri riconosciuti al giudice in relazione alla situazione presa in esame (emanato in carenza di potere in astratto ovvero avulso dal sistema), ovvero risulti - eccedendo ogni ragionevole limite connesso all'esercizio di tali poteri - idoneo a produrre una stasi irreversibile o risultati capaci di pregiudicare lo sviluppo processuale, imponendo atti impossibili o adempimenti che concretizzerebbero atti nulli rilevabili nel corso futuro (S.U., n. 25957, del 26/3/2009, Toni, rv. 243590). Va, poi, rilevato che, restano distinti il profilo del riparto di competenza tra giudice collegiale e giudice monocratico, ai sensi dell'art. 33 bis e ss. cod. proc. pen., e quello relativo ai reati per i quali è prevista l'udienza preliminare ovvero la citazione direttala giudizio a norma dell'art. 550 cod. proc. pen. che al comma 3 prevedere altresì che se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Il reato in oggetto, in ragione della pena edittale (reclusione da tre a sette anni), non rientra tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ne' la possibilità di applicare il procedimento per decreto. Pertanto, non può richiamarsi il principio secondo il quale in caso di opposizione a decreto penale di condanna, essendo previsto il giudizio immediato (art. 464 cod. proc. pen.) non è necessaria l'udienza preliminare.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Gup del Tribunale di Messina per la celebrazione dell'udienza preliminare.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2012